Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12049
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di confluenza nello stesso processo della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile e della causa di garanzia proposta da questo contro l'assicuratore in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non è parte del rapporto processuale relativo a questa seconda causa, che rimane del tutto distinta dalla prima ( non potendo agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge ) e non ha, quindi, interesse ad impugnare le statuizioni relative alla azione di garanzia.

Commentario1

  • 1Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno biologico e morale (Cass. n. 2942/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 20 febbraio 2013

    1. Questione Il dipendente della società, con mansioni di operaio manutentore – a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli nello stabilimento conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro la predetta società chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale subito. La compagnia assicuratrice si costituiva eccependo la inoperatività della polizza essendo la garanzia riferita ai danni previsti dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1125/1965. L'adito giudice, dichiarata la civile responsabilità della società per il predetto infortunio sul lavoro, la condannava, in accoglimento della domanda di manleva, al risarcimento del danno in favore del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12049
Data del deposito : 9 agosto 2003

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