Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10557 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POROLO IT.57 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAI LA CORTE SU REM DE CASSAZIONE Oggetto Cessione di ramo di SEZIONE TERZA CIVILE azienda. Caparra confirmatoria. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6966/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Dott. Fabio Consigliere MAZZA 28160 Consigliere Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI Rep. 2159 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Rel. Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente S EN TENZA Toma Jtudio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: pes te 3,10 EFH EUROPEA FINANZIARIA HOTELS S.R.L., in persona # 2.0 LUG. 2002 CANCELLIERE dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro-tempore signora ER UN, elettivamente presso lo domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, studio dell'avvocato PAOLO PICOZZA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente €0.77 L1500
contro
GAL.VE. S.r.l. (già GAL.VE. DI BARONI SANDRA S.R.L.), in persona del suo Amministratore delegato sig. G889976 ROMA G889977 2002 Alberto Galeotti, elettivamente domiciliata in 359 6889954 1 6889955 VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO DE DOMINICIS, che la difende all'avvocato GIAN FRANCO COPPEDE', giustaunitamente delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3535/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa 1'8/10/1999, depositata il 25/11/99; RG.1749/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ROMOLO DE DOMINICIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.9.91 la GAL. VE esponeva: che in data 13.8.1991 la società s.r.l. Europea Finanziaria Hotels E.F.H.. aveva ad essa notificato (unitamente ad atto di precetto) il decreto ingiuntivo n. 12054 emesso dal Pres. del Tribunale di Roma in data 12.7.91 per L. 200.000.000, oltre interessi, spese e competenze, somma corrispondente alla caparra confirmatoria consegnata in relazione ad un contratto 23.10.90 di cessione di ramo di azienda (concernente l'azienda "Hotel Il Negresco", sito in Forte dei Marmi); che il contratto - prevedeva che i contratti di leasing relativi all'immobile ed a numerosi arredi ed attrezzature stipulati dalla GAL. VE con la AGRILEASING s.p.a. venissero ceduti unitamente all'azienda alla cessionaria Europea Finanziaria Hotels s.r.l.; - che l'efficacia del contratto era sottoposta alla condizione sospensiva della concessione da parte della società Agrileasing s.p.a. della autorizzazione alla società acquirente al subingresso nei contratti di leasing in questione;
- che la E.F.H. non aveva mai provveduto a richiedere alla Agrileasing l'autorizzazione al subingresso. Premesso fra l'altro quanto sopra, l'attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. Europea Finanziaria Hotels E.F.H.. chiedendo: di revocare il decreto ingiuntivo e respingere la domanda della - - in via riconvenzionale di dichiarare inadempiente la convenuta, controparte;
riconoscere la legittimità del recesso dell'attrice ed il diritto di quest'ultima di trattenere la caparra ad essa versata;
e- Per mero scrupolo difensivo..." in via del tutto subordinata e tuzioristica di - condannare la convenuta, per aver proseguito le trattative recedendo poi immotivamente, al risarcimento del danno subito dall'attrice da compensarsi con la somma ricevuta in conto caparra. Resisteva in giudizio la giudizio la s.r.l. Europea Finanziaria Hotels E.F.H. 3 Con sentenza n. 2050 in data 23.1/12.2.96 il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarava legittimo il recesso della GA.LVE s.r.l. dal contratto "de quo" e conseguentemente il diritto di tale società a trattenere la caparra versata in occasione del predetto contratto dalla E.F.H. s.r.l.; condannava quindi quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione proponeva appello la E.F.H. s.r.l., chiedendo la riforma della impugnata sentenza che censurava sotto vari profili. La soc. appellata chiedeva il rigetto dell'appello. Con sentenza 8.10 - 25.11.99 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessive £9.800.000. Nella motivazione detta Corte esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. Alla stregua delle precise pattuizioni contenute nel contratto deve escludersi che il subingresso della E.F.H. nei contratti di leasing in questione e quindi nell'azienda