Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Non integra il delitto previsto dall'art. 462 cod. pen. la contraffazione di biglietti per il trasporto aereo che sia meramente finalizzata alla falsa attestazione di un pregresso espletamento di missioni e non alla loro messa in circolazione quali titoli di viaggio, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione si identifica nell'esigenza che l'attività delle imprese di pubblico trasporto sia posta al riparo da un diffuso utilizzo di titoli di viaggio falsificati. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto di cui all'art. 462 cod. pen., in relazione all'artificiosa predisposizione di tabelle di indennità di missione con l'allegazione di biglietti d'aereo contraffatti nelle date, negli itinerari e nell'importo, ravvisando peraltro il delitto di peculato nell'appropriazione delle somme di denaro ottenute dal responsabile di un servizio di segreteria comunale per effetto di illegittime delibere di liquidazione, artificiosamente predisposte con l'allegazione di falsa documentazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 32816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32816 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 534
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 42870/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IN, n. 08.04.1969;
avverso la sentenza emessa il giorno 12.04.2006 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv.to LICASTRO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria comunque della prescrizione per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA IN venne tratta a giudizio per rispondere:
- in base al D.D.G. 21.12.1999:
A)- del reato ex artt. 81, 314 c.p., relativo alla appropriazione della somma di L. 3.037.350, nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio di responsabile del servizio di segretario comunale presso il Comune di Parapodio, realizzata mediante illegittime delibere di liquidazione nn. 10 e 54 del 1998, adottate sulla scorta di tabelle di indennità di missione artificiosamente predisposte con allegazione di biglietti d'aereo contraffatti nelle date, itinerari e importo, e di fatture d'albergo e ricevute di bar false;
B)- del reato ex artt. 81, 479 c.p., relativo all'artificiosa predisposizione delle tabelle di missione di cui al capo precedente;
C)- del reato ex artt. 81, 462 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 cp., relativo alla contraffazione dei biglietti d'aereo di cui al capo A);
D)- del reato ex artt. 81, 323 c.p., relativo all'illegittima apposizione del visto di regolarità del responsabile dell'ufficio finanziario sulle determinazioni di liquidazione nn. 27, 30 e 31 del 1997 e 10 e 58 del 1998;
E)- del reato ex art. 322 c.p., per avere offerto all'assessore Silvana Valensise la somma di L.
5.000.000 per l'omissione della denuncia dei reati precedenti;
- in base al D.D.G. 28.11.2000:
A)- del reato ex artt. 81, 314 c.p., relativo alla appropriazione della somma di L. 387.660, nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio di responsabile del servizio di segretario comunale presso il Comune di Parapodio, realizzata mediante l'illegittima determina n. 58 del 1998 autorizzante l'emissione del mandato di pagamento anche di due tabelle di indennità riguardanti fittizie missioni;
B)- del reato ex artt. 81, 479 c.p., relativo alla predisposizione delle tabelle di missione di cui al capo precedente.
Con sentenza del 30.06.2004 il Tribunale di Palmi:
- dichiarava la RA colpevole dei reati di cui capi A, B, C e D del D.D.G. 21.12.1999 e ai capi A e B del D.D.G. 28.11.2000 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i reati nel vincolo della continuazione, la condannava alla pena di anni tre di reclusione;
- dichiarava la RA colpevole altresì del reato di cui al capo E del D.D.G. del 21.12.1999 e, con le attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni due di reclusione;
- applicava alla RA la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni due. Con sentenza del 12.04.2006 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale appellata dalla imputata, riduceva ad anni uno la pena inflitta per il capo E del D.D.G. 21.12.1999, confermando nel resto.
Propone ricorso la prevenuta, deducendo:
a)- inosservanza dell'art. 314 c.p., posto che nella formazione ed esibizione di documentazione pretesamente falsa essa non aveva operato nella veste di pubblico ufficiale ma come soggetto privato e il disvalore era quindi costituito dal conseguimento di un rimborso non dovuto mediante esibizione falsa da parte di un soggetto privato, con conseguente configurabilità della truffa aggravata e, in subordine, di abuso d'ufficio e non di peculato (escluso per l'ipotesi di distrazione dalla novella del 1990);
b)- inosservanza dell'art. 479 c.p. e della normativa extrapenale disciplinante le tabelle di missione, posto che, nel momento in cui un soggetto in rapporto lavorativo con la P.A. sottoscrive un atto riguardante la comunicazione di una propria prestazione lavorativa, non agisce in nome e per conto della P.A., bensì in nome e per conto proprio, avanzando una pretesa nei confronti della P.A.; in ogni caso le tabelle consisterebbero in una mera dichiarazione di scienza (rilevante solo agli effetti dell'art. 480 c.p.);
c)- inosservanza dell'art. 462 c.p., posto che, da un lato, la condotta materiale della relativa fattispecie si sostanzia nella contraffazione e nell'alterazione dei biglietti e non nella formazione (vera o falsa) di copie degli stessi e, dall'altro, il bene giuridico tutelato dalla disposizione citata si identica nell'esigenza di tutela delle pubbliche imprese di trasporto, laddove nella specie la copia contraffatta non era destinata all'esibizione per poter viaggiare;
d)- inosservanza dell'art. 323 c.p., anche con riferimento alla normativa regolamentare del Comune di Parapodio, che abilitava il segretario comunale alla contestata attività di controllo. La ricorrente lamenta altresì il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 322 c.p., siccome basata sulla mera accusa proveniente dalla persona offesa. Mancherebbe, ancora, la motivazione sulla richiesta di applicare la continuazione fra il reato sub E e gli altri reati.
