Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 462.
(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.
(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.
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- 1. FalsoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2013 · 32.686012
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8374Provvedimento: […] NI TA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari, in data 12 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in data 29 aprile 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 950,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 462 e 648 cod. pen. […] Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la configurabilità del concorso formale di reati tra le fattispecie di ricettazione e la condotta di ricezione di titoli di viaggio contraffatti prevista dall'art. 462 cod. pen. 3. […]Leggi di più...
- art. 462 cod. pen.·
- concorso formale di reati·
- art. 648 cod. pen.·
- principio di specialità·
- annullamento senza rinvio·
- rideterminazione pena·
- ricettazione·
- spese parte civile