Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 865
CASS
Sentenza 22 gennaio 2001

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In tema di INVIM, ove una società, resa conferitaria di un complesso aziendale nel vigore della legge 16 dicembre 1977 n. 904 ( il cui art. 10 ebbe ad estendere anche alle operazioni di conferimento di complessi aziendali il principio della "neutralità fiscale" stabilito per le fusioni), abbia provveduto successivamente ad alienare uno dei beni oggetto del conferimento, andrà assunto in considerazione, ai fini della determinazione del valore iniziale del bene in questione, non già quello della data di conferimento, bensì quello risalente alla data in cui il bene sia stato a suo tempo acquistato dal conferente, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 865
    Data del deposito : 22 gennaio 2001

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