Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa approvata con D.M. 24 novembre 1990, n.392, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la "causa petendi" della domanda è la illegittimità dell'atto e "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.
Commentario • 1
- 1. L’omessa pronuncia nel giudizio amministrativoSentenza · https://www.diritto.it/ · 23 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12178 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN AR, AS JR IO, difesi da se stessi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NO AR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 220/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 17/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso rigetto per infondatezza dei motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5 ottobre 1993, EL AN proponeva opposizione avverso il decreto dell'8 luglio 1993, con cui il presidente del Tribunale di Cagliari gli ingiungeva di pagare agli avvocati EL Vignolo e Giorgio Piras la somma di lire 23.376.012, oltre interessi, per prestazioni professionali, rese nella controversia proposta per conto di esso AN, innanzi al TAR Sardegna, nei confronti del Prefetto di Sassari, dell'ANAS, del Ministero dei Lavori Pubblici ed altri, avente ad oggetto l'annullamento del decreto di occupazione d'urgenza di immobili, alcuni di sua proprietà, necessari per i lavori di sistemazione della strada statale 127.
Assumeva l'opponente di avere conferito il mandato al solo avvocato Vignolo, non anche all'avv. Piras, e contestava la parcella. Gli avvocati EL Vignolo e Giorgio Piras resistevano all'opposizione e chiedevano che gli onorari, per le prestazioni rese, fossero liquidati nella maggior somma di lire 50.000.000. Con sentenza del 10 aprile 1995, il Tribunale di Sassari revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava lo AN a pagare agli avvocati Vignolo e Piras la somma di complessive lire 7.814.400, di cui lire 6.000.000 per onorari, lire 1.104.000 per diritti e lire 710.400 per rimborso spese generali, oltre interessi legali. Le parti interponevano gravame: in via principale, gli avvocati Vignolo e Piras e, in via incidentale, lo AN.
Con sentenza del 17 giugno 1999, la Corte d'appello di Cagliari accoglieva i gravami (per quanto di ragione, quello principale) e, in parziale riforma della decisione del primo giudice, confermata nel resto, condannava lo AN a pagare agli avvocati Vignolo e Piras la somma di complessive lire 2.035.800, per le prestazioni professionali in oggetto, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo Le spese dei due gradi di giudizio venivano compensate, per intero. Rilevava la Corte, previa individuazione della tariffa da applicarsi in quella approvata con P.M., 24 novembre 1990, n, 392, che il ricorso proposto dagli avvocati Vignolo e Piras, per conto dello AN, innanzi al TAR Sardegna, aveva avuto ad oggetto la domanda di annullamento del decreto prefettizio di occupazione d'urgenza (oltre gli atti presupposti), coinvolgente anche parte dell'azienda di proprietà dello AN;
che tale controversia era da considerarsi di valore indeterminabile, a norma del codice di procedura civile, cui faceva rinvio l'art. 6 della tariffa, a nulla rilevando - perché estranei alla domanda - eventuali riflessi economici della vicenda;
che gli onorari dovevano essere liquidati secondo il criterio previsto dal comma quarto dell'art. 5 della tariffa, applicabile nei casi di assistenza e difesa di più parti, aventi la stessa posizione, processuale, anche in assenza di provvedimento di riunione delle cause, posto che gli avvocati Vignolo e Piras avevano presentato, separatamente, altri due ricorsi di contenuto identico a quello proposto per conto dello AN, a difesa - appunto - degli interessi dei fratelli HE e di EL CC, anch'essi coinvolti dal decreto prefettizio di occupazione d'urgenza; che, inopinatamente, il primo giudice aveva escluso dalla liquidazione alcune voci della tariffa ed aveva invece liquidato altre voci, non dovute;
che, quindi, ad una corretta applicazione della tariffa, secondo voci dovute e causa di valore indeterminabile, doveva liquidarsi agli avvocati Vignolo e Piras la somma di complessive lire 2.035.800, di cui lire 800,000 per onorari, lire 514.000 per diritti, lire 131.400 per spese generali 8 lire 590,400 per spese vive.
