Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 2
Il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960, e in particolare il riferimento alla "retribuzione globale di fatto", e cioè a una nozione omnicomprensiva di retribuzione, è derogabile - a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 741 del 1959 - da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto; tale maggior favore va valutato in base ad un'interpretazione delle sopravvenute disposizioni contrattuali effettuata nell'ambito dei singoli istituti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai dipendenti Alitalia, aveva ritenuto che l'esclusione dalla base di computo della 13 mensilità di una componente della normale retribuzione fosse legittimata dal complessivo trattamento di maggior favore assicurato ai dipendenti con la previsione della 14 mensilità).
Benché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, comma terzo, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.), queste fonti legali non contengono alcuna determinazione dei criteri di computo della retribuzione stessa, onde tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva (e, nel rispetto di questa, al patto individuale), ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non contrasta con la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8501 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. AL DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato NIGRO SAVERIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7652/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/04/98 r.g.n. 46642/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato Nigro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Roma depositati il 18 e il 23 luglio 1991, IO RR ed SS EC convenivano in giudizio la Alitalia - Linee Aeree Italiane - S.p.A., della quale erano dipendenti, deducendo che la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva e loro attribuita come compenso per il lavoro notturno abitualmente prestato sulla base di turni regolari avvicendati, doveva considerarsi far parte della retribuzione ordinaria ed essere quindi inclusa nella base di computo della tredicesima e quattordicesima mensilità, della retribuzione per ferie e festività. Chiedevano conseguentemente che la società convenuta fosse condannata al pagamento in loro favore delle differenze economiche relative, ed altresì che fosse riconosciuto il loro diritto alla inclusione del suddetto compenso nella base di calcolo del primo accantonamento del trattamento di fine rapporto pari alla indennità d'anzianità maturata al 31 maggio 1982. Costituitasi la società convenuta, che resisteva alle pretese dei ricorrenti, il Pretore, con sentenza del lo luglio 1993, rigettava le domande.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 aprile 1998, nel riformare parzialmente la decisione pretorile con l'accoglimento delle domande riguardanti la base di computo dell'indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, ha confermato per il resto la pronuncia di rigetto emessa dal Pretore.
Il giudice d'appello - per quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità esclusa in premessa l'esistenza, nell'ordinamento, di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, ha ritenuto che ne' la contrattazione collettiva nè la normativa di legge in materia comportassero la computabilità del dedotto compenso per il lavoro notturno ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive, della retribuzione durante le ferie, e del compenso del lavoro prestato nei giorni festivi, affermando che per tale calcolo si doveva tener conto della nozione di retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva e costituita dallo stipendio di fatto e dalla indennità di contingenza. I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. La società intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, denunziando con l'unico motivo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), fanno richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la natura di componente della normale retribuzione al compenso per il lavoro notturno prestato secondo turni prefissati (con conseguente sua computabilità negli istituti indiretti), e deducono che la stessa contrattazione collettiva del settore (art. 7 c.c.n.l. 3 luglio 1984, confermato nel successivo c.c.n.l. 13 marzo 1988 n. parte "A") non contiene un'unica definizione della c.d. retribuzione "parametro", alla quale fare riferimento per la determinazione di tutti gli istituti contrattuali a carattere economico, assumendo che, al contrario, le norme imperative applicabili al caso in esame (accordo interconfederale 27 ottobre 1946 reso erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070 quanto alla tredicesima mensilità ed alle ferie;
art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 250 come sostituito dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n. 90 quanto alle festività; art. 2109 cod. civ. e 36
Cost. quanto alle ferie) fanno intendere doversi far riferimento alla retribuzione globale di fatto. Sostengono inoltre che per altro verso la stessa contrattazione collettiva, adottando per i singoli istituti una locuzione diversa da quella contenuta nell'art. 7 citato, avrebbe quanto meno dovuto indurre il giudice di merito - pur a voler considerare ambigua la formulazione delle clausole - ad applicare i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1367 e 1371 c.c. (cioè quelli secondo cui le clausole devono interpretarsi nel senso che possano avere qualche effetto, ed il contratto a titolo oneroso essere interpretato nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti).
Il ricorso non è fondato e deve essere disatteso.
Premesso che nel presente giudizio di legittimità resta in contestazione il criterio di calcolo del trattamento economico degli istituti delle festività, delle mensilità aggiuntive e delle ferie, in ordine a ciascuno di essi si osserva quanto segue.
