Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 4 6 3 / 02 NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto over' condensrials SEZIONE SECONDA CIVILE delibers expuprecious Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 16788/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 39784 . 425 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep - Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: AL TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato RENATO VENERUSO, giusta delega in atti;
CORTE SUFFIEMA DI - ricorrente
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL COLE 24 ORE per diritti 1.55 COND PARCO MONDO NUOVO DI DIAMANTE, elettivamente 4 FEB 2002 domiciliato in ROMA VIA F. VALESIO 1, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato EUGENIO PACE, che lo difende, giusta $13000 delega in atti;
CANCELLERIA - resistente con procura 2001 1475 avverso la sentenza n. 101/99 del Tribunale di PAOLA, DG724562 -1- depositata il 31/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Eugenio PACE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel gennaio del 1998, TE LL proponeva opposizione avverso il decreto ingiunto, con cui il giudice di pace di Belvedere Marittimo gli aveva ingiunto di pagare al Condominio Mondo Nuovo la somma di lire 3.829.600, oltre accessori, a titolo di oneri condominiali, relativi all'appartamento di sua proprietà, sito nel complesso immobiliare, denominato Mondo Nuovo, in comune di Diamante. In particolare, deduceva l'indeterminatezza dei fatti posti a fondamento dell'ingiunzione, così da precludergli idonea attività difensiva, nonché eccepiva la prescrizione del diritto di credito, vantato dalla controparte. Il Condominio Mondo Nuovo si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza del 23 marzo 1998, il giudice di pace di Belvedere Marittimo rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite. Entrambe le parti interponevano gravame: TE LL, in via principale, riproponendo le eccezioni svolte e non accolte in primo grado;
il Condominio Mondo Nuovo, in via incidentale, chie- dendo l'integrale liquidazione delle spese di lite, 3 - --- solo in parte liquidate. Con sentenza del 2/31 marzo 1999, il Tribunale di Paola accoglieva l'appello incidentale e rigettava invece quello principale. A motivo della decisione, per quel che rileva nella presente sede, esponeva che la delibera assembleare di approvazione delle spese condominiali (con relativo piano di riparto) era stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, quindi, non essendo stata tempestivamente impugnata, né caduca- ta da decisioni giurisdizionali successive, costi- tuiva valido titolo del diritto di credito, vantato in giudizio. Osservava, poi, che tale diritto non prescritto perché si riferiva alla gestione era condominiale ordinaria, dal 31 agosto 1995 al 5 agosto 1996, come risultante "in maniera evidente dal riparto consuntivo allegato al ricorso monito- rio". Precisava, infine, che "ove per ipotesi il credito si riferiva ad annualità remote, sarebbe stato onere dell'opponente darne adeguata dimostra- zione..". Per la cassazione di tale sentenza, TE LL ha proposto ricorso in forza di tre motivi. Il Condominio Mondo Nuovo ha depositato copia del ricorso notificato, recante in calce procura alla 4 lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, Va osservato che il mero deposito della copia notificata del ricorso, di fatto operato dall'intimato Condominio Mondo Nuovo con apposizione in calce di procura alla lite, non ha rilievo alcuno: né come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 c.p.c.; né come memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., postulando essa memoria la presentazione del controricorso;
né come atto utile per parteci- pare alla udienza di discussione, essendo a tal fine necessario il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 c.p.c., quando manchi la presentazione di controricorso (v. Cass. n. 3915/98). Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1137 C.C., il ricor- rente si duole che il Tribunale a quo abbia ritenu- to "travolta la censura del condomino svolta a mezzo dell'opposizione а decreto ingiuntivo, per non avere preventivamente coltivato tale gravame nelle forme della opposizione alla delibera dell'assemblea con cui è stato approvato il rendi- conto di gestione delle spese poi imputate a suo debito, essendosi per l'effetto consolidata tale decisione per il decorso del termine di cui all'art. 1137 ult. CO. C.C. Al riguardo, deduce che, pur a voler ritenere la mera annullabilità di tale delibera e a non suppor- ne invece la radicale nullità (il che non poteva escludersi nel contestato difetto di prova rigorosa della comunicazione e della ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea), nessuna certezza sussisteva in ordine alla decorrenza del termine per impugnarla, ai sensi dell'art. 1137 c.c., posto che le relative comunicazioni erano state effettua- te cumulativamente а tutti condomini assenti, tra cui esso ricorrente, а mezzo di semplici raccoman- date, il 12 settembre 1996 (e non il 12 febbraio 1996, come erroneamente indicato nelle sentenza di primo grado), con la sola annotazione della città di destinazione. