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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 1586/2021 R.G. a seguito dell'udienza del 6/11/2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(CF: ), nata ad [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in Pescara alla via Donatello n. 8 ed elettivamente domiciliata in Pescara (PE) alla via Passo della Portella n. 58 presso e nello studio dell'Avv. Alfredo Cappellacci (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Il difensore C.F._2 dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso la mail pec: Email_1
RICORRENTE
E
(codice fiscale –partita IVA n. ), in persona del suo CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore corrente in L'Aquila (AQ) alla Via CP_2 Roma n. 215, elettivamente domiciliato in Teramo al Corso De Michetti n. 67 presso e nello studio dell'Avv. Alessio De Iuliis (cod. fisc. ) e dall'Avv. C.F._3 Annalisa De Iuliis (cod. fisc. ), entrambi del Foro di Teramo, che C.F._4 lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: 1) accertare e dichiarare che la ha Parte_1 intrattenuto un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la (CF: ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1 P.IVA_1 con mansioni superiori di impiegato direttivo livello A2 come da art. 190 CCNL Servizi ausiliari dall'assunzione o quantomeno dal 02.07.2020 in poi e per l'effetto, CP_3 condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla , la somma netta di euro 16.275,38 a titolo di Parte_1 differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 24.02.2020 al 18.11.2020, comprensive di tredicesima, ferie non godute e festività abolite, con rivalutazione ed
1 di 17 interessi al soddisfo, oppure condannare la alla somma minore o maggiore CP_1 che il Tribunale riterrà di giustizia;
2) condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto della somma di euro 1.548,56, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, alla somma di euro 4.140,38, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento, oppure condannare alla somma ritenuta di giustizia;
In subordine: 4) accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento orale del 14.09.2020 con impossibilità di rendere la prestazione lavorativa per fatto del datore di lavoro con conseguente sospensione della prestazione della lavoratrice e per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 retribuzione mensile base mancata a titolo di risarcimento del danno dal 14 Settembre, tutto Ottobre e Novembre sino al 18.11.2020 nella misura di netti euro 4.157,55 con rivalutazione ed interessi al soddisfo, oppure nella somma ritenuta di giustizia;
5) condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese di lite e competenze di giudizio di avvocato oltre il 15 % per spese generali iva e Cap se dovute come per legge”.
Parte resistente: “In via principale: a) accertare e dichiarare che il ricorso proposto dalla Dott.ssa nei confronti della società è nullo per Parte_1 CP_1 violazione dell'art. 414, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c.; b) per l'effetto rigettare il ricorso;
c) con condanna della ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa. In via subordinata nel merito: a) rigettare integralmente il ricorso proposto dalla Dott.ssa nei confronti della società Pt_1 Pt_1 CP_1 b) con condanna della ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 18.10.2021, Parte_1
, tecnico di Marketing con inquadramento nel livello B1 del
[...] [...]
ha agito in giudizio nei confronti della società quale Controparte_4 CP_1 datrice di lavoro, rivendicando, in via principale, il diritto al riconoscimento del superiore inquadramento professionale nel livello A2 del contratto collettivo di categoria, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro o quantomeno a far data dal
03.07.2020, con le relative differenze retributive quantificate in complessivi € 21.964,32
e pretesi a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, ferie e festività non godute, indennità di mancato preavviso e Tfr, come da conteggio di parte prodotto.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatole oralmente in data 14.09.2020, con condanna della resistente al risarcimento del danno per equivalente parametrato alle mensilità maturate dalla data del recesso sino al 18.11.2020 e quantificato nella somma netta di € 4.157,55.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, ha dedotto:
2 di 17 - di essere stata assunta in data 24.02.2020 dalla con contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato e full time dal lunedì al venerdì con la qualifica di
Marketing (inquadramento al livello B1 del CCNL Servizi ausiliari e con CP_3 orario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 con pausa pranzo sino alle 14:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00, percependo una retribuzione mensile di euro 1.620,40 e rimborso spese trasferta pari a complessivi euro 1.880,00;
