Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 2
Perché sia integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. non è necessario che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti predetti. (Fattispecie relativa all'uso di espressioni minacciose per opporsi all'identificazione operata da due carabinieri che redigevano un verbale per infrazione al codice della strada).
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito l'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria. (Nella specie la Corte ha escluso che nell'attività di identificazione posta in essere da due carabinieri fosse emerso il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2013, n. 46743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46743 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
43 46 743 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. TITO GARRIBBA Dott. 1652 - Consigliere - FRANCESCO SERPICO Dott. REGISTRO GENERALE N. 45962/2012 Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. - Consigliere - BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR NE N. IL 26/09/1985 avverso la sentenza n. 171/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 18/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.. ELISABETTA CESQUI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. be RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 aprile 2012 la Corte d'appello di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro a seguito di giudizio abbreviato il 29 aprile 2010, che condannava alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione AM NE per il reato di cui agli artt. 110, 337 c.p., con la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, commesso il 25 luglio 2007 per essersi opposto ad una richiesta di identificazione da parte dei militari MA NN e OC NC in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Siniscola mentre redigevano un verbale di contravvenzione per infrazione al codice della strada nei confronti di un'altra persona (Elarabi Youseff, zio dell'imputato).
2. Avverso la predetta pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente riassunti.
2.1. Violazione dell'art. 337 c.p. e carenze motivazionali ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., per non avere la Corte d'appello tenuto conto di una serie di circostanze di fatto già evidenziate in sede di gravame ed emergenti da una querela proposta nei confronti dei Carabinieri in data 13 agosto 2007, con particolare riferimento alle ragioni e modalità dell'intervento dell'imputato, nonchè alle lesioni riportate nell'occasione dalla madre (El AB RI), poiché, diversamente da quanto affermato nella relazione della P.G. (ove si sostiene che la donna urtava il proprio braccio sinistro più volte contro la porta urlando "mi state picchiando", sino a provocarsi un arrossamento della pelle), nel certificato medico prodotto dalla difesa è stata accertata la presenza di una contusione alla spalla sinistra e di un ematoma al braccio destro, con sindrome distorsiva alla spalla sinistra ed una prescrizione di dieci giorni di cure, che smentisce quanto affermato sul punto dalla Corte distrettuale, risultando con evidenza come gli agenti della P.G. abbiano sminuito la circostanza relativa alla illegittimità delle lesioni da loro causate alla donna, in contrasto con quanto emergeva dal contenuto della querela, dalla certificazione medica, dalla documentazione fotografica e dalle stesse dichiarazioni spontaneamente rese dall'interessata dinanzi al G.u.p. all'udienza del 29 aprile 2010. 2.2. Violazione di legge e carenze motivazionali con riferimento alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 288/44, avuto riguardo al dato della violenza esercitata dagli agenti della P.G. sulla madre dell'imputato, nonché allo scorretto comportamento tenuto nei confronti di quest'ultimo, che avrebbe ricevuto un violento spintone con la richiesta di esibizione dei documenti identificativi all'atto del suo intervento a - - supporto dello zio, che non era in grado di comprendere bene la lingua italiana. 1 lue 2.3. Violazione di legge e carenze motivazionali con riguardo alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 288/44, avendo l'illegittimo comportamento posto in essere dalla P.G. ingenerato nel ricorrente la convinzione che la sua condotta fosse legittima in conseguenza dell'aggressione subita, con la conseguente necessità di applicazione della su indicata scriminate ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p.. 2.4. Violazione dell'art. 337 c.p. e carenze motivazionali ex art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare in ragione dell'assenza di prova certa emergente dalla manifesta discrasia rilevabile fra il contenuto del contestato verbale della P.G. e la su citata documentazione prodotta dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico- fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato la contrastante versione dei fatti narrata dall'imputato ed ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che la condotta posta in essere dall'imputato, al di fuori della sua abitazione, si è concretata in una interferenza con la legittima attività di contestazione di una contravvenzione al codice della strada a carico di un parente dell'imputato; b) che quest'ultimo, legittimamente richiesto dai militari di esibire i 2 ме documenti per la sua identificazione e per il controllo del suo permesso di soggiorno, si rifiutò e raggiunse la propria abitazione minacciando di picchiarli con calci e pugni;
