Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 2
Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale decide, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in composizione monocratica, il Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o il Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato; si tratta di competenza particolare e derogatoria rispetto a quella prevista per le questioni di natura propriamente esecutiva (attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente) per le quali permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale.
In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati - attribuita dall'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o al Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato - ha natura funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che l'eventuale incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2016, n. 10463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10463 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
10463-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 01.12.2016 Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA - Consigliere - Dott. FRANCESCO M. S. BONITO N. 3719/2016 - Consigliere - Dott. ROSA A. SARACENO - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO APRILE REGISTRO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere - GENERALE N. 7585/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI FE, nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 15 gennaio 2015 pronunciata da Tribunale di Ravenna;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso e la memoria depositata il 15 novembre 2016; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ravenna, quale giudice del procedimento di cui all'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ha respinto l'istanza avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la cancellazione della sentenza del Tribunale di Ravenna del 13 marzo 2013, irrevocabile il 17 maggio 2013 dai certificati generale e penale del casellario richiesti dall'interessata, a norma degli artt. 24 e 25, del medesimo decreto.
2. Ricorre NI RI, a mezzo del difensore avv. Marziano Pontin, che chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma, 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., 14 preleggi, 24, comma 1, lett. b), d), e), 25 lettera b), d), e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, 186, comma 9-bis, cod. strada, 167, primo comma, cod. pen., 151, primo comma, seconda parte, cod. pen., 445, cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., ovvero, in subordine, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, in relazione agli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 167, primo comma, cod. pen., 151, primo comma, seconda parte, cod. pen., 445, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. Il difensore ha depositato memoria in data 15 novembre 2016. 2.1. Osserva il ricorrente che il Tribunale di Ravenna ha errato nell'escludere la possibilità di ordinare la cancellazione dai certificati generale e penale richiesti dall'interessato della indicata sentenza di condanna che ha applicato il lavoro di pubblica utilità per il reato di cui all'art. 186, cod. strada, reato dichiarato poi estinto a seguito della positiva conclusione del lavoro sostitutivo, dovendosi invece fare applicazione analogica di altre disposizioni che prevedono la l'eliminazione di tale iscrizione;
in particolare, il ricorrente enumera: previsione contenuta nell'art. 167, primo comma, cod. pen., in relazione alla sospensione condizionale della pena;
la previsione contenuta nell'art. 151, primo comma, cod. pen., concernente le condanne per le quali è stata applicata l'amnistia; la previsione contenuta nell'art. 131-bis, cod. pen., concernente la non punibilità per particolare tenuità del fatto;
previsione contenuta nell'art. 168-bis, cod. pen., concernente il procedimento di sospensione con messa alla 2 prova;
la previsione dell'articolo 445, cod. proc. pen., concernente le sentenze di applicazione della pena inferiore a due anni di reclusione.
2.2. Sollecita, in subordine, il Collegio a sollevare la questione di costituzionalità degli artt. 24 e 25, d.P.R. n. 313/2002 per le già indicate ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché assunto da giudice funzionalmente incompetente. 1.1. È utile ricordare che a norma dell'art. 3, d.P.R. n. 313/2002 nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, [...] salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena». A norma del medesimo art. 3, nel casellario, inoltre, si iscrivono: « b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere». Da ciò si desume che la iscrizione della sentenza di cui si discute è avvenuta regolarmente, trattandosi di sentenza di condanna per una contravvenzione punita con pena alternativa. Dal punto di vista del contenuto, è utile ricordare che nel certificato generale del casellario richiesto dall'interessato, a norma dell'art. 24, d.P.R. n. 313/2002, sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: [...] b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
[...] d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
[...] f- bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
[...] i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
I) ai 3 provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati [...] >>, mentre l'art. 25, stesso decreto, nel descrivere il contenuto del certificato penale richiesto dall'interessato, reca una disposizione sostanzialmente coincidente. Deve essere, anche, evidenziato che l'art. 5, del medesimo decreto, prevede varie cause di eliminazione delle iscrizioni senza mai menzionare, tuttavia, la successiva declaratoria di estinzione del reato. Si noti che la disposizione in discorso prevede la eliminazione delle iscrizioni relative: «g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato».
1.2. Tanto premesso, deve essere considerato che il legislatore, che con l'art. 33, comma 1, lettera d), legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il quale prevede la possibilità di sostituire le pena irrogata con quella del lavoro sostitutivo, ha totalmente omesso di regolare le conseguenze della introdotta causa di estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento del lavoro sostitutivo.
2. Ora però a norma dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'art. 666, cod. proc. pen., il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, mentre per le questioni di natura propriamente esecutiva (attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente) permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal cod. proc. pen.. Tale norma speciale prevede una competenza particolare e derogatoria rispetto a quella prevista per la fase esecutiva: viene configurata l'attribuzione di 4 व una competenza funzionale ad un'autorità giudiziaria in materia sostanzialmente amministrativa, ma che, per i rilevanti interessi in gioco, e per la possibilità di incidere concretamente sulla posizione di un cittadino-condannato, è sottoposta al vaglio giurisdizionale. La disposizione citata ha istituito il c.d. «giudice del casellario», che ha il potere di vigilanza sul sistema delle iscrizioni (Sez. 1, 11/01/2012 n. 33089, Falconieri, non massimata), competente anche per l'eliminazione delle annotazioni non suscettibili di iscrizione o che devono essere eliminate (Sez. 1, 16/12/2009 n. 8317, Pendini, Rv. 246240). La procedura in questione non risulta del tutto assimilabile ad un incidente di esecuzione pure essendo espressamente richiamate le forme di cui all'art. 666 - cod. proc. pen. - ed in ogni caso presenta caratteristiche di autonomia (Sez. 1, Sentenza n. 6449 del 05/11/2015, dep. 2016, Villa, Rv. 266363). Da quanto sopra esposto appare evidente che il Tribunale di Ravenna non aveva la competenza per esaminare la questione attinente le iscrizioni del Casellario concernenti la ricorrente che risulta nata in [...], spettando la competenza funzionale al Tribunale di quella città. Trattandosi di una competenza funzionale ed inderogabile, l'incompetenza è rilevata, anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 21, cod. proc. pen.. Nell'analogo caso della competenza per la fase esecutiva, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile;
pertanto la nullità conseguente alla sua inosservanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 1, Sentenza n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775). L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del Tribunale di Ravenna, essendo competente il Tribunale di Bologna al quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale monocratico di Bologna. Così deciso il 1 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Arturo Cortesien Stefano Aprile DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 9