- che la è una società che si occupa di marketing e gestione spazi CP_1 pubblicitari e in quel periodo aveva necessità di una figura di livello che fosse in contatto diretto e subordinato tra l'amministratore Dott. ed il direttore generale CP_2
Dott. con collegamento con il resto dell'azienda di 36 dipendenti;
Per_1
- che la ricorrente veniva assunta proprio come figura di riferimento tra l'amministratore
Dott. ed il direttore generale Dott. essendo laureata con curriculum CP_2 Per_1 personale di grande esperienza sia universitaria con docenze che nel settore del marketing e comunicazione d'impresa, provenendo la stessa da aziende affermate nel settore della comunicazione e Information & Technology;
- di aver svolto, durante l'intercorso rapporto di lavoro con la società resistente, mansioni superiori non corrispondenti al livello professionale riconosciutole ma inquadrabili nel superiore livello A2 della contrattazione collettiva, oltre ad aver svolto lavoro straordinario;
- che, più in particolare, la ricorrente ricopriva i seguenti ruoli:
A) Responsabile Marketing strategico ed operativo del Gruppo Immedya e tutte le sue divisioni, attraverso la redazione di un piano strategico consegnato ed approvato con apposito SAL condiviso con C.O.O. e TEAM Marketing;
B) Nomina Director nel mese di luglio e seguenti;
CP_5
C) Responsabile di progetti e capo area con coordinamento e direzione diretta di 36 dipendenti in un'azienda diffusa a MO a ANAN in un edifico di due piani. I dipendenti al sesto piano e la direzione all'ottavo ove era presente l'ufficio direttivo della Dott.ssa collegato con C.O.O. e l'amministratore Parte_1 Persona_2
Parte_2
D) Responsabile formazione interna del personale degli account manager;
E) Gestione rapporti con i fornitori e clienti e Immedya di cui CP_5 quest'ultima di oltre 2000 clienti;
F) Responsabile colloqui per assunzioni personale con parere diretto al C.O.O.
Per_1
3 di 17 G) Responsabile gestione degli appuntamenti per la cura delle pubbliche relazioni;
H) Responsabile per la valutazione e studio di fattibilità per la partecipazione ai bandi e finanziamenti del settore, messi a disposizione da vari enti pubblici o privati;
I) Responsabile allestimento eventi on-line e meeting.
- che, dopo aver iniziato l'impiego a fine febbraio 2020, per impossibilità oggettive dovute al Covid di inizio marzo, veniva posta in smart working con decorrenza dal
10.03.2020 in poi, osservando un orario di lavoro agile dalle ore 9:00 circa alle ore
13:00, con pausa pranzo, e nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:30 circa;
- che, con successiva comunicazione mail del 26.03.2020, veniva posta in cassa integrazione retroattiva dal 01.03.2020 sino alla data del 02.05.2020, senza la liquidazione dell'orario di lavoro agile da casa effettivamente prestato a tempo pieno e con invito del datore a non timbrare le presenze;
- che sia nel periodo di smart working che in quello di cassa integrazione, su sollecitazione del datore di lavoro e per paura di perdere l'impiego, era costretta a svolgere la prestazione lavorativa da casa con strumenti elettronici personali, quali computer e portatili, continuando ad avere rapporti con i clienti e fornitori, con disimpegno dell'orario normale di lavoro per tutto il periodo di marzo e aprile 2020;
- che, dal 03.05.2020 sino al 31.07.2020, rientrava in azienda ma anche in questo periodo, oltre a continuare a svolgere le mansioni superiori, effettuava orari come da contratto rispetto a quelli effettivamente gestiti in busta (di 3, 4 o 6 ore), lavorando di fatto dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 circa, con stabile svolgimento di lavoro straordinario;
- che, dopo la fruizione delle ferie aziendali dal 17 al 19 agosto 2020, il 20.08.2020 la ricorrente riprendeva l'attività lavorativa con orario dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore
14:00 alle ore 18:00 circa, con stabile svolgimento di lavoro straordinario, sino al giorno
14.09.2020, allorquando l'amministratore interrompeva mediante licenziamento CP_2 intimato oralmente e senza giusta causa il rapporto di lavoro, ponendola di nuovo in modo anomalo in cassa integrazione dal 15.09.2020 e lasciandola senza retribuzione nei mesi di ottobre e novembre 2020, per poi licenziarla formalmente solo il 13.11.2020;
- che, più in particolare, in data 14.09.2020 l'amministratore senza CP_2 alcun preavviso e rappresentazione di ipotetici problemi, convocava dapprima la ricorrente presso la sua stanza per discutere di un piano ADV campagna di marketing della direzione “ e successivamente, rappresentando degli imprecisati malumori CP_5 del personale, convocava via via nella stanza-riunioni dell'ottavo piano altre cinque
