Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L ) 3 . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 A E - 1 R C T 2 I S . I D L REPUBBLICA ITALIANA G U E I 9 R 3 G E A N NOME DEL POPOLO ITALIANO009 13/0 3 E D 6 N 4 E . . T T T N S T E I Oggetto LA COR MAD CASSAZIONE S ( R E A sentenza di SEZIONE TER: equità giudice Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pace R.G.N.17022/01 Dot L. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 1326 Consigliere Cron. LUPO Dott. Ernesto Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Maric FINOCCHIARO Cons. Relatore c.c. 05/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VE IO, titolare della ditta Casa Arredo, elet- tivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Francesco Lupi, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GRI,VE.CO.
8.a.s. -- intimata - avverso la sentenza n. 293/00 del giudice di pace di Cava Dei Tirreni del 17 A 19 maggic 2000 [R.G. 1172/99). Udita la relazione della causa avolta nella camera di 1 consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 2 dicembre 1999 VE IO, titolare della ditta Casa Arredo, ha proposto opposizione, in- nanzi al il giudice di pace di Cava dè Tirreni avversO il decreto n. 289/99 dello stesso giudice con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.230.000 in favore della GRI.VE.CO s.a.
9. a saldo di fornitura di merci (di cui alle fatture prodotte! . - Osservava l'opponente che la merce di cui alle fat- ture non era mai stato richiesta nė, tantomeno, conse- gnata. Radicatosi il contraddittorio la GRIVE.CO. resi- steva alla proposta opposizione eccependo essere onere dell'opponente dimostrare la fondatezza di quanto SO- stenuto. Svoltasi 1 istruttoria del caso l'adito giudice Con sentenza 17 19 maggio 2000 rigettava la opposi- zione, ponendo a carico dell'opponente le spese di cau- $0. Osservava, infatti, quel giudice che il decreto op- posto era stato emesso sulla base di tre fatture emesse dal novembre 1997 al marzo 1999 e sicuramente trasmesse al VE, che nulla aveva, di volta in volta, conte- stato al riguardo. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a 2 motivi e illustrato da memoria VEN- TRE IO, titolare della ditta Casa Arredo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede le GRI VE.CO s.a.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo («errata interpretazione e quindi falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.>>) parte ricorrente censura la sen- che «poiché letenza gravata osservando, in primis, 도 fatture ΠΟΠ costituiscono prova idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., per l'emissione del monitorio, 2 maggior ragione sono inidonee a costituisce la necessa- ria prova scritta del rapporto nel corso della causa di opposizior.e>>.
2. La dedotta violazione delle norme processuali e, in particolare dell'art. 634 c.p.c.. non sussiste. La fattura prodotta dall'imprenditore nei confronti del cliente relativa alla fornitura di merci - infatti alla luce di una giurisprudenza pressoché consolidata - 3 di questa Corte regolatrice, ha valore ai fini del- 1'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle merci stesse (cfr. Case. 24 gennaio 2000, n. 740, nonché Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, Cass. 2B maggio 1979 n. 3090).
3. Contemporaneamente deve escludersi, sempre con riguardo al primo motivo, che il giudice del merito ab- bia violato le disposizioni del procedimento per in- giunzione ė, in particolare, il principio secondo il quale nell'ambito di tale giudizio la qualità di attore in senso sostanziale, sul quale grava l'onere della prova è la parte opposta e non l'opponente. Giusta un insegnamento assolutamente pacifico pres- so la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, in parti- colare, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorregger- - per giungere alla cassazione della 1.] necessario pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, Ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, intesa alla cassazione della senter.za in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le cagioni che autonomamente l'una l'altro gor- reggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola del- le de te ragioni, perché il motivo di impugnazione deb- ba essere respinto nella sua interezza, divenendo inam- missibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 12 settembre 2000, Π. 12040, specie in motivazione, nonché tra le più recenti affermazioni del principio, Case. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001 n. 3671).
