Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 30286
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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In caso di rifiuto dell'esame richiesto dal p.m. da parte dell'imputato, è legittima la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari, ai sensi dell' art. 513, comma 1 cod. proc. pen., e l'espletamento di tale attività processuale, unitamente al rilascio di dichiarazioni spontanee, precludono successivamente la reiterazione della richiesta di esame avanzata dall'imputato medesimo. (In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale che ha respinto la nuova richiesta di esame dell'imputato sollecitata dai difensori, dopo che lo stesso si era rifiutato di sottoporsi all'incombente istruttorio, a seguito del rigetto della richiesta della difesa di espletamento dell'esame prima di quello del pubblico ministero).

Nel caso in cui l'imputato, che abbia già rifiutato di sottoporsi all'esame e abbia poi rilasciato dichiarazioni spontanee, e le cui precedenti dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari siano state acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., chieda poi nuovamente di essere interrogato, il giudice non ne può disporre d'ufficio l'esame ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., atteso che difettano i requisiti della novità e della assoluta necessità per l'espletamento di tale mezzo istruttorio.

In tema di esame delle parti private, poiché l'art. 503 cod. proc. pen. non contempla il caso della richiesta concorrente dell'imputato e del p.m.,l'ordine di escussione previsto dal comma secondo va integrato con quello di cui all'art. 496, comma primo, cod. proc. pen., che assegna la precedenza alla pubblica accusa, in quanto l'esame richiesto dal Pubblico Ministero può essere qualificato come mezzo di prova a carico dell'imputato stesso.

Nell'ipotesi in cui l'imputato, che già si sia rifiutato di sottoporsi all'esame richiesto dal P.M. ed abbia rilasciato dichiarazioni spontanee, chieda nuovamente di essere interrogato, è inapplicabile,in via analogica,l'art. 420 quater, comma 3, cod. proc. pen. che prevede la possibilità, in sede di udienza preliminare, di rendere dichiarazioni spontanee e di chiedere di essere interrogato. Deve riconoscersi, infatti, una sostanziale diversità tra la posizione di colui che, pur essendo presente, si sottrae all'esame per scelta difensiva rispetto a quella del contumace tardivamente comparso, come pure alla funzione dell'interrogatorio medesimo, mezzo di prova nel primo caso e mezzo di difesa nel secondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 30286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30286
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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