4 di 17 persone tra cui il Dott. esprimendo pubblicamente in quella sede critiche sulla Per_1 condotta personale più che lavorativa della lavoratrice e comunicandole la decisione successiva dell'azienda di voler interrompere la collaborazione lavorativa;
- che la stessa veniva, quindi, posta in cassa integrazione e, licenziata di fatto, lasciava su richiesta dell'azienda i dispositivi e gli account necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- che, con diffida del 26.09.2020, la lavoratrice contestava il licenziamento orale intimatole e l'interruzione ingiustificata del rapporto di lavoro, diffidando la società al pagamento delle differenze retributive parametrate ad un livello superiore rispetto a quello formalmente assegnatole, oltre al risarcimento del danno;
- che, con raccomandata del 07.10.2020, la società contestava in via disciplinare alla lavoratrice il mancato adempimento dell'invito a tornare sul posto di lavoro oggetto di comunicazione del 26.09.2020, tuttavia non pervenuta alla;
Pt_1
- che la stessa riscontrava la comunicazione solo in data 21.10.2020, contestando tutti gli addebiti mossi dalla società, per essere, in ogni caso, giustificata la sospensione della prestazione lavorativa da parte sua sino al regolare pagamento delle differenze retributive oggetto della diffida di cui alla lettera del 26.09.2020 e rimasta senza riscontro da parte della società;
- che, con lettera del 27.10.2020, la società convocava la lavoratrice con il proprio rappresentante sindacale presso la sede operativa di MO ANAN, incontro materialmente tenutosi il 12.11.2020, cui faceva seguito, in data 13.11.2020, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo per asserita assenza ingiustificata dal lavoro.
In punto di diritto, ha rivendicato, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro o quantomeno dal 03.07.2020, quando otteneva la nomina a direttore della divisione il superiore inquadramento professionale al livello A2 di cui al Ccnl CP_5 applicato, alla luce delle mansioni di Marketing Manager in concreto svolte, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive ammontanti a complessivi € 21.964,32 e pretesi a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, ferie e festività non godute, indennità di mancato preavviso e Tfr, come da conteggio di parte prodotto a corredo del ricorso.
Ha rivendicato, altresì, il diritto al risarcimento del danno per equivalente commisurato alle retribuzioni relative alle mensilità maturate dal 14 settembre 2020 al
5 di 17 18 novembre 2020, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento orale del
14.09.2020, e quantificato in € 4.157,55.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente la nullità del CP_1 ricorso per indeterminatezza della domanda proposta e, nel merito, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto.
Più in particolare, ha sollevato eccezione preliminare di nullità del ricorso per essere, a suo dire, la domanda proposta generica, lacunosa e contraddittoria, con conseguente indeterminatezza del petitum.
Nel merito, a sostegno della tesi difensiva, ha sostenuto la correttezza del livello di inquadramento professionale riconosciuto contrattualmente alla ricorrente (livello B1 del Ccnl Servizi AR , per avere la stessa sempre disimpegnato le CP_3 mansioni di impiegato gestionale dei servizi di marketing della convenuta e, più nello specifico, essendosi occupata: a) della gestione e responsabilità di tutte le attività di
Marketing della convenuta;
b) definizione ed implementazione del piano di Digital
Marketing al fine della promozione e diffusione della sfera commerciale della convenuta;
c) attività di supporto alla direzione commerciale;
d) definizione e implementazione delle strategie di comunicazione e degli altri canali promozionali della convenuta oltre che dei piani di marketing interni;
e) sviluppo delle pubbliche relazioni,
f) gestione del progetto denominato IMMEDYA Community, volto al coordinamento del team di informatici che lo supporta.
Ha altresì contestato l'asserito svolgimento da parte della ricorrente di lavoro straordinario, avendo ella sempre osservato l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
Ha evidenziato che, durante il periodo di operatività dell'ammortizzatore sociale FIS
(Fondo di Integrazione Salariale), attivato a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, non trattandosi di cassa integrazione a zero ore, la prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente in modalità agile, sebbene con osservanza di un orario inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto, veniva regolarmente retribuita dalla parte CP_ datoriale, rimanendo a carico dell' la remunerazione delle ore di FIS effettivamente fruite dall'azienda.
