Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di INVIM, ove una società, resa conferitaria di un complesso aziendale nel vigore della legge 16 dicembre 1977 n. 904 ( il cui art. 10 ebbe ad estendere anche alle operazioni di conferimento di complessi aziendali il principio della "neutralità fiscale" stabilito per le fusioni), abbia provveduto successivamente ad alienare uno dei beni oggetto del conferimento, andrà assunto in considerazione, ai fini della determinazione del valore iniziale del bene in questione, non già quello della data di conferimento, bensì quello risalente alla data in cui il bene sia stato a suo tempo acquistato dal conferente, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
PERCOBLOC S.r.l., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini, n. 12, presso l'avv. Giuseppe Zaccaria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 106/97, emessa dalla Commissione tributaria regionale della Puglia il 14 novembre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per la ricorrente, l'avv. Pettinato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 - Il 24 febbraio 1987 la s.r.l. ER (già Edil Casa della Murgia S.r.l.) vendeva al signor UI RC un suolo edificatorio sito in Altamura per il prezzo di L. 29.765.000. Quale valore iniziale ai fini dell'INVIM quello, di L. 20.000.000, risultante dall'atto, registrato il 10 gennaio 1981, con il quale detto bene le era stato conferito unitamente al complesso aziendale della ditta individuale "ER di RC A".
Con avviso notificato il 3 gennaio 1989 l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle liquidava una maggiore imposta di L. 8.565.000, sul rilievo:
- che l'atto di conferimento era stato stipulato il 29 dicembre 1980, nel vigore della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che aveva esteso ai conferimenti d'azienda il principio di neutralità fiscale proprio delle fusioni;
- che tale atto non poteva essere quindi considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quale titolo di provenienza del bene;
che, pertanto quale valore iniziale doveva essere preso in considerazione quello (L. 397.400) risultante dall'atto di donazione del 8 aprile 1973, con il quale detto bene era stato a suo tempo acquisito dal conferente, signor NI RC.
Il ricorso proposto dalla società era respinto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, la cui decisione era tuttavia riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia che accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio.
1.1. - L'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso. La società intimata resiste. Motivi della decisione
2 - L'Amministrazione finanziaria - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, settimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, in relazione all'art. 10, legge 16 dicembre 1977, n. 904 censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il valore "iniziale" del bene ceduto fosse quello risultante dall'atto di conferimento, anziché quello del precedente acquisto effettuato dal conferente. La doglianza è fondata.
3 - Risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, e non è del resto contestato, che il bene era stato acquisito quale parte integrante del conferimento di un complesso aziendale effettuato il 29 dicembre 1980, nel vigore della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il cui art. 10 ha esteso a tali operazioni, anche relativamente all'INVIM, il principio della neutralità fiscale stabilito per le fusioni. Per effetto di tale innovazione, i conferimenti di azienda e di rami aziendali eseguiti entro il 31 dicembre 1980 avevano perso, quindi, ogni rilievo per l'applicazione di tale imposta. Ed è pertanto evidente che tali atti, divenute assolutamente neutri ai fini tributari al pari delle fusioni, non potevano essere più presi in considerazione per la determinazione del valore "iniziale" del bene conferito in caso di cessione da parte della società conferitaria e che, conseguentemente, come tale avrebbe dovuto essere considerato quello alla data dell'acquisto da parte del conferente ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei suoi confronti, in applicazione dello stesso principio posto, per le fusioni, dall'art. 6, settimo comma, d.p.r. 642/72, espressamente richiamato, per la disciplina dei conferimenti d'azienda o di complessi aziendali dal citato art. 10 legge 904/77. 3.1 - Non vale osservare che dell'agevolazione concessa da tale disposizione unico beneficiario era stato il soggetto conferente (esonerato dal pagamento dell'imposta, altrimenti dovuta in base a quanto stabilito in via generale dall'art. 2, d.p.r. 643/72), poiché tale rilievo, certamente esatto, non può giustificare la conclusione, cui la sentenza impugnata è pervenuta, che il prelievo fiscale sull'incremento di valore maturato prima che il bene fosse conferito non poteva essere posto a carico della società conferitaria, dal momento che l'espresso richiamo del citato art. 6, settimo comma, d.p.r. 642/72 sta ad indicare che la legge 904/77 ha inteso (non già abolire, ma) solo "rinviare il prelievo fiscale al (successivo) verificarsi di uno dei due consueti fatti generatori dell'imposta e, cioè, al compimento di un decennio o alla alienazione degli immobili" (Relazione, p. 14).
4 - Il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che si atterrà ai principi enunciati nel precedente paragrafo e provvederà, inoltre, anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001