potesse scaturire come un effetto automatico senza alcuna partecipazione attiva della predetta E.F.H. s.r.l.. Come ha già opportunamente osservato al riguardo il Tribunale, nessuna attività fu svolta dall' appellante per ottenere la cessione dei contratti di leasing a suo nome, in violazione di una precisa norma pattizia e del principio generale di buona fede, ribadito dall'art. 1358 cc. Invero (v. documenti da 3 a 12) risulta che mentre la GA.LVE srl si attivò sia presso l'Agrileasing che presso l'opposta per addivenire al subingresso nei vari contratti di locazione finanziaria, nessuna richiesta di subingresso pervenne alla Agrileasing da parte della E.F.H. la quale si limitò "a contatti informali" quando l'appellata aveva già contattato la locatrice che si era pure detta favorevole alla 4 cessione dei contratti (v. lettera dell'Agrileasing del 29.10.92). Alla stregua di quanto sopra esposto correttamente il Tribunale ha ritenuto che la condizione sospensiva "de qua," non ebbe ad avverarsi entro il previsto termine essenziale unicamente per la negligente e dilatoria condotta dalla E.F.H., la quale si limitò con lettera dell'11.3.1991 a chiedere alla Agrileasing generiche informazioni sui contratti di leasing stipulati con la Ga. lve s.r.l. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la E.F.H. Europea Finanziaria Hotels s.r.l. con due motivi. Ha resistito con controricorso la GAL. VE s.r.l. (già GAL. VE di Baroni Sandra s.r.l.). La E.F.H. Europea Finanziaria Hotels s.r.l. ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo la ricorrente E.F.H. Europea Finanziaria Hotels s.r.l. denuncia l'erroneità della sentenza “IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C., PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C., DEGLI ARTT. 1353 E SEGG. C.C., E IN PARTICOLARE DELL'ART. 1358 C.C., NONCHÉ DELL'ART. 1385 C.C.; OVVERO, IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C., PER VIZIO DELLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI HA ERRONEAMENTE INDIVIDUATO L'EVENTO POSTO COME CONDIZIONE DALLA PARTI, TRAVISANDO SIA IL CONTENUTO DEL CONTRATTO SIA LA CONDOTTA DELLE STESSE PARTI COME DOCUMENTATA IN ATTI" esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. Nella valutazione della volontà esplicitata dalle parti contraenti la Corte di merito ha effettuato un equivoco collegamento tra il contenuto della condizione inserita nel 5 contratto in esame e il mancato subingresso della E.F.H. nei rapporti con la Agrileasing, con ciò implicando la sostanziale identificazione tra l'evento condizionante l'efficacia dell'accordo e la formale cessione delle locazioni finanziarie in corso. Siffatta erronea lettura delle norme pattizie ha indotto la Corte di merito altrettanto erroneamente a imputare all'attuale ricorrente una responsabilità specifica in relazione al mancato avveramento della condizione sospensiva per non avere formalizzato il "subingresso". Come testualmente convenuto dalle parti contraenti, l'avvenimento cui era subordinata l'efficacia del contratto in esame era costituito unicamente dalla concessione da parte della Agrileasing della autorizzazione al subingresso nei contratti pendenti (v. art. 8), mentre il formale ed effettivo subingresso non era in alcun modo considerato evento condizionante gli effetti del contratto. Ne consegue che, per considerare avverato l'evento, era necessaria e sufficiente la formale comunicazione da parte della Agrileasing nel termine di due mesi di cui all'art. 11 e nelle forme di cui all'art. 10 del proprio consenso al subingresso della E.F.H.; mentre, in tale prospettiva, l'effettivo subentro dell'attuale ricorrente nella conduzione dei rapporti di locazione finanziaria doveva intendersi come un mero adempimento successivo addirittura al pagamento del corrispettivo convenuto per la cessione dell'azienda. La travisata interpretazione della volontà negoziale delle parti ha erroneamente indotto la Corte di merito a ritenere la sussistenza di una responsabilità della E.F.H. ai sensi dell'art. 1358 c.c. e a ritenere legittimo il recesso della Gal. Ve., con conseguente erronea applicazione del secondo comma dell'art. 1385 c.c.. Deve rilevarsi la discutibile condotta della Agrileasing, la quale ha assunto nel corso della vicenda su cui si controverte un atteggiamento talora ambiguo che non ha certo aiutato la corretta esecuzione del contratto in esame. A distanza di circa tre 6 mesi dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato per l'utile verificarsi della condizione sospensiva l'Agrileasing ancora ribadiva il proprio rifiuto di fornire informazioni sui contratti oggetto di cessione. Richiamando la lettera del 29 ottobre 1992 la Corte di Appello dà atto della circostanza che "la locatrice si era pure detta favorevole alla cessione dei contratti". Si ha ragione di ritenere l'irrilevanza probatoria di siffatto documento, in quanto proveniente da un terzo che neppure è parte del presente giudizio. Riferendosi alla nota dell'Agrileasing dell'ottobre 1992, la Corte di Appello condivide l'avvenuta espressione di un consenso della stessa Agrileasing che, a termini di contratto e a norma dell'art. 1406 c.c., rappresentava l'unico presupposto per il definitivo subingresso dell'attuale ricorrente nei rapporti di locazione finanziaria in contestazione. Si osserva, peraltro, che siffatto consenso non sarebbe stato di per sé sufficiente a norma di contratto, non avendo la forma e il contenuto richiesto dall'art. 11 del contratto medesimo, e non essendo comunque espresso nei termini di cui al precedente art. 10. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza "IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C. PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 2697 C.C. E 116 C.P.C.; E, IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C. PER VIZIO DELLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO LA PRESUNTA INADEMPIENZA DELL'ATTUALE RICORRENTE SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE IN UN DOCUMENTO PROVENIENTE DA UN TERZO CHE NON È PARTE DEL PRESENTE GIUDIZO” esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. Anche se la sentenza si riferisce genericamente alla produzione allegata in atti da controparte, in realtà l'unico vero riscontro "probatorio" sul quale si 7 fonda l'affermazione delle presunte inadempienze della E.F.H. s.r.l. viene individuato dalla Corte di Appello nella lettera dell'Agrileasing in data 29 ottobre 1992. L'esercizio del potere discrezionale attribuito al Giudice non può certo spingersi ad attribuire qualsivoglia rilievo probatorio a uno scritto indirizzato al difensore della parte e proveniente da un terzo, cui, tutt'al più, può riconoscersi il valore di mero indizio. In difetto di altri elementi obiettivi, la sentenza di appello non poteva fondarsi unicamente sul documento in questione. Acclarata l'inadeguatezza di siffatta lettera a costituire rituale elemento di prova, dalla motivazione non si desumono ulteriori argomenti idonei, in fatto e in diritto, a illustrare compiutamente l'iter logico seguito dai Giudici di appello per affermare l'inadempiente condotta della E.F.H. e la violazione del precetto normativo di cui all'art. 1358 c.c.. I motivi di ricorso in esame non possono essere accolti. Le doglianze concernenti “l'evento condizionante l'efficacia dell'accordo" debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio) per tre ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche se considerata da sola: -1) la Corte di Appello di Roma ha identificato formalmente la condizione sospensiva in questione nella 8%“… concessione da parte della Agrilerasing della autorizzazione alla società acquirente al subingresso nei contratti di leasing...” (v. alla settima facciata della sentenza); quindi non è esatto che abbia identificato tale condizione nel formale ed effettivo subingresso dell'attuale ricorrente nella conduzione dei rapporti di locazione finanziaria, in altri punti dell'impugnata decisione detta Corte parla di “... subingresso della E.F.H. nei contratti di leasing..." e di “... cessione dei contratti di leasing..." (v. ad es. nella successiva facciata n. 8); ma dal contesto della decisione si evince chiaramente che si tratta semplicemente di formule brevi 8 per esprimere sempre e comunque il concetto predetto;
il fatto che la tesi formale della Corte coincida con la tesi della parte ricorrente costituisce una prima ragione di inammissibilità; 2) dalla motivazione dell'impugnata decisione si evince -> inoltre che l'uso di dette formule sintetiche (e propria a causa di tale sintesi non del tutto precise) deriva dal fatto che secondo detta Corte (la valutazione è implicita ma chiara e immune da vizi logici o giuridici), nella concezione (e previsione) dei contraenti, l'autorizzazione predetta (formalmente prevista come avvenimento condizionante) costituiva un evento sostanzialmente coincidente con il formale "effettivo subentro", nel senso che una volta ottenuto l'assenso sostanziale della Agrileasing la formalizzazione del medesimo in rituale atto giuridicamente idoneo a produrre detto subentro veniva dato per scontato;
