Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di confluenza nello stesso processo della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile e della causa di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non è parte del rapporto processuale relativo a questa seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima ( non potendo agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge ) e non ha, quindi, interesse ad impugnare le statuizioni relative alla azione di garanzia.
Commentario • 1
- 1. Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno biologico e morale (Cass. n. 2942/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 20 febbraio 2013
1. Questione Il dipendente della società, con mansioni di operaio manutentore – a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli nello stabilimento conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro la predetta società chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale subito. La compagnia assicuratrice si costituiva eccependo la inoperatività della polizza essendo la garanzia riferita ai danni previsti dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1125/1965. L'adito giudice, dichiarata la civile responsabilità della società per il predetto infortunio sul lavoro, la condannava, in accoglimento della domanda di manleva, al risarcimento del danno in favore del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12049 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ZAULI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZURIGO ASSICURAZIONI S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
FF PP, FALLIMENTO F.A.P.A. S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 414/00 del Tribunale di PESARO, depositata il 12/04/00 R.G.N. 1479/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 04/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato RUDEL RAOUL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 giugno 1992 AN RT conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Pesaro la soc. FA e US MI (già della stessa titolare), per sentirli condannare al risarcimento di tutti i darmi subiti a seguito di un incidente sul lavoro del quale era rimasto vittima in data 30 ottobre 1990.
I convenuti si costituivano, contestando la domanda e nel contempo chiedendo ed ottenendo di poter chiamare in causa il loro assicuratore per la R.C.O. e cioè la s.p.a. Danubio, per esser eventualmente manlevati dalle domande risarcitone nei loro confronti formulate.
Quest'ultima, alla quale successivamente subentrava la s.a. Zurigo, si costituiva contestando la domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dai convenuti, sul rilievo che la invocata garanzia assicurativa sarebbe potuta essere ritenuta ipoteticamente operante - peraltro esclusivamente in favore della soc. FA -, soltanto nei limiti previsti dal contratto assicurativo e dalla legge e quindi non di certo nella misura illimitata ed incondizionata con la quale le domande di manleva e garanzia erano state spiegate. Il contratto infatti, ai sensi dell'art. 13 delle C.G.A., prevedeva la copertura assicurativa per i soli danni rivendicabili dall'INAIL, in sede di rivalsa, ossia per quei danni che l'assicurato, e cioè la sola soc. FA, fosse tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, ex art. 10 e 11 D.P.R. 1124/1965 e quindi non anche per i danni biologici e morali, oggetto del giudizio Pretorile. Con sentenza del 13.11.97 - 10.9.98 il Pretore di Pesaro accoglieva la domanda proposta dal RT nei confronti della soc. FA e del MI, mentre respingeva quella di manleva proposta da questi ultimi nei confronti della S.p.A. Zurigo Assicurazioni. Avverso questa sentenza proponeva appello il RT, censurandola esclusivamente nel punto in cui il Pretore aveva rigettato la domanda di manleva proposta dai convenuti nei confronti del loro assicuratore e nel contempo chiedendo che venisse dichiarata la sussistenza dell'obbligazione di copertura assicurativa e, di conseguenza, fosse accolta la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti della S.p.A. Zurigo Assicurazioni. Resisteva al gravame quest'ultima eccependone preliminarmente l'inammissibilità per essere il terzo danneggiato (l'appellante RT) soggetto estraneo al rapporto processuale di garanzia, intercorrente esclusivamente tra l'assicurato (s.r.l. FA) e l'assicuratore appellato, donde il difetto di legittimazione all'esercizio di diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai contraenti. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda del RT perché proposta per la prima volta in grado d'appello e, quindi, tardivamente, ribadendo di avere tempestivamente sollevato, all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, l'eccezione di delimitazione del rischio con esclusione delle voci di danno (danno morale e biologico) diverse da quelle oggetto di rivalsa INAIL. Resisteva al gravame anche il MI, ribadendo l'operatività della polizza assicurativa, mentre restava contumace il fallimento della soc. FA.
Con sentenza dell'1^ marzo - 12 aprile 2000, il Tribunale di Pesaro rigettava l'appello proposto dal RT e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della S.p.A. Zurigo, mentre le compensava in relazione al MI.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso AN RT, sulla base di quattro motivi.