Ha contestato, altresì, la pretesa attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno, fondata sull'assunto per cui ella sarebbe stata licenziata oralmente in data 14.09.2020,
contro
-deducendo, in punto di fatto, quanto segue:
6 di 17 - che, con comunicazione a mezzo mail dell'11 settembre 2020, (e Persona_2 non la ricorrente) forniva al un report relativo alla fatturazione di alcuni servizi CP_2 pubblicitari relativi alla campagna CP_5
- che il dott. letto il report, lo condivise subito con il suo collaboratore CP_2 [...]
, il quale gli manifestò però alcune perplessità in merito;
CP_7
- che, per tale ragione, con successiva comunicazione mail del 13 CP_2 settembre 2020 inviata al e alla ricorrente, indiceva un'apposita riunione avente Per_1 ad oggetto la campagna per definirne la relativa strategia di marketing e CP_5 dissipare così le perplessità manifestategli dal;
CP_7
- che la riunione si tenne effettivamente in data 14 settembre 2020 presso la sede di
MO ANAN (TE) e vi parteciparono, oltre al alla ricorrente e a CP_2
anche i signori e Persona_2 Controparte_8 Controparte_9 [...]
. Nel corso della riunione non fu espressa alcuna critica nei confronti CP_7 dell'operato della ricorrente, bensì nei confronti dell'operato del Il Per_1 CP_2 infatti, riteneva la campagna poco efficace e ne chiese conto al anche alla luce Per_1 della costante perdita di contratti e clienti che si stava registrando proprio in quella divisione. Nel corso della riunione mai la posizione lavorativa della ricorrente veniva messa in discussione dal CP_2
- che, ultimata la riunione, la ricorrente chiese e ottenne un colloquio con il legale rappresentante della società unitamente alla rappresentante sindacale
[...]
. Nel corso dello stesso manifestò al datore di lavoro la propria volontà di Per_3 volersi dimettere. Il signor manifestò invece l'intenzione di voler conservare il CP_2 rapporto di lavoro, ma a tale esternazione la ricorrente chiese di essere licenziata per poter fruire della NASPI. A tale richiesta il oppose un netto rifiuto, facendo CP_2 presente alla ricorrente che non aveva alcuna intenzione di procedere al suo licenziamento. Neppure in quella sede il chiese alla ricorrente la restituzione dei CP_2 dispositivi e dell'account necessari per lavorare presso la sede operativa di MO;
- che, terminato il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale, la ricorrente, a partire dal 29 settembre 2020, non riprendeva servizio senza fornire alcuna giustificazione;
- che, con comunicazione a mezzo mail del 28 settembre 2020, la società convenuta invitava la ricorrente “per esigenze tecnico –organizzative a riprendere l'attività lavorativa presso la ns. sede il giorno 29.09.2020 all'orario di lavoro concordato all'atto dell'assunzione”;
7 di 17 - che analogo invito veniva ribadito dal datore di lavoro anche con telegramma del
28 settembre 2020;
- che, nonostante dette comunicazioni, la ricorrente proseguiva le sue assenze ingiustificate, tanto da indurre la convenuta a formulare nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, la seguente contestazione di addebito datata 7 ottobre 2020: “(…) Lei non ha ottemperato al nostro ordine di ripresa della sua attività lavorativa formalizzatole con nostra mail/Pec del 28 settembre 2020 e con telegramma ricevuto in pari data. Da ciò consegue che si è assentata dal posto di lavoro a far data dal 29 settembre 2020 a tutt'oggi senza addurre alcuna giustificazione in merito”;
- che la ricorrente rassegnava le proprie giustificazioni dapprima con lettera del 21 ottobre 2020, richiedendo con successiva istanza un incontro presso la sede di MO della convenuta con l'assistenza di un rappresentante sindacale;
- che la società, pur avendo già ricevuto le giustificazioni rassegnate per iscritto dalla lavoratrice, al fine di salvaguardare ulteriormente il suo diritto di difesa, acconsentiva a tale ulteriore richiesta. L'incontro avveniva, pertanto, il 12 novembre
2020 presso la sede della convenuta di MO, dove la ricorrente, con l'assistenza del Part sindacalista Vincenzo Lucente della a ben vedere nulla deduceva in ordine alle contestate assenze ingiustificate, facendo riferimento ad un licenziamento che sarebbe stato intimato oralmente in data 14 settembre 2020;
- che con successiva lettera raccomandata del 13 novembre 2020, pervenuta alla ricorrente il successivo 18 novembre, la convenuta, ritenendo di non dover accogliere le giustificazioni rassegnate dalla lavoratrice, le intimava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 604 del 1966 esonerandola dal prestare attività di lavoro durante il periodo di preavviso.