proprio a causa di tale concezione (e previsione) delle parti (come individuata nell'impugnata decisione) non si vede come la questione sollevata dalla parte ricorrente possa considerarsi rilevante e quindi ammissibile, essendo palese che secondo la tesi della Corte di merito sussiste un rapporto eziologico tra il comportamento della E.F.H. ed. entrambi gli eventi in questione (la mancata "... concessione da parte della Agrilerasing della autorizzazione alla società acquirente al subingresso nei contratti di leasing..."; nonché -ovviamente il successivo mancato subentro effettivo dell'attuale ricorrente nei contratti di leasing); in altri termini secondo l'assunto (implicito) di detto Giudice comunque l'avvenimento cui era subordinata l'efficacia del contratto in esame (qualunque sia la tesi scelta) deve ritenersi non realizzato a causa della E.F.H.; - 3) anche prescindendo dalla predetta tesi della Corte d'Appello, persino secondo quella che appare essere la tesi della parte ricorrente, che sembra considerare la manifestazione formale e tempestiva del consenso da parte dell'Agrileasing come preliminare rispetto alla formalizzazione 9 del subingresso dell'attuale ricorrente nelle locazioni finanziarie (v. a pag 12 del ricorso “.. nella successione cronologica degli eventi si doveva avere prima la * manifestazione formale e tempestiva del consenso da parte dell'Agrileasing poi il pagamento del prezzo entro sei giorni da tale comunicazione e infine la formalizzazione del ricorrente nelle locazioni subingresso dell'attuale finanziarie...", ove la E. F. H. appare prospettare una “... successione cronologica degli eventi..." necessaria secondo l'art. 10 del contratto), impedire la manifestazione di detto consenso significava (in concreto) impedire anche detto subingresso;
ma a questo punto va rilevato che la parte ricorrente non ha ritualmente chiarito perché La travisata interpretazione della volontà negoziale delle parti ha erroneamente indotto la Corte di merito a ritenere la sussistenza di una responsabilità della E.F.H. ai sensi dell'art. 1358 c.c. ..."; non ha infatti ritualmente esposto quale collegamento vi sia tra detto travisamento e la conclusione della sussistenza di tale responsabilità; dunque anche per tale ragione l'irrilevanza e quindi l'inammissibilità sussiste. Tutte le residue doglianze che si fondano su (o comunque presuppongono l'esame di risultanze processuali debbono ritenersi inammissibili in quanto dette risultanze non sono ritualmente riportate (integralmente) secondo il principio dell'autosufficienza del ricorso (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"). Con riferimento alla valutazione della lettera 29.10.92 sussiste poi una 10 ulteriore ragione di inammissibilità (oltre alla predetta violazione del principio di autosufficienza) consistente nel fatto che la Corte di merito in realtà non si è basata solo su detto documento ma, oltre a richiamare i "... documenti da 3 a 12..." (v. CC alla terzultima facciata della sentenza), ha specificamente valutato in particolare anche la lettera 11.3.1991; quindi la doglianza non considera ritualmente l'effettiva ratio decidendi dell'impugnata decisione. Le ulteriori doglianze esposte nella memoria (in particolare in ordine alla tesi che il consenso dell'Agrileasing non si è avuto per fatto imputabile alla GAL.VE) debbono ritenersi inammissibili (oltre che per violazione del principio di autosufficienza) anche in quanto nuove rispetto al ricorso (in quanto non ritualmente e specificamente esposte nel medesimo). In conclusione tutte le doglianze esposte debbono ritenersi inammissibili (prima ancora che prive di pregio in quanto l'impugnata decisione è esauriente, logica, non contradditoria e rispettosa della normativa in questione). Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 64,25 oltre € 3.000 (tremila euro) per onorario. Così deciso a Roma il giorno 8.2.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Satan Fiducia Allerda an Karian IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicara 12321 Depositata in Cancelleria 19 LUG. 2002 3009 oggi, O 101 160, 19 S 11 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA S | A C Umberto Cicero 37304