Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 2
Non è consentito proporre incidente di esecuzione avverso l'ordinanza impositiva di una misura cautelare nei confronti di persona per la quale è stata già pronunciata sentenza favorevole alla estradizione qualora la richiesta sia fondata su aspetti attinenti alla non concedibilità della estradizione, atteso che la sede esclusiva per la trattazione e la decisione di simili questioni è il giudizio di estradizione regolato dagli artt. 704 e seguenti cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale era stata richiesta la sospensione della esecuzione della misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria sul presupposto che il reato per il quale era stata richiesta l'estradizione era estinto per prescrizione).
In tema di estradizione per l'estero, il vano decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 708, comma 5, cod. proc. pen. per la consegna dell'estradando produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione solo nella ipotesi in cui la mancata consegna sia attribuibile all'inerzia dello stato richiedente "che non provvede a prendere in consegna l'estradando" (Nella specie, il termine era decorso a seguito della decisione dello stato italiano di rinviare la consegna in attesa della decisione del Consiglio di stato sul ricorso promosso dall'interessato per l'ottenimento della sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1998, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 12/3/1998
Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 922
Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 32281/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: MS ON EE
AVVERSO
le ordinanze della Corte d'appello di Roma del 7 e del 13 agosto 1997;
Udita la relazione svolta dal cons. dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Fabio Pucci;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P1. Con ordinanza del 7 agosto 1997 la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza con cui la cittadina statunitense ON EE AD, sottoposta alla misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria in attesa della presa in consegna da parte dello Stato che ne aveva richiesta e ottenuta l'estradizione, chiedeva la sospensione dell'esecuzione della detta misura coercitiva, assumendo che il reato di sottrazione di minore attribuitole sarebbe estinto per prescrizione.
Avverso detta ordinanza l'estradanda ha proposto ricorso per cassazione, reiterando la richiesta che sia dichiarata l'estinzione del reato e, per l'effetto, revocata la misura coercitiva. Questa Corte osserva che non è ammesso sollevare, con incidente di esecuzione avverso la misura coercitiva disposta per assicurare la consegna dell'estradando, una questione attinente alla concedibilità dell'estradizione, poiché la sede naturale per la trattazione e decisione di tali questioni è il giudizio promosso avanti alla corte d'appello a norma dell'art. 704 e segg. cod.proc.pen.. La prescrizione del reato per decorso del tempo, costituendo un'ipotesi di non concedibilità dell'estradizione espressamente prevista dall'art. VIII del trattato Italia-USA ratificato con legge 26.5.1984 n. 225, doveva per l'appunto essere eccepita nel corso del procedimento di estradizione. Essendo stata, invece, proposta, attraverso lo strumento improprio dell'incidente di esecuzione avverso una misura cautelare disposta ai sensi dell'art. 714 cod.proc.pen. dopo che il procedimento di estradizione si era ormai concluso con la sentenza definitiva, doveva essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
P2. Con ordinanza del 13 agosto 1997 la Corte d'appello di Roma respingeva altra istanza della AD diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto di estradizione emesso dal Ministro di grazia e giustizia (e, per l'effetto, la revoca della misura coercitiva) per scadenza del termine di cui all'art. 708, comma 4, cod.proc.pen., osservando che la presa in consegna dell'estradanda non era avvenuta nel termine dei quindici giorni, non per inerzia dello Stato richiedente, bensi perché il Ministro di grazia e giustizia aveva disposto il rinvio della consegna fino al momento della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall'estradanda contro il provvedimento con cui il T.A.R. del Lazio aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale di concessione dell'estradizione. L'estradanda, nei motivi di ricorso, sostiene che, essendosi stabilito che la sua consegna sarebbe avvenuta a partire dalla data del suo arresto, ed essendo lei stata arrestata il 23.7.1997, quando, l'8 agosto, era sopraggiunto l'ordine del Ministro di sospendere la consegna, il termine di legge era ormai scaduto.
Deduce inoltre questione di legittimità costituzionale:
1. della legge 1984 n. 225 (trattato di estradizione Italia- U.S.A.) nella parte in cui consente l'applicazione di misure cautelari in contrasto con l'art. 280 cod.proc.pen. per reati per i quali il nostro ordinamento prevede una pena nel massimo fino a tre anni di reclusione;
2. dell'art. 708, comma 1, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la perentorietà del termine di 45 giorni per l'emissione da parte del Ministro di grazia e giustizia del decreto di estradizione. È ben vero - come deduce la ricorrente - che l'ordine ministeriale di sospendere la sua consegna fu emesso il sedicesimo giorno dal suo arresto, ma ciononostante il fatto che la consegna non sia avvenuta nel termine di quindici giorni non ha determinato la caducazione del provvedimento di concessione dell'estradizione. Infatti, dalla lettura dei commi 5 e 6 dell'art. 708 cod.proc.pen., si ricavano due distinte disposizioni, le quali stabiliscono:
1) che la consegna dell'estradando deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia e tempestivamente comunicata allo Stato richiedente;
2) che il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando.
Appare evidente, dal tenore letterale e logico della seconda disposizione, che il vano decorso del termine stabilito per la consegna produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione soltanto nell'ipotesi che la mancata consegna sia attribuibile all'inerzia dello Stato richiedente, "che non provvede a prendere in consegna l'estradando", dimostrando, con la sua condotta omissiva, di avere rinunciato alla consegna stessa. Tale interpretazione della norma appare conforme alla peculiare disciplina del procedimento di estradizione, che è basato sull'impulso dello Stato richiedente, il quale presenta la domanda e trasmette la relativa documentazione, e, una volta concessa l'estradizione e iniziata la fase esecutiva, è chiamato a prendere in consegna l'estradando.
Orbene, nel caso concreto, come emerge dal carteggio intercorso tra il Ministero di grazia e giustizia e il Servizio Interpol dipendente dal Ministero dell'interno, nonché dal decreto ministeriale di rinvio dell'8.8.1997, la consegna della cittadina americana non è avvenuta nel termine stabilito, non perché lo Stato richiedente abbia omesso di prenderla in consegna, bensì perché, avendo la stessa proposto ricorso al T.A.R. (chiedendo l'annullamento del decreto di estradizione e la sospensione della sua esecuzione) e poi appello al Consiglio di Stato (avverso il diniego della sospensione), lo Stato italiano, per motivi di opportunità e al fine di non pregiudicare gli interessi dell'estradanda, ne aveva rinviata la consegna "fino alla decisione del Consiglio di Stato". Pertanto la Corte d'appello, rilevato che la mancata consegna era addebitabile allo Stato richiesto, e non a quello richiedente, ha correttamente respinto la richiesta che fosse dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento di estradizione.
Si osserva, infine, che le eccezioni di illegittimità costituzionale sono inammissibili per assoluta genericità, non essendo stato specificato quali sarebbero le norme costituzionali violate.
Anche questo ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di lire un milione alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, previa riunione del processo n. 36598/97 al n. 32281/97 per connessione soggettiva ed oggettiva dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998