Resiste la S.p.A. Zurigo con controricorso. Il MI e il Fallimento della società FA s.r.l. non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente AN RT, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 106 e 331 c.p.c. nonché omessa, contraddittoria motivazione (travisamento dei fatti (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza del Tribunale di Pesaro, definendo "inconsistente" la motivazione con la quale il Giudice dell'appello lo aveva ritenuto carente di legittimazione ad impugnare il capo di sentenza di primo grado relativo alla mancata condanna della società Danubio - successivamente, società Zurigo -, ai sensi della polizza di copertura assicurativa nei riguardi della FA.
A sostegno del proprio assunto, il ricorrente evidenzia come, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove la garanzia impropria - quale quella configurabile nella specie - sia stata fatta valere dal responsabile mediante chiamata in causa dell'assicuratore nel giudizio risarcitone si instaura una situazione di litisconsorzio processuale per dipendenza di una causa dall'altra, che nei giudizi di impugnazione determina l'inscindibilità delle cause a norma dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 26 aprile 1999 n. 4156). Aggiunge, poi, che, in ogni caso, - sempre alla stregua dell'orientamento di questa Corte (Cass.19 maggio 1997 n. 4443) -, avendo il garante confutato l'obbligazione principale, si era venuto a creare un rapporto di interdipendenza fra la causa principale e quella di garanzia, tale da rendere necessaria la partecipazione al giudizio di appello di tutte le parti del giudizio di primo grado. Da tali premesse il RT trae la conseguenza che, se all'assicuratore è consentito di contestare l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato, quest'ultimo godrebbe di analoga facoltà nei confronti dell'assicuratore, onde la sussistenza della propria legittimazione ad agire nei confronti della società Zurigo Assicurazioni.
La doglianza appare priva di pregio, ove si consideri - alla stregua dell'orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione- che in tema di assicurazione della responsabilità civile, nella ipotesi di confluenza nello stesso processo della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro l'assicurato e della causa di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non è parte nel rapporto processuale relativo a tale seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima.
Consegue che il danneggiato rimane estraneo alle decisioni, che siano adottate dai giudici di merito in relazione al dedotto rapporto di garanzia, ed è, quindi, carente di interesse ad impugnare (cfr. Cass. 1^ febbraio 1995 n. 1134). La circostanza della configurabilità, in casi di garanzia impropria, di litisconsorzio processuale, non comporta, infarti, di per sè - come invece sostenuto dal ricorrente - la legittimazione del danneggiato ad agire nei confronti dell'assicurazione, non essendo la legittimazione effetto necessario di tale forma di litisconsorzio. Giova ricordare a questo proposito che dottrina e la giurisprudenza, sono da sempre concordi nel ritenere che "si ha garanzia propria, soltanto quando, tra la causa principale e quella accessoria, sussista identità di titolo, oppure quando tra le due domande esista una connessione obiettiva di titoli, nel senso che l'una è concatenata all'altra, oppure quando è unico il fatto generatore della responsabilità prospettata, sia con l'obbligazione principale che con quella di regresso. Si ha invece garanzia impropria, quando (come nella fattispecie) tra la domanda principale e quella di garanzia, manchi qualsiasi connessione oggettiva di titoli e i due rapporti, del tutto distinti tra di loro, siano collegati soltanto di fatto;
quando cioè, pur sussistendo un'obbligazione di garanzia, il collegamento del relativo rapporto con quello principale, sia meramente occasionale ed estrinseco e la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda principale, in base a un rapporto dipendente da un titolo diverso" (ex plurimis, Cass. 10 ottobre 2000 n. 13480). Partendo da questi presupposti, che non consentivano di ritenere che la domanda principale svolta dal RT nei confronti della soc. F.A.P.A. si fosse automaticamente estesa al terzo chiamato in causa, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo, per effetto di questa chiamata (Cass.
1.6.91 n. 6164; Cass. 18.2.87 n. 1746; Cass. 10.10.2000 n. 13480), e che nel contempo escludevano, in ogni caso, che il danneggiato potesse agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, - facoltà prevista, con disciplina speciale, come rimarcato dal Giudice a quo, dalla legge 990/69 e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie predetta, giustamente il Giudice del gravame ha disatteso l'appello proposto dal RT, ritenendo inammissibile la domanda da esso direttamente svolta nei confronti della s.a. Zurigo. Il mancato accoglimento del motivo in oggetto, rende superfluo l'esame delle ulteriori censure mosse dal ricorrente alla impugnata decisione.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna del RT al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 15,00, oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003