Le condizioni oggettive e soggettive dovevano poi indurre il giudice ad applicare la pena nel minimo edittale, con giudizio di prevalenza delle attenuanti, e illogico ed erroneo sarebbe anche il disconoscimento del danno non grave ex art. 133 c.p. (confuso col danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 c.p., n. 4). Mancherebbe infine ogni considerazione della incensuratezza dell'imputata, sicuramente rilevante ai fini del bilanciamento ex art. 69 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di cui alla lettera a) del ricorso è infondato. In tema di peculato, invero, la nozione di possesso di denaro deve intendersi non solo come comprensiva della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione (Cass.04.06.1997, Finocchi;
conf. Cass. 04.07.1996, Fanni).
Nella specie la prevenuta ha esercitato per l'appunto i propri poteri di spesa, adottando delibere di pagamento idonee a far passare denaro dell'Ente direttamente nel proprio patrimonio, supportandole con falsa documentazione costituente mera modalità operativa intesa a occultare l'illiceità delle delibere medesime.
Non vi è stata, quindi, un'attività fraudolenta diretta a conseguire il - già esistente, nel senso precisato - possesso del denaro (che avrebbe giustificato una contestazione di truffa), ne' una mera deviazione del denaro in direzione diversa dal dovuto (che avrebbe potuto integrare un'ipotesi di abuso d'ufficio). Infondato è anche il motivo di cui alla lettera b) del ricorso. In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, invero, costituiscono atto pubblico le "note di missione", attraverso le quali viene attestato l'espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria (Cass.12.12.2000, Vinante;
in senso conforme Cass. 27.09.1995, Iaquinta;
22.01.1971, Mariani;
05.11.1969, Zito).
Nè può sostenersi che ricorra nella specie la condotta di cui all'art. 480 c.p. e non quella di cui all'art. 479 c.p., in quanto le attestazioni in questione attengono ad attività compiute dallo stesso pubblico ufficiale.
I reati di cui ai capi D) ed E) del D.D.G. n. 21.12.1999 devono essere dichiarati estinti per prescrizione. Non si rilevano, invero, al loro riguardo elementi per addivenire a una formula di proscioglimento più favorevole, e i motivi dedotti in ordine a essi nel ricorso richiederebbero comunque, anche ove accolti, ulteriori accertamenti e valutazioni del giudice di merito, il rinvio al quale è precluso dall'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione.
Consegue da tanto l'assorbimento della doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione fra il reato sub E e gli altri reati.
E fondato il ricorso relativamente al reato di cui al capo C) del D.D.G. 21.12.1999.
Non c'è dubbio, infatti, che il bene giuridico tutelato dalla disposizione dell'art. 462 c.p. - si identifica nell'esigenza di tutela delle pubbliche imprese di trasporto, com'è reso evidente in particolare dalle previsioni di cui alla seconda parte della norma citata, che fecalizza la propria attenzione sulla finalità o sulla condotta di "messa in circolazione" dei biglietti. Letta coerentemente alla luce di tale dato, la punizione della mera contraffazione o alterazione, di cui alla prima parte della norma, non costituisce altro che una forma di tutela anticipata del medesimo interesse a che l'attività delle imprese di pubblico trasporto sia al riparo da un (diffuso) utilizzo di titoli di viaggio fasulli. Così correttamente interpretata la fattispecie incriminatrice, è evidente che la contraffazione di biglietti finalizzata a supportare la falsa attestazione di un "pregresso" espletamento di missioni non può in radice essere destinata alla "futura circolazione dei biglietti stessi quali titoli di viaggio fasulli ed esula pertanto dall'area di applicazione della norma de qua.
I motivi dedotti in ricorso riguardo al trattamento sanzionatorio si risolvono nell'inammissibile pretesa di una valutazione diversa da quella non illogicamente operata dai giudici di merito. La pena residua per i reati non caducati ammonta, sulla scorta di quanto indicato nella sentenza di primo grado, ad anni due e mesi otto di reclusione (p.b. per il capo D.D.G. 21.12.1999 anni tre, ridotti a due ex art. 62 bis c.p.; aumenti ex art. 81 cpv. c.p., rispettivamente di mesi due per il capo D.D.G. 21.12.1999, mesi quattro per il capo A del D.D.G. del 28.11.2000 e mesi due per il capo B del D.D.G. del 28.11.2000).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui al capo C) del D.D.G. 21.12.1999 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché alle imputazioni di cui ai capi D) ed E) dello stesso decreto perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina le relative pene, rideterminando la residua pena in anni due e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2007