4. Pacifico quanto precede si Osserva che nella specie il giudice del merito ha fondato la propria pro- nunzia, ne rigettare la proposta opposizione, sulla base di due, autonome, rationes decidendi. -Non solo in particolare il giudice di pace ha affermato [certamente contra ius] che ета onere dell'opponente «dimostrare il proprio assunto>> [prima ratio decidendil, ma ha evidenziato, altresi, che ante- riormente al giudizio l'opponente aveva tenuto, omet- Lendo qualsiasi contestazione in ordine alle fatture che quel giudice ha accertato, in linea di fatto, esse- Ie stata trasmesse al debitore, un comportamento incom- patibile cor. l'assunto che dette fatture documentassero prestazion: di merci mai commissionate o mai perverute a destinazione [seconda ratio decidendi].
5. E evidente, pertanto, che il motivo di ricorso deve essere reapinto, come osservato sopra, nella gua interezza. La sentenza gravata, infatti, a prescindere della affermazioni [erronee] contenute nella prima delle BQ- pra indicate rationes decidendi, è corretta quanto alla seconda ratio decidendi e la circostanza - come sopra é sufficiente per affermare la inammissi- evidenziato - bilità, per difetto di interesse, della censura. Si deve, in particolare, ribadire, in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice e dā totalmente prescinde la difesa della parte ricor-cui rente che il comportamento processuale ed extrapro- cessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. non solo elemento di valutazione di risul- tanze processuali già acquisite ma anche unica e suffi- ciente fonte di prova, specialmente nell'ambito di pro- cedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di น. giudizio secondo equità (tra la tantissime, cfr. Case. 4 aprile 2000, 11. 4085; Cass. 5 giugno 1991. IL_ 6 6344, nonché Cass. 10 giugno 1998, n. 5784 e Cass. aprile 1995, n. 3822). E' palese, pertanto, che correttamente nella specie il giudice di pace ha ritenuto raggiunta la prova che le fatture sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo, si riferivano a merci regolarmente pervenu- te all'opponente e da questi commissionate, sulla base del comportamento extraprocessuale di quest'ultimo = che, quindi, la denunziata violazione di norme proces- suali non sussiste. ? 6. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia, ancora, omessa, insufficiente e contraddittoria moti- { vazione circa un punto decisivo della controversia, ai [ sensi dell'art. 360 n. 5., c.p.c.>. $ Neppure ale motivo può trovare accoglimento. La sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, па solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparen- te, illogica o incoerente (Case. 9 marzo 1999 n. 1991. Analogamente, Cass. 11 giugno 1998 n. 5794; Cass. 5 ot- tobre 2000 n. 13269), ovvero fondata su affermazioni Q comunque inidonee ad evi- contrastanti o perplesse, denziare La ratio decidendi (Cass. 23 MAI ZO 2001 11. 4223]. 7 Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001 n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 200˚ П. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, si da potersi ritenere inesistente (Case. B settembre 2000 n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Casa, 7 marzo 2001 n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, вопо censurabili sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., al- 1'enunciazione del criterio di equitàtresi allorché adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, ai risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 6 maggio 2001 n. 6385. Analogamente, Cass. 16 agosto 2000 n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Pacifico quanto aopra si osserva che nel садо con- creto il giudice di pace ha indicato i motivi per i quali ha ritenuto fondata la pretesa creditoria aziona- ta dalla GRI.VE.CO., privilegiando, in particolare, il comportamento extraprocessuale del debitore anterior- mente al giudizio e la circostanza esclude ex se - con- trariamente a quanto si afferma nel motivo stesso con il quale si tende а шга nuova valutazione, in fatto, delle risultanze di causa, preclusa in questa aede di legittimità che sussista la carenza di motivazione di - cui sopra si è discusso.
7. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Nulla gulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il La giorno 5 novembre 2002. 9 il Consigliere relatore est. вери سلام ал il Presidente. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Bartista 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 GEN 2003. IL CANCELLIERE C1 Innocente Battista ESENTE DA REGLETE BOUC ARTT. 46 E 39 L. 21 .374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)