Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8501
CASS
Sentenza 13 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960, e in particolare il riferimento alla "retribuzione globale di fatto", e cioè a una nozione omnicomprensiva di retribuzione, è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del 1959 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto; tale maggior favore va valutato in base ad un'interpretazione delle sopravvenute disposizioni contrattuali effettuata nell'ambito dei singoli istituti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai dipendenti Alitalia, aveva ritenuto che l'esclusione dalla base di computo della 13 mensilità di una componente della normale retribuzione fosse legittimata dal complessivo trattamento di maggior favore assicurato ai dipendenti con la previsione della 14 mensilità).

Benché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, comma terzo, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.), queste fonti legali non contengono alcuna determinazione dei criteri di computo della retribuzione stessa, onde tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva (e, nel rispetto di questa, al patto individuale), ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non contrasta con la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8501
    Data del deposito : 13 giugno 2002

    Testo completo