Ha, infine, contestato la quantificazione della somma richiesta a titolo di indennità di mancato preavviso, per essere stata la stessa parametrata sulla base di un insussistente superiore inquadramento, rideterminando l'importo dovuto a tale titolo nella minor somma lorda di € 3.340,80, ottenuta moltiplicando per due mesi la retribuzione globale di fatto pari ad € 1.670,40.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, delegata al Gop. avv.to Marco Di Biase, al termine della quale è stata rinviata alla presente udienza di discussione svolta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
8 di 17 ***
Il ricorso è parzialmente fondato e, come tale, merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Prioritariamente al merito, occorre esaminare l'eccezione inerente alla supposta nullità della domanda proposta, sollevata dalla società resistente all'atto della costituzione nel presente giudizio.
Ebbene, si ritiene che, invero, il petitum della domanda sia sufficientemente determinato e che dal corpo del ricorso sia dato comprendere in maniera sufficientemente chiara i termini essenziali della pretesa (rivendicazione dell'inquadramento superiore per svolgimento di mansioni maggiormente qualificate e impugnativa di licenziamento intimato oralmente con richiesta di risarcimento del danno per equivalente). La ricorrente ha, infatti, descritto, seppur sinteticamente, le mansioni superiori che assume di aver svolto e i ruoli che assume di aver rivestito alle dipendenze della società datrice di lavoro e, dunque, il contenuto delle prestazioni effettuate, circoscrivendole in un arco temporale ben definito e ha, altresì, richiamato il livello della negoziazione collettiva che ritiene doversi applicare e di cui pretende il riconoscimento (A2).
Nessun profilo di nullità del ricorso è pertanto rinvenibile nel caso di specie, essendo la domanda proposta idoneamente e sufficientemente qualificata.
Passando ora al merito delle pretese, giova rammentare, in punto di diritto, quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, ai sensi del quale: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato, inoltre, affermato che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli
9 di 17 funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Ciò posto, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dalla lavoratrice alle dipendenze della società resistente con decorrenza dal 24.02.2020, nonché
l'inquadramento lavorativo riconosciutole (Marketing Manager - livello B1 del
[...] per i dipendenti da Aziende del Terziario Distribuzione e Controparte_4
Servizi), oltre a non essere oggetto di contestazione tra le parti, risultano dalle evidenze documentali in atti (cfr. contratto individuale di assunzione e cedolini paga). Né è in contestazione che il suddetto rapporto di lavoro fosse regolato dalla negoziazione collettiva applicata dall'azienda ( AR) e che la retribuzione pattuita CP_4
e corrisposta alla ricorrente fosse parametrata al menzionato Contratto di categoria.
10 di 17 Ebbene, con il presente giudizio la ricorrente lamenta di essere stata inquadrata in un livello contrattuale inferiore (livello B1 del Servizi AR) a quello CP_4 corrispondente alle mansioni effettivamente svolte presso la società resistente e, conseguentemente, rivendica nei confronti della ditta datrice di lavoro l'inquadramento superiore nel livello A2 della contrattazione collettiva di categoria, con le relative differenze retributive, come da conteggio sindacale prodotto.
In ordine all'inquadramento lavorativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, è noto che la superiorità delle mansioni affidate al lavoratore rispetto a quelle del livello di inquadramento riconosciutogli dal datore di lavoro, quale condizione di accoglimento della domanda avente ad oggetto sia la corresponsione di differenze di retribuzione sia il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore, va determinata in base alla contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro (Cass.
Ord. 2972 dell'08 febbraio 2021).
