Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12178
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa approvata con D.M. 24 novembre 1990, n.392, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la "causa petendi" della domanda è la illegittimità dell'atto e "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

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  • 1L’omessa pronuncia nel giudizio amministrativo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12178
Data del deposito : 19 agosto 2003

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