In ordine alle festività si osserva che il giudice dell'appello ha escluso che il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 260/1949 (come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90/1953), deve farsi riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, con implicazione quindi del criterio dell'omnicomprensività, possa riguardare la pretesa fatta valere nel presente giudizio ed essere riferito cioè al compenso per il lavoro prestato nelle giornate festive, essendo invece riferibile al compenso per le festività non lavorate, ritenuto dal giudice non oggetto di causa. Al riguardo, e su tale specifico punto della sentenza, non risultano prospettate in ricorso specifiche critiche ed impugnative, salvo il richiamo, peraltro non puntuale, a decisione delle Sezioni unite di questa Corte (n. 3888 del 1^ aprile 1993) che, nei limiti di detto richiamo, non attiene in maniera adeguata e conferente alla questione ora richiamata, ed alla distinzione puntualmente operata dal giudice d'appello, relativamente alla quale non si rinvengono nel ricorso medesimo chiarificatrici deduzioni ne' precise censure.
In ordine alla tredicesima mensilità ed alla regolamentazione posta dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 avente efficacia obbligatoria generale (ex D.P.R. n. 1070/1960), ed in effetti facente richiamo quanto alla tredicesima mensilità ad una nozione di retribuzione omnicomprensiva, va rilevato che la legge 14 luglio 1959 n. 741, nel conferire delega al Governo per l'emanazione di norme giuridiche aventi forza di legge (quale appunto il cit. D.P.R.), al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti alla medesima categoria (v. art. 1) ed attribuendo in tal modo ai singoli accordi economici o contratti collettivi efficacia "erga omnes", ha peraltro stabilito la derogabilità dei suddetti trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, ad opera di accordi o contratti collettivi o individuali di maggior favore per i lavoratori (art. 7 ult. co.).
Tale maggior favore deve essere individuato, come già affermato in decisioni di questa Corte, là dove le sopravvenute disposizioni contrattuali risultino più favorevoli ai lavoratori in base ad una valutazione complessiva effettuata nell'ambito dei singoli istituti contrattuali (Cass. 7 gennaio 1992 n. 84; 23 giugno 1992 n. 7669). E correttamente il giudice di merito, al quale è istituzionalmente rimessa l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune (siccome aventi natura negoziale privatistica), ha valutato e ritenuto il carattere di maggior favore dell'istituto delle mensilità aggiuntive disciplinate dai contratti collettivi successivi all'accordo interconfederale del 1946 perché comprensivo, oltre della tredicesima, anche di una quattordicesima mensilità (e recante altresì, nel caso di specie, la previsione di ventisei giorni di ferie anziché dodici). In tal modo il detto giudice ha fatto riferimento, correttamente, a questo istituto contrattuale unitariamente considerato e cioè comprendente le due mensilità: le quali, in effetti, siccome attribuite ciascuna in un'unica soluzione nel corso dell'anno e di regola in corrispondenza di importanti ricorrenze festive, ed entrambe dirette ad incrementare la complessiva retribuzione annuale, si configurano come emolumenti tra loro analoghi e similari nella causa e nelle finalità, e ben qualificabili, pertanto, come componenti ed elementi integrativi di un unico istituto contrattuale (cfr. Cass. 25 ottobre 1993 n. 10586). Dal che il giudice d'appello ha tratto l'esatta conseguenza che detto più favorevole trattamento introdotto dai contratti collettivi successivi all'accordo "erga omnes" del 1946 (attributivo quest'ultimo soltanto della tredicesima) consenta la deroga alla previsione dello stesso accordo in ordine al criterio di computo della tredicesima mensilità (basato sul riferimento alla "retribuzione globale di fatto").
Per quanto concerne la quattordicesima mensilità, il Tribunale ha osservato trattarsi di istituto squisitamente contrattuale da computarsi in base alla retribuzione mensile, e le censure svolte in ricorso al riguardo non valgono ad inficiare la correttezza della decisione impugnata, che ha escluso anche in tal caso l'applicabilità del criterio della omnicomprensività della retribuzione.
In ordine alla retribuzione durante le ferie, del pari correttamente il Tribunale ha ritenuto che, alla stregua della contrattazione collettiva, essa non debba comprendere la maggiorazione del lavoro notturno, anche se costante, tenuto anche conto della inapplicabilità sul punto del citato accordo interconfederale del 1946 stante la deroga conseguente alla più favorevole disciplina riguardante le ferie contenuta nei successivi contratti collettivi, come quelli applicabili nel caso di specie.
Al riguardo giova pure ricordare e ribadire la giurisprudenza già espressa da questa Corte, alla quale il giudice di merito si è uniformato, secondo cui "ancorché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36 terzo comma Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2109 cod. civ.), poiché queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale - ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Tale conclusione non contrasta con la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981 n. 157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie
'almeno la normale o media retribuzionè, non ne impone una nozione comprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali" (Cass. 13 luglio 1999 n. 7432). In conclusione, alla s tregua delle esposte considerazioni ed in conformità alla prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo e tra le molte, Cass. 2 febbraio 2001 n. 1432, 3 novembre 2000 n. 14392, 14 ottobre 2000 n. 13723) il ricorso deve essere rigettato.
Giusti motivi consigliano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002