Va, tuttavia, rilevato che la parte ricorrente, sebbene ne fosse onerata, non ha prodotto il Contratto collettivo a cui fare riferimento per vagliare il richiesto inquadramento superiore e segnatamente il C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende del
Terziario Distribuzione e Servizi, essendosi limitata a richiamare all'interno del conteggio delle spettanze retributive una “scheda di sintesi” di detto contratto, che è assolutamente inidonea e insufficiente ai fini della verifica della correttezza dell'inquadramento assegnato alla lavoratrice, non contenendo le declaratorie relative alle categorie professionali previste e dunque la descrizione delle mansioni qualificanti ciascun livello funzionale, né avendole la parte ricorrente riportate nel loro contenuto nel corpo del ricorso.
Tale omessa produzione, impedendo al giudice di procedere all'analisi comparativa delle declaratorie professionali e, dunque, alla comparazione tra il livello di inquadramento riconosciuto alla lavoratrice e quello preteso, preclude di fatto al giudice di operare quel procedimento logico giuridico di natura trifasica che contempla anzitutto l'individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica e successivamente, una volta accertate le mansioni concretamente espletate dal prestatore di lavoro, il raffronto tra queste e la previsione astratta del profilo professionale al fine della riconducibilità delle mansioni disimpegnate nella relativa qualifica, anche con riferimento alla responsabilità ed autonomia proprie della qualifica rivendicata.
11 di 17 La rilevata carenza allegatoria rende la domanda infondata, mancando in radice la contrattazione collettiva da esaminare al fine di poter ascrivere o meno le mansioni svolte all'una o all'altra qualifica.
L'esposizione dei compiti disimpegnati è stata, infatti, effettuata senza alcun riferimento ai fatti costitutivi del diritto che, nella specie, sono rappresentati proprio dagli elementi della declaratoria della qualifica che si aspira ad ottenere e che segnano il confine prima che giuridico anche logico tra gli inquadramenti, consentendo di evidenziare i profili professionali più significativi e con essi le circostanze di fatto rilevanti ed identificando quelle contestate da sottoporre a verifica istruttoria.
Le considerazioni finora svolte conducono al rigetto della domanda principale con le relative rivendicazioni economiche, scaturendo tali pretese dal presupposto (non oggetto di possibile accertamento) del riconoscimento del superiore inquadramento professionale.
Va a questo punto esaminata la domanda subordinata proposta e volta ad accertare la illegittimità del licenziamento del 14.09.2020 per essere stato intimato oralmente, con conseguente richiesta di risarcimento del danno per equivalente quantificato in €
4.157,55.
Al riguardo giova evidenziare come l'art. 2, comma 3, della L. n. 604 del 1966 sancisca l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta.
La giurisprudenza assimila, al riguardo, tale tipologia di inefficacia alla nullità, evidenziando come “[il] licenziamento che non rivesta la forma scritta è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione
Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955, Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2012
n.15106).
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3822 del 2019, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, ha affermato che: “(…) la prova gravante sul lavoratore circa la “estromissione” dal rapporto non coincide tout court con il fatto della “cessazione del rapporto di lavoro ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo (Cass. n. 31501 del 2018)”.
12 di 17 “(…) Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti”.
“(…) Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. (…) L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale. (…) Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa, anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c., e solo nel caso perduri
l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art.
2697, co.1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che, qualora ad un primo licenziamento orale inefficace segua un secondo autonomo atto di recesso (nella specie, quello scritto del 13.11.2020), gli effetti giuridici dei due atti vanno tenuti distinti, anche ai fini delle tutele. In particolare, come affermato da Cass. n.18552/2024: “premesso che nulla impedisce al datore di lavoro privato di rinnovare il licenziamento nullo per difetto dei requisiti di forma (cfr. Cass. 19.3.2013 n. 6773), va detto che in tal caso opera il principio, già affermato da questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. 20.1.2011
n. 1244), in forza del quale il secondo licenziamento sarà produttivo di effetti nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso, con la conseguenza che il risarcimento del danno derivato dalla illegittimità del primo atto dovrà essere limitato alle retribuzioni maturate nell'arco temporale compreso fra i due licenziamenti e, nei rapporti soggetti alla tutela reale, non potrà comprendere la reintegrazione nel posto di lavoro ove il secondo recesso sia legittimo o non venga impugnato (Cass.
6.3.2008 n. 6055)”.
