Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che esclude dalla depenalizzazione i reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria) trova applicazione anche in materia di reati finanziari. Pertanto allorché le violazioni finanziarie punite con la sola pena della multa siano punite nell'ipotesi aggravata con pena detentiva, non possono ritenersi depenalizzate. Ciò in quanto non risulta incompatibile con i contenuti nell' art. 39 della stessa legge, che si occupa in via speciale dei reati finanziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 4.5.1999
1. Dott. PIOLETTI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIZZO ALDO " N. 1648
3. Dott. SCHETTINO OLINDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MORGIGNI ANTONIO " N. 00346/1999
ha pronunciato le seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna
nel procedimento penale
contro
ES ZO, nato a [...] il
17.11.62
Avverso la sentenza emessa il 6.6.98 dal G.I.P. del Tribunale di
Rimini
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo S. Rizzo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.6.98 il G.I.P. del Tribunale di Rimini
dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di PO
ZO per i reati di cui al D.P.R. 43/73 ed al D.P.R. 633/72 allo stesso ascritti, con la formula perché il fatto non è più
preveduto dalla legge come reato.
Contro la sentenza il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione ed ha eccepito anzitutto la nullità del provvedimento impugnato perché emesso dal giudice prima dell'udienza preliminare.
Ha poi dedotto che il GIP: aveva errato nell'affermare che i reati addebitati all'imputato erano da ritenere depenalizzati a seguito di quanto disposto dall'art. 2 L. 562/93.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il primo motivo dedotto dal Procuratore
Generale ricorrente è infondato.
Ed invero, dopo la richiesta di rinvio a giudizio che segna l'inizio dell'azione penale, il giudice, anche prima di fissare l'udienza preliminare, ben può pronunciare sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art.129 c.p.p., dato che tale norma dispone che in ogni stato e grado del processo se sussiste una causa di non punibilità il giudice deve immediatamente dichiararlo con sentenza
(Cass. Sez. V 21.9.95 n.2624).
Nè può sostenersi che la sentenza è nulla perché emessa dal
G.I.P. "de plano", dato che l'art. 129 c.p.p. espressamente sancisce che il giudice pronuncia la sentenza d'ufficio e quindi senza che sia tenuto a sentire le parti.
Il richiamo al punto 52 dell'art. 2 della legge delega, operato dal ricorrente e dal P.G. presso questa Corte non sembra conducente perché la disposizione, nel prevedere che il G.I.P. può emettere sentenza di non luogo a procedere sentite le parti, intende riferirsi alla sentenza emessa in sede di udienza preliminare ed infatti il riferimento è fatto alle parti comparse mentre ben diversa è la situazione nel caso di sentenza emessa a norma dell'art. 129 c.p.p.,
il quale trova il suo fondamento nel punto 11 del predetto art. 2
della legge delega.
Meritevole invece di accoglimento è il secondo motivo del ricorso.
Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dal G.I.P. del
Tribunale di Rimini secondo la quale l'autonomia dell'art.39 L.689/81
rispetto all'art.32 della stessa legge comporta che la disposizione di cui al secondo comma di tale articolo non trova applicazione in tema di reati finanziari, con la conseguenza che i reati di contrabbando e di evasione dell'IVA, in quanto puniti con la sola pena della multa, sono da ritenere depenalizzati, a seguito di quanto disposto dall'art.2 L.562/93, anche se nella forma aggravata sono puniti con pena detentiva.
È il caso di premettere che nel sistema della depenalizzazione,
quale originariamente introdotto dalla legge 689/81, le violazioni finanziarie erano sottoposte ad un trattamento più rigoroso rispetto a quello previsto per ogni altro tipo di reato, poiché mentre l'art.32 di tale legge disponeva, in via generale, la depenalizzazione delle violazioni punite con la sola pena della multa o dell'ammenda, il successivo art. 39, per i reati finanziari, la limitava a quelli puniti con la sola pena dell'ammenda.
Una tale diversità di trattamento è venuta meno a seguito della legge 562/93 la quale con la norma di cui all'art. 2 estende la depenalizzazione anche ai reati finanziari puniti con la sola multa.
Trattasi di una disposizione che si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore poiché essa, in quanto modifica l'art.39 L. 689/81, si inserisce nel contesto di tale norma,
per la quale l'art.40 della stessa legge stabilisce che essa ha efficacia retroattiva, in deroga a quanto disposto dall'art.20
L.
7.1.29 n.4.
Ma seppur le violazioni finanziarie ascritte all'imputato sono punite con la sola pena della multa, esse non possono ritenersi depenalizzate, dato che nell'ipotesi aggravata sono punite con pena detentiva.
Ed invero la disposizione di cui all'art.32 comma 2^ L. 689/81
trova applicazione anche in materia di reati finanziari e non già
perché, a seguito della novella introdotta dall'art. 2 L. 562/93, è
venuto meno il rapporto di specialità tra l'art. 32 e l'art. 39 L.
689/81, in conseguenza della piena coincidenza tra l'area di depenalizzazione dei reati finanziari e quella prevista in via generale dall'art. 39 L. 689/81.
Anche dopo la legge 562/93 l'art.39 continua a porsi come norma speciale rispetto all'art.32 poiché è incontestabile che esso contiene disposizioni che riguardano specificatamente le violazioni finanziarie. Piuttosto è da rilevare che la disciplina di cui al citato art. 2 comma 2^ si estende alla materia trattata in via speciale dall'art. 39 poiché una tale estensione è coerente con i principi che informano il rapporto di specialità.