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insuffi- contraddittoria motivazione su punto ciente e decisivo della controversia, il ricorrente si duole dell'errore "in cui è incorso il Tribunale nel considerare gli oneri condominiali riferiți alla annualità del 1995/96, a fronte, invece, della chiara annotazione, nel prospetto di riparto delle spese di consuntivo, della duplice somma addebitata al ricorrente, per minima parte a titolo di oneri correnti per l'anno 1995/96 e per la parte maggiore a oneri genericamente di saldo di esercizi prece- denti". Con il terzo motivo, infine, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2943 cod. civ., il ricorrente si duole che il Tribunale a quo abbia attribuito ad essa ricorrente l'onere di provare l'eccepita prescrizione del diritto di credito della controparte, laddove era invece onere di quest'ultima provare "che gli esercizi preceden- ti cui si riferivano le spese addebitate erano infraquinquennali rispetto alla richiesta giudizia- le, ovvero la sussistenza di relativi atti valida- mente interruttivi." I motivi esposti sono tutti privi di pregio. Ed invero, con riguardo al primo, va osservato che il ricorrente neppure prospetta di avere impugnato ex art. 1137 C.C. la delibera assembleare in questione, relativa alla ripartizione dei contribu- ti per spese comuni, che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. C.C., costituisce titolo per ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. La mancanza di apposita impugnazione di tale delibera, con introduzione della relativa
contro
- versia, nel cui ambito soltanto può sospendersene l'esecuzione, ai sensi del secondo comma del citato art. 1137 C.C., rende inapprezzabili i rilievi, che, nella presente e diversa controversia, avente ad oggetto il pagamento di contributi condominiali, il ricorrente ha svolto con riguardo alla validità di quella delibera, peraltro ipotizzandone una nullità assoluta per ragioni di irregolarità del procedimento di convocazione, costituenti -invece- possibile motivo di annullamento (v. su tale ultimo punto, Cass. n. 1890/95, n. 3302/93, n. 1079/93 en. 11947/90). In effetti, come già chiarito da questa Corte, l'attualità del debito per oneri condominiali, deliberata dall'assemblea, non dipende dalla legittimità della delibera, ma dalla sua efficacia, sì che è ottenibile decreto ingiuntivo provvisoria- esecutivo in base ad essa, se non ne siamente stata interinalmente sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione, senza che ciò comporti un rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. tra giudizio di impugnazione della delibera e giudizio di opposizione a decreto d ingiuntivo, concesso in forza della stessa delibera (v. Cass.7073/99, n. 11457/97 e n. 7569/94). Con riguardo al secondo motivo, va osservato che la doglianza del ricorrente, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione, si risolve in sede di legittimità nonin una sostanziale e consentita richiesta di riesame del merito, median- te una nuova valutazione del materiale probatorio, diversa (nel punto indicato) da quella operata dal Tribunale a quo, materiale probatorio -appunto- di ricorrente, in violazione dello stesso cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure indica il contenuto specifico. Con riguardo al terzo motivo, infine, va osservato che il Tribunale a quo non ha violato la regola sull'onere della prova, di cui all'art. 2697 C.C., sia in relazione all'art. 2943 c.c., che dell'art. 2948 n. 4 C.C., relativo -quest'ultimo- alla prescrizione quinquennale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno о in termini più brevi, quali i contributi condominiali (da parte di ciascun condomino). Il Tribunale, infatti, rispetto alla domanda giudiziale, proposta nel 1998, ha rilevato che il diritto di credito per contributi condominiali in १ ▬▬▬- ▬ contesa afferiva all'esercizio di gestione agosto 1995-agosto 1996, risalente quindi al quinquennio precedente, così che non poteva ritenersene realiz- zata l'eccepita estinzione per prescrizione. L'argomentazione sul difetto di prova (a carico dell'eccipiente la prescrizione) che il credito si annualità, argomentazioneriferisse a precedenti pur esposta dal Tribunale in sentenza e da cui trae 109T 129,11 specifico spunto la doglianza del ricorrente, SEST 3099 argomentazione aggiuntiva, per di più formulata in тот. 160. precedente,via ipotetica, rispetto a quella 2,10 806T 1410 innanzi esaminata, tale quindi da non pregiudicarne il valore di autonoma e corretta ragione di deci- 172140 sione. Per tanto, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato -per le considerazioni preliminari svolte alcuna attività difensiva rituale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 7 novembre 2001, in Roma, nella A I camera di consiglio della seconda sezione civile. R I E a i L 2 C L n 0 E E a t 0 Il cons.jest. C a Il presidente R N 2 E A C Mavern das The корти I C o L c N I L s 11. CANCELLIERE C1 O e E T c C ancesco Catania A n T I a N r S A F O C P E L D a - - m o R