Per la cassazione di tale sentenza, gli avvocati Morsello Vignolo e Giorgio Piras hanno proposto ricorso in forza di sette motivi. EL AN, cui il ricorso è stato notificato il 18 settembre 2000, non ha svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 6, tariffa forense, d.m. 24.11.1990, n. 392, art. 12, comma primo, c.p.c. ed art. 26, comma quarto, legge 6.12.1971, n. 1034), nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, al fine di individuare il valore della controversia, non abbia considerato che il ricorso amministrativo, proposto per conto dell'intimato, investiva anche il contratto di appalto dei lavori, per i quali era stato reso il provvedimento impugnato di occupazione di urgenza, Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (artt. 2 e 6, tariffa forense, d.m. 24.11.1990, n. 392, art. 12, comma primo, c.p.c., art. 26, somma quarto, legge 6.12.1971, n. 1034, ed art. 2233, comma secondo, c.c.), nonché vizi di motivazione, i ricorrenti muovono doglianza analoga a quella precedente, per mancata considerazione dell'azienda dell'intimato, assoggettata al procedimento espropriativo, e per mancata applicazione del criterio, di cui al secondo comma dell'art. 6, tariffa citata, laddove è previsto che, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (art. 5, comma quarto e quinto, tariffa forense, d.m. 24.11.1990, n. 392), i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia applicato una norma regolamentare, quella del quarto comma dell'art. 5, tariffa citata, che è stata annullata dal giudice amministrativo, TAR del Lazio, con sentenza 8 febbraio 1996, passata in giudicato ed efficace erga omnes.
Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme (art. 5, comma quinto, tariffa forense, d.m. 24.11.1990, n. 392, art. 2233, comma secondo, c.c.) e vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, nell'applicare la norma regolamentare del quarto comma dell'art. 5, tariffa citata, abbia ritenuto che i ricorsi amministrativi, separatamente proposti per l'intimato ed altri due clienti, avessero contenuto identico, quando invece si diversificavano tra loro.
Con il quinto motivo, denunciando violazione di normè (lett. m, paragrafo 6^, tabella A, e lett. p, paragrafo 5^, tabella B, tariffa forense, d.m. 24.11.1990, n. 392, ed art. 2233, comma secondo, c.c.) e vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia esaminato se ricorressero, nella specie, come in effetti ricorrevano, le condizioni di applicazione di scaglioni tariffari, superiori a quello utilizzato, da 10 a 50 milioni di lire, condizioni raffigurate dalle cause di straordinaria importanza per oggetto, per questioni giuridiche trattate o per rilevanti risultati utili conseguiti.
Con il sesto motivo, denunciando falsa applicazione di norme (lett. m, paragrafo 6^, lett. e/q, paragrafo 9^, tabella A, tariffa forense, d.m. 24.11.1990, n. 392, e art. 2233, comma secondo, c.c.), i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia erroneamente richiamato disposizioni tariffarie, diverse da quella applicabile e di fatto applicata, ma non considerandone però le differenti previsioni di scaglione quanto ai minimi ed ai massimi per onorari. Con il settimo motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione di norme (comma primo dell'art. 91 c.p.c. e comma secondo dell'art. 92 c.p.c.), nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia disposto la compensazione delle spese di lite.
I motivi esposti non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero, il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio.
