Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 32816
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Sentenza 29 marzo 2007

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Non integra il delitto previsto dall'art. 462 cod. pen. la contraffazione di biglietti per il trasporto aereo che sia meramente finalizzata alla falsa attestazione di un pregresso espletamento di missioni e non alla loro messa in circolazione quali titoli di viaggio, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione si identifica nell'esigenza che l'attività delle imprese di pubblico trasporto sia posta al riparo da un diffuso utilizzo di titoli di viaggio falsificati. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto di cui all'art. 462 cod. pen., in relazione all'artificiosa predisposizione di tabelle di indennità di missione con l'allegazione di biglietti d'aereo contraffatti nelle date, negli itinerari e nell'importo, ravvisando peraltro il delitto di peculato nell'appropriazione delle somme di denaro ottenute dal responsabile di un servizio di segreteria comunale per effetto di illegittime delibere di liquidazione, artificiosamente predisposte con l'allegazione di falsa documentazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2007, n. 32816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32816
    Data del deposito : 29 marzo 2007

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