13 di 17 Da detti principi discende che qualora, come nella fattispecie, al primo licenziamento, intimato in forma orale, faccia seguito un secondo licenziamento, non impugnato, la tutela che il lavoratore può invocare per l'assenza del requisito di forma sarà limitata al periodo compreso fra i due atti di recesso.
Venendo al caso di specie, in ordine alla prova orale acquisita nel corso del giudizio, va rilevato che, tra tutti i testi di parte ricorrente escussi, solo
[...]
che partecipò all'incontro tenutosi in data 14.09.2020, a conferma dei capitoli Per_2 di prova articolati dalla parte attrice, ha dichiarato: “Cap. 11): Confermo, io ero presente e ricordo che si è manifestata la volontà del attraverso un CP_2 atteggiamento ben definito di interrompere il rapporto di lavoro con la ”. Pt_1
Gli altri testi di parte ricorrente, non avendo partecipato all'incontro, nulla hanno saputo riferire in merito al contenuto della riunione avvenuta il 14.09.2020.
Tra i testi di parte resistente, invece, che parteciparono all'incontro, valga richiamare le dichiarazioni rese da e Controparte_8 Controparte_9 dipendenti della società resistente.
Più in particolare, ha confermato i capitoli di cui alla memoria Controparte_8 difensiva dichiarando: “Cap. 42): Confermo, il chiedeva conferma al CP_2 Per_1 sulle problematiche legate alla campagna pubblicitaria e non alla Pt_1
Cap. 44): È vera la circostanza.
Cap. 45): Vero, ricordo di aver visto la chiedere al di svolgere un Pt_1 CP_2 incontro in separata sede a conclusione della riunione;
il acconsentì e ho visto CP_2 entrare la insieme a nello studio di ”. Pt_1 Persona_3 CP_2
, ha riferito: “Cap. 40): Ricordo di aver partecipato ad una Controparte_9 accesa riunione in cui si è parlato della campagna Bobble quale conseguenza delle perplessità manifestate dal sulla strategia marketing della stessa. CP_2
Cap. 41): È vero, non ricordo la data.
Cap. 42): Vera la circostanza.
Cap. 43): Ricordo che ci è stata una forte discussione tra loro.
Cap. 44): Vera la circostanza.
La rappresentante sindacale che partecipò al colloquio richiesto Persona_3 dalla lavoratrice all'amministratore della società subito dopo la riunione del 14 settembre 2020 alla quale, tuttavia, non prese parte, ha confermato i capitoli di cui alla memoria difensiva aggiungendo: “la non ha depositato le sue dimissioni Pt_1
14 di 17 scritte ma ha richiesto di essere licenziata dal dott. per poter fruire della CP_2
NASPI”.
Ora, la ricostruzione dei fatti restituita dai testi di parte resistente, che sostanzialmente si fonda sulla tesi secondo la quale nessuna rimostranza venne mossa nei confronti dell'operato della in occasione dell'incontro del 14.09.2020 (ma, Pt_1 semmai, nei confronti del in relazione alle problematiche relative alla campagna Per_1
e sull'assunto per cui sarebbe stata la ricorrente a rassegnare le dimissioni CP_5 all'amministratore della società subito dopo detto incontro, appare tuttavia sconfessata dalla documentazione presente in atti.
Nell'e-mail c.d. “NO FRILLS” (doc. 9 fasc. ric.), inviata dall'amministratore ai dipendenti del gruppo Immedya in data 18.09.2020 (4 giorni dopo la CP_2 riunione del 14.09.2020), è possibile, infatti, leggere quanto segue: “ho preso una decisione che è quella di interrompere il rapporto con e Persona_2 Parte_1
. La mia scelta è dovuta ai troppi tecnicismi, burocrazia, passaggi e riunioni che
[...] ho riscontrato che hanno preso il sopravvento rispetto al clima aziendale, al rapporto con i clienti e alla crescita che ci ha sempre contraddistinto. Il gesso dobbiamo cancellarlo con la creatività, le etichette dobbiamo sostituirle con le idee, il Covid dobbiamo guardarlo come opportunità”.
Ebbene, si ritiene che detta comunicazione sia effettivamente confermativa della volontà inequivoca, manifestata dall'amministratore della società in occasione dell'incontro del 14 settembre 2020, di voler licenziare la ricorrente e di volerla estromettere dal rapporto di lavoro.