Occorre infatti considerare che nei casi in cui viene a rilevanza la disposizione di cui all'art. 15 c.p., è da tenere distinta l'ipotesi in cui il rapporto di specialità intercorre tra due singole disposizioni di legge, tra due fattispecie legali,
dall'ipotesi in cui esso invece riguarda due leggi o due articoli di legge contenenti più disposizioni.
Se il rapporto di specialità si pone fra due singole disposizioni di legge, non v'è dubbio che esse sono in concorso apparente tra loro per cui, per il principio del "ne bis in idem"
sostanziale, trova applicazione soltanto la disposizione di legge speciale, la quale prevale su quella di legge generale.
Ben diversa è l'ipotesi in cui il rapporto di specialità
intercorre non già tra due singole disposizioni di legge ma tra due leggi o, come nel caso delle norme di cui agli artt. 32 e 39 L.
689/81, tra due articoli di legge contenenti più disposizioni. In
tal caso, come ha acutamente osservato chi in dottrina ha approfondito il problema, il valore della specialità è relativo nel senso che la disciplina speciale prevale, a norma dell'art. 15 c.p.,
su quella generale, ma non esclude che questa conservi un suo ambito di applicazione.
Ed invero la singola disposizione prevista dalla legge o articolo di legge che disciplina la materia in via generale, se non
è in convergenza apparente con le disposizioni contenute nella legge o articolo di legge che tratta la materia in via speciale e non è
comunque con esse incompatibile, per l'elasticità che contraddistingue la norma giuridica, espande la sua sfera di applicazione alla materia trattata in via speciale, senza che occorra alcuna espressa previsione di legge.
Una tale conclusione non è contraddetta da quanto disposto dal citato art.15 c.p.. Tale norma infatti si limita a fissare la prevalenza della legge o disposizione di legge speciale sulla legge o disposizione di legge generale ma non afferma al contempo che la materia trattata in via speciale si sottrae "in toto" alla disciplina prevista in via generale.
Nè può dirsi che l'art. 15 c.p. consente l'applicazione della norma generale nella materia trattata in via speciale solo nel caso di espressa previsione di legge. Con l'inciso "salvo che sia altrimenti stabilito" la norma intende affermare che occorre la espressa previsione di legge quando, in deroga al principio che regola il rapporto di specialità, la prevalenza è da attribuire alla norma generale anziché a quella speciale e non già quando un problema di prevalenza tra le due norme non si pone in quanto la disposizione di legge generale non confligge con alcuna di quelle della legge speciale.
Del testo se così non fosse si arriverebbe alla inaccettabile conseguenza di dovere escludere, in materia di reati previsti da leggi speciali, l'applicazione delle norme previste in via generale dal codice penale, tutte le volte che essa non è espressamente prevista.
Quindi può conclusivamente dirsi che qualora il rapporto di specialità si pone non già tra due singole fattispecie, tra due singole disposizioni, ma tra due leggi o articoli di legge contenenti più disposizioni, l'applicazione della disciplina speciale non esclude quella della disciplina generale, quando quest'ultima può
integrare la prima (Cass. Sez. IV 5.12.79 Ceschia), sempreché non sia con essa incompatibile o la sua applicazione non sia espressamente esclusa.
Sulla base di tali principi emerge evidente che la disposizione prevista dall'art.32 comma 2^ trova applicazione anche in materia di reati finanziari, anche se di essi si occupa in via speciale l'art.39
L. 689/81, in quanto non risulta incompatibile con i contenuti di tale norma ne' è esclusa per espressa previsione di legge.
Dalla lettura dei due articoli di legge risulta infatti che il limite alla depenalizzazione fissato dall'art. 32 comma 2^ non è
stato espressamente escluso per i reati finanziari, poiché
altrimenti l'inciso "salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art.39", contenuto nel 1^ comma dell'art. 32,
sarebbe stato riferito anche alla disposizione di cui al successivo
2^ comma.
Nè può affermarsi che sussiste una incompatibilità tra la disposizione di cui all'art.32 2^ comma e la norma di cui al successivo art.39.
Anzi è da rilevare che se si dovesse accedere alla tesi secondo la quale la norma di cui all'art. 32 comma 2^ non può essere invocata in materia di reati finanziari, si arriverebbe all'assurdo di dovere ammettere che il legislatore del 1981, pur avendo operato per tali reati una scelta di maggior rigore con la disposizione di cui all'art.39 1^ comma, contraddicendo se stesso, avrebbe stranamente previsto, solo per essi, la depenalizzazione nel caso in cui il reato nell'ipotesi aggravata è punibile con pena detentiva.
Pertanto, in aderenza ai principi che regolano il rapporto di specialità tra norme, occorre ritenere che l'art.32 comma 2^ trova applicazione anche in materia di reati finanziari. Tale conclusione ancor di più si impone dopo la novella introdotta dall'art. 2
L.562/93 poiché, essendo ormai le violazioni finanziarie sottoposte,
per quanto concerne l'ambito della loro depenalizzazione, allo stesso trattamento previsto per ogni altro tipo di reato, sussiste un argomento in più perché ci sia una identità di trattamento anche in ordine alla applicazione del limite alla depenalizzazione fissato dall'art. 32 comma 2^ L.689/81.
Ne consegue che il G.I.P. del Tribunale di Rimini ha errato nel ritenere che i fatti contestati all'imputato non costituiscono più
reato e pertanto la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999