Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 10463
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale decide, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in composizione monocratica, il Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o il Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato; si tratta di competenza particolare e derogatoria rispetto a quella prevista per le questioni di natura propriamente esecutiva (attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente) per le quali permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale.

In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati - attribuita dall'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o al Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato - ha natura funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che l'eventuale incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 10463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10463
    Data del deposito : 1 dicembre 2016

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