In atti è presente, altresì, la comunicazione aziendale del 28 settembre 2020 (della quale però parte resistente non si premura di depositare la prova di avvenuta ricezione) nella quale si legge: “per esigenze tecnico – organizzative, la invitiamo a riprendere
l'attività lavorativa presso la nostra sede il giorno 29.09.2020 all'orario di lavoro concordato all'atto dell'assunzione.”
Ebbene, dalla suddetta comunicazione si evince, innanzitutto, che la ricorrente effettivamente interrompeva l'esecuzione della prestazione lavorativa (interruzione documentata altresì dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra la lavoratrice e i colleghi di lavoro, doc. 33 fasc. ric.) a seguito del licenziamento orale intimatole in occasione dell'incontro del 14.09.2020.
Tale invito, rifiutato o comunque rimasto inadempiuto dalla ricorrente, a riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa, tuttavia, non può assumere rilevanza sostanziale
15 di 17 o probatoria ai fini della dimostrazione della infondatezza della tesi attrice e della, invece, fondatezza della tesi avversaria.
In altri termini, il rifiuto a riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa, a seguito dell'incontro tenutosi in data 14.09.2020, non appare idoneo a dimostrare che il rapporto di lavoro si interrompeva non già per volontà del datore ma per dimissioni del lavoratore (come se dal rifiuto all'invito di tornare sul posto di lavoro possa desumersi o comunque ritenersi provato il fatto delle dimissioni della ricorrente), essendo emerso nel corso del giudizio che, in realtà, in occasione della riunione del 14.09.2020 fu il datore di lavoro ad esercitare il potere di recesso facendo cessare il rapporto in essere con la ricorrente e, trattandosi, peraltro, di un fatto successivo al 14.09.2020 al quale non può farsi retroagire alcun significato dirimente in ordine alla prova del licenziamento, ovvero delle dimissioni del prestatore di lavoro.
Valga peraltro aggiungere che, come già detto, parte datoriale non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta ricezione da parte della lavoratrice di detta comunicazione,
e in secondo luogo, non si comprende, ad ogni modo, come potesse la ricorrente avere conoscenza della stessa, avendo quest'ultima, per come emerso in giudizio, lasciato in data 14.09.2020 il posto di lavoro e riconsegnato tutti i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui si presume anche l'account di posta elettronica utilizzato per le comunicazioni di lavoro (la mail è stata inviata all'indirizzo
). Email_2
Non può pertanto attribuirsi a detta comunicazione il rilievo che la parte resistente pretende che ad essa venga attribuito, ovverosia il rifiuto ingiustificato del prestatore di rendere la prestazione lavorativa e dunque l'interruzione del rapporto di lavoro per fatto esclusivo del lavoratore.
Sulla scorda del corredo probatorio acquisito, si ritiene, pertanto, che la lavoratrice abbia dimostrato in giudizio la volontà inequivoca del datore di lavoro, espressa in occasione dell'incontro del 14.09.2020, di esercitare il diritto di recesso dal rapporto di lavoro e di estrometterla dal circuito produttivo, non risultando di converso provato che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni della ricorrente.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il licenziamento orale del 14.09.2020 deve considerarsi inefficace (rectius nullo), con la conseguenza che alla lavoratrice spetta il diritto alle retribuzioni globali di fatto maturate da tale data fino al successivo licenziamento non impugnato del 13.11.2020 (due mensilità), fondato sulle asserite
16 di 17 assenze ingiustificate della dipendente e che ha determinato la definitiva cessazione del rapporto lavorativo.
In ordine al quantum debeatur, la somma da riconoscersi alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno è pari a complessivi € 3.340,80, tenuto conto della retribuzione mensile pari ad € 1.670,40 e moltiplicato detto importo per due mensilità (dal
14.09.2020 al 13.11.2020).
In definitiva sintesi, il ricorso va accolto solo limitatamente alla domanda subordinata, con rigetto per il resto della domanda.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite devono essere compensate per metà e per la residua quota seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1586/2021 contrariis reiectis, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento orale intimato in data 14.09.2020 e per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 3.340,80 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese processuali tra il ricorrente e la società resistente e condanna la convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, della parte di spese non compensata, parte che liquida in complessivi € 1.313,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Teramo, 06/11/2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Marcheggiani)
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