Tali motivi, inammissibilmente, investono il merito delle valutazioni della Corte di merito, laddove prospettano, innanzi tutto, senza però esporne il contenuto effettivo o indicare canoni ermeneutici, in concreto violati, che il ricorso amministrativo de quo abbia avuto oggetto e finalità, diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. La criticata valutazione della Corte di merito, sul valore indeterminabile da attribuirsi alla controversia (amministrativa) introdotta da quel ricorso per annullamento di atti (amministrativi), è valutazione tutt'affatto corretta, svolta com'è in applicazione dell'enunciato e (dal collegio) condiviso principio di questa Corte in materia, secondo sui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa approvata 1 con d.m., 24.11.1990, n. 392, va considerata di valore indeterminabile la controversia innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, laddove causa petendi della domanda è la illegittimità dell'atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino ultronei risvolti patrimoniali della vicenda (v. Cass. n. 932/97 e, prima;
ancora, su precedente ma analoga previsione tariffaria, v. Cass. 2927/66). La contestata non applicazione del criterio del valore c.d. reale della controversia, di cui al comma secondo dell'art. 6 della tariffa citata, è nient'affatto sindacabile, in sede di legittimità, non solo perché introduttiva di una questione nuova, che i ricorrenti neppure prospettano di aver sollevato nel giudizio di merito, ma anche perché l'indicata previsione di tariffa attribuisce al giudice la facoltà, non l'obbligo, di liquidare a carico del cliente, in concorso di determinate circostanze, onorari diversi da quelli liquidati a carico del soccombente (v. Cass. n. 9242/00 e, prima ancora, su precedente ma analoga previsione tariffaria, v. Cass. n. 976/65). Il terzo motivo è, anch'esso, privo di pregio. Se è vero, infatti, come questa Corte ha chiarito, che il giudicato amministrativo di annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale ha efficacia erga omnes (v. Cass. 2144/03, n. 2734/98 e n. 10863/94), e tale è appunto il d.m. 24.11.1990, n. 392, con cui è stato adottato il regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense sui criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori;
vero è, altresì, che i ricorrenti, onerati al riguardo (v. Cass. S.U. n. 226/01), non hanno dato prova idonea dell'esistenza del giudicato amministrativo (esterno) di annullamento della disposizione regolamentare applicata, tale non potendosi palesemente considerare il mero ed operato richiamo ad una decisione del TAR del Lazio, pubblicata su rivista giuridica, che si assume passata in giudicato. Il quarto motivo è inammissibile.
Il motivo investe il merito delle valutazioni della Corte di merito, inammissibilmente, siccome prospetta, senza neppure esporne il contenuto effettivo o indicare canoni ermeneutici, in concreto violati, che i tre ricorsi amministrativi, separatamente proposti per conto dell'intimato e di altri clienti, avessero un contenuto diverso da quello accertato con la sentenza impugnata. Il travisamento dei fatti, al riguardo ipotizzato dai ricorrenti, non giova, essendo in tal caso esperibile il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., e non quello proposto del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Il quinto motivo non ha pregio.
La contestata, omessa valutazione di possibile liquidazione degli onorari secondo scaglioni superiori a quelli utilizzati, per straordinaria importanza della causa, quanto ad oggetto o questioni giuridiche trattate o rilevanti risultati utili conseguiti, non è sindacabile, in sede di legittimità, sia perché involge una questione nuova, che i ricorrenti neppure prospettano di avere svolto nel giudizio di merito, e sia perché l'indicata previsione di tariffa attribuisce al giudice la facoltà, non l'obbligo, per le cause di valore indeterminabile, di liquidare gli onorari in ambito di scaglioni superiori all'ordinario, ove ricorrano le citate ipotesi di straordinaria importanza della causa (priva di qualsivoglia illustrazione è la denunciata violazione della corrispondente previsione di tariffa in punto diritti di procuratore). Il sesto motivo è inammissibile.
La doglianza è generica, palesemente, siccome si limita ad affermare la non corretta applicazione di determinate norme della tariffa approvata con il decreto ministeriale citato, senza esporre alcun dato concreto su quanto sia stato liquidato dalla Corte di merito e quanto avrebbe dovuto essere invece liquidato, così precludendo la stessa comprensione (pronta e puntuale) della questione posta. Il settimo motivo, relativo alla disposta compensazione delle spese di lite, è infondato. La compensazione della spese di lite, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, che, quando espressa, è sindacabile solo se illogica o contraddittoria (v. ex plurimis Cass. n. 11597/02, n. 5988/01, n. 3272/01, n. 12431/00 e n. 5909/99), e tale non si presenta quella raffigurata nella sentenza impugnata, laddove si raffigura come, all'atto della revoca dell'incarico, lo intimato avesse offerto una somma superiore a quella risultata poi dovuta.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulla spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003