c) che la madre dell'imputato, frappostasi tra il figlio ed i militari operanti, ebbe ad urlare "i carabinieri mi stanno picchiando", colpendo ripetutamente la porta d'ingresso dell'abitazione con il braccio sinistro, irrilevante dovendosi ritenere, al riguardo, la circostanza che si sia trattato del braccio destro (come attestato dalla documentazione medica), poichè ella comunque riportò nell'occasione dei traumi alla spalla sinistra (come attestato nella medesima certificazione sanitaria), tenuto altresì conto, come puntualmente rilevato dalla Corte d'appello, che neanche la diretta interessata ha riferito di un'azione violenta posta in essere nei suoi confronti e finalizzata all'introduzione nell'abitazione del figlio;
d) che, notoriamente, non ha alcun rilievo il dato della pregressa conoscenza della identità della persona cui il pubblico ufficiale richieda l'esibizione dei documenti, poiché ciò non significa certo che egli conosca appieno le generalità e gli altri estremi richiesti per l'esatta e compiuta identificazione del soggetto. La Corte d'appello, pertanto, ha coerentemente concluso il suo percorso motivazionale, per un verso indicando le ragioni giustificative della piena attendibilità delle dichiarazioni rese dagli operanti, e, per altro verso, escludendo profili di sostanziale incompatibilità della versione dei fatti offerta dall'imputato con quella ivi ricostruita, laddove ha osservato che ciò che si addebitava ai militari era il fatto di avere incolpevolmente schiacciato il dito di un piede nudo dell'imputato e di averlo spinto, da ciò derivandone la convinzione della pretesa illegittimità della richiesta dei documenti, con la conseguente reazione dall'imputato posta in essere nell'occasione. Sul punto, tuttavia, la Corte distrettuale ha congruamente argomentato, osservando, in replica alle obiezioni difensive, che il banale episodio riferito non poteva di certo giustificare il rifiuto opposto all'identificazione e le conseguenti espressioni minacciose ("ora sono a casa mia e se entrate vi spacco la faccia ecc.....") proferite dall'imputato nei confronti dei militari MA e OC, al fine di farli desistere dal compimento di un atto del loro ufficio, sottraendosi al controllo proprio nel momento in cui i predetti gli avevano chiesto di esibire i documenti. Al riguardo, pertanto, l'impugnata sentenza ha fatto buon governo dei principii più volte stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui l'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede certo che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, dep. 29/01/2010, Rv. 245855). In tema di resistenza a pubblico ufficiale, infatti, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in un atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un 3 ли pubblico servizio, e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito (Sez. 6, n. 8667 del 28/05/1999, dep. 07/07/1999, Rv. 214199). Sotto altro, ma connesso profilo, si è più volte stabilito, in questa Sede, il principio secondo cui la convinzione dell'imputato di opporsi ad un atto illegittimo, pur prospettata sotto il profilo dell'esimente putativa dell'esercizio del diritto, si risolve in realtà non potendosi certo - configurare una buona fede relativa alla condotta di resistenza in sè considerata nell'allegazione della supposizione soggettiva degli estremi degli atti arbitrari di cui all'art. 4 del D. Lgt. n. 288/1944. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi, in adesione alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte, che tale norma non prevede affatto una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa, pertanto, trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (ex multis, Sez. 6, n. 45266 del 18/09/2008, dep. 04/12/2008, Rv. 242395). Per quanto su esposto e rappresentato, peraltro, non è emersa, né è stata in alcun modo comprovata alla luce delle risultanze processuali, alcuna prova di un consapevole travalicamento da parte dei pubblici ufficiali dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, dep. 07/07/2008, Rv. 240881). Ne discende, conseguentemente, la palese infondatezza anche degli ulteriori profili di doglianza dal ricorrente prospettati.
4. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali. 4 ли 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 6 novembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Tito GarribbalGarrib dr. Gaetano De Amicis lami DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 NOV 2013 IL IL FUNZIONARIO BUDIZIARIO M E R P Pjera Esposito Z E O I N A 5