Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in luogo diverso dal domicilio dichiarato si sostanzia in una omessa notifica dell'atto. Ne consegue che la nullità derivante dall'erronea notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non rientra tra quelle assolute ed insanabili, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, ma tra quelle a regime intermedio e, pertanto, va eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2003, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/12/2003
1. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1659
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 029579/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NT RU N. IL 16/04/1954;
avverso SENTENZA del 27/03/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
In data 27/3/2003 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del 12/7/2001 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato, con la concessione di attenuanti generiche, BO RU alla pena di lire 300.000 di multa quale responsabile del reato p. e p. dall'art. 590 C.P. in pregiudizio di Ancora Osvaldo. Si trattava di un incidente stradale addebitato al BO a titolo di colpa consistente nell'avere egli, alla guida della propria auto, investito l'Ancora che attraversava a piedi su un passaggio pedonale.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del BO insistendo nell'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Censurava la decisione della Corte di Appello la quale aveva ritenuto che l'avviso detto costituisse atto della fase delle indagini preliminari e che, pertanto, la nullità derivante dalla notifica dello stesso in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato andasse eccepita nel giudizio di primo grado, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti. Sul punto, il ricorrente evidenziava la riconducibilità della nullità dell'avviso ex art. 415 bis C.P.P. alla categoria delle nullità assolute insanabili di cui alla lettera c) dell'art. 178 C.P.P. o, al più, a quella delle nullità a regime intermedio non deducibili dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Il ricorrente, altresì, rilevava mancanza di motivazione in ordine all'attribuibilità alla sua persona della causazione dell'evento. La persona offesa era scarsamente credibile sicché le di lei dichiarazioni andavano valutate con particolare attenzione e necessitavano di riscontri obiettivi. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione anche in ordine alla misura della pena inflitta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è fondato e va accolto, restando in esso assorbite le ulteriore doglianze.
È pacifico, dando atto di ciò la stessa corte di appello nella sentenza impugnata, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis C.P.P. è stato notificato all'imputato in un luogo diverso da quello, via Righetti n. 8/2 Genova, che il predetto aveva indicato per le notificazioni allorquando era stato invitato, ex art. 161 C.P.P., dalla Polizia Giudiziaria a dichiarare o a eleggere domicilio. Tale notifica dell'avviso menzionato, peraltro, come risulta sempre dalla pronuncia di secondo grado, non è stata effettuata a mani del prevenuto. Non può condividersi la decisione dei giudici del merito, di primo grado e di appello, secondo cui la erronea notifica dell'atto aveva determinato una nullità relativa di cui all'art. 81 co. 2 C.P.P. che si era sanata perché non era stata eccepita entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1, vale a dire all'udienza dell'1/3/2001 subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ma era stata dedotta all'udienza del 14/5/2001. Ed invero, la notifica dell'avviso ex art. 415 bis C.P.P. in luogo diverso dal domicilio dichiarato si è sostanziata in un'omessa notifica dell'atto. Il BO, quindi, non ha potuto espletare quelle facoltà al cui esercizio è preordinata la notifica alla persona sottoposta alle indagini dell'avviso previsto dall'art. 415 bis C.P.P.. Ciò ha inciso sul diritto di intervento del ricorrente,
prima che, concluse le indagini preliminari, il P.M. adottasse le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, e ha integrato una nullità di ordine generale c.d. a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. C) C.P.P.. Questa, ai sensi dell'art. 180 C.P.P. poteva essere dedotta o rilevata anche di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. Sez. 3^, Sent. 2116, Di Salvo;
Sez. 1^, Sent. 30270, Mariottini). Nel caso di specie, la difesa del BO ha eccepito la nullità all'udienza del 14/5/2001, prima della sentenza del Tribunale di Genova del 12/7/2001. Non può aderirsi alla tesi del ricorrente secondo cui, in primo luogo, si tratterebbe di nullità assoluta di cui all'art. 179 C.P.P.. Vero che il P.M., dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 9/8/2000, ha emesso in data 28/11/2000 nei confronti del BO decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale in funzione monocratica sicché trovava applicazione il disposto dell'art. 552, co. 2, C.P.P. che contempla la nullità del decreto di citazione a giudizio se non è preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis C.P.P.. L'avere l'irritale notifica dell'avviso detto determinato effetti sul decreto di citazione a giudizio non può fare qualificare la nullità come assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 C.P.P., essendo tale solo quella derivante dalla omessa citazione dell'imputato vale a dire dalla mancanza della citazione dello stesso. Nel caso in esame, invece, vi è stata la citazione del BO solo che, successivamente, è stata eccepita una nullità che la riguardava conseguente alla irregolarità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis C.P.P.. La sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Genova in data 12/7/2001 devono, quindi, essere annullate senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Genova in data 12/7/2001 e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004