Sentenza 20 marzo 2003
Massime • 1
In tema di falsa dichiarazione o attestazione circa l'identità o qualità proprie della persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico, va esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nei suoi profili materiali, quando il mendacio riguardi una qualità della persona del tutto ininfluente rispetto alle finalità per le quali l'atto pubblico deve essere redatto, di talché non rileva la falsa giustificazione fornita per motivare l'esercizio di una facoltà che la legge riconosce indiscriminatamente all'interessato. (Fattispecie nella quale l'agente, nell'esercitare la facoltà di non sottoscrivere un processo verbale relativo alla contestazione di violazioni del codice della strada, aveva dichiarato ai militari procedenti di "non essere in grado di apporre la firma" sull'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2003, n. 30809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30809 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ietti Guido Presidente
1. Dott. Calabrese Renato Luigi Consigliere
2. Dott. Nicastro Francesco Consigliere
3. Dott. Di Popolo Angelo Consigliere
4. Dott. Bruno Paolo Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA VI, nato il [...];
avverso sentenza del 30/5/2002 Corte d'Appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Di Popolo Angelo;
Udito il Procuratore Generale, in persona del S.P.G. Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. FATTO E DIRITTO
L'adita Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, in data 23 gennaio 2001, di condanna di DA VI alla pena di giustizia per il reato contestato ai sensi dell'art. 495 cod. pen. e connesso alla falsa dichiarazione (rilasciata ai
Carabinieri che contestavano un verbale di violazione di norme del codice della strada) "di non essere in grado di apporre la firma" (gli stessi verbalizzanti avevano, infatti, rilevato che l'esibita patente di guida del Miranda "era stata da lui regolarmente sottoscritta"). Ha disatteso, in particolare, come generica e pretestuosa la giustificazione addotta dall'imputato di non aver potuto firmare il verbale a ragione di una momentanea malformazione articolare;
mentre ha accreditato l'irrilevanza della questione sulla inidoneità della dichiarazione, concretamente riconducibile a legittima esternazione del rifiuto di sottoscrivere il verbale, tanto più evidenziandosi sia il suo riferimento ad una qualità personale "protetta" dalle prescrizioni di cui all'art. 495 cod. pen., sia l'insussistenza di effettiva fisica impossibilità di rendere la sottoscrizione (per modo che resta corretta l'ascrivibilità del fatto alla ipotesi criminosa di cui all'art.495 cod. pen., con esclusione di quella prevista nell'art. 496 cod. pen., trattandosi di dichiarazione destinata ad essere riportata sull'atto pubblico integrato dal verbale di contravvenzione predetto).
Il ricorrente denunzia che ne è derivata violazione della disciplina di cui all'art. 495 cod. pen., per quanto la dichiarazione non attenga ad una qualità personale essenziale per l'identificazione del dichiarante e, riguardando per ciò una "qualità personale ultronea", risulti inidonea ad integrare gli estremi del reato contestato (in tal modo, secondo il ricorrente, si verte in ipotesi concreta di rifiuto di firmare il verbale, e, quindi, di comportamento "perfettamente lecito e consentito all'imputato").
La doglianza risulta fondata, in quanto evidenzia puntualmente come si sia fatto luogo ad erronea supposizione di sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato, integrato, secondo la previsione di cui all'art. 495 cod. pen., dalla falsa attestazione fornita al pubblico ufficiale (e trasfusa nell'atto pubblico specifico, costituito dal verbale di contestazione in questione) in relazione alla qualità personale di incapacità di procedere a sottoscrizione dell'atto stesso. È ben vero che ricadono nell'ambito protetto da tale previsione anche le qualità che propriamente identificano - per grado di istruzione conseguita - una situazione primaria del dichiarante nel contesto sociale di appartenenza (in senso lato Cass., 24 febbraio 1998, Glorioso). Ed è ben noto che un risalente orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. V, 31 gennaio 1975, n. 4348, Piccolo) riconosce la rilevante inidoneità criminosa, per gli effetti di cui all'art. 495 cod. pen., anche alla falsa dichiarazione di analfabetismo. Ma rileva considerare che, nella concreta fattispecie processuale, l'imputato, come ha puntualmente considerato il P.G. concludente nella sua requisitoria, ha posto in essere una condotta esclusivamente significativa dell'esercizio di legittima facoltà di non sottoscrivere il verbale in questione, laddove la dichiarazione del DA di "non essere in grado di sottoscriverlo" rende concreta ragione dell'opzione del dichiarante per il consentito rifiuto. Tanto più emerge poi l'insussistenza dell'elemento materiale del reato dal riscontro dell'imputazione contestata, che non risulta correlata propriamente ad ipotesi di falsa dichiarazione della predetta qualità personale, ma all'esternazione della volontà finale di non sottoscrivere il verbale (che era stato completato con l'individuazione del destinatario e degli elementi della contestata violazione di norme del codice della strada), seppure riportata nella dichiarazione del DA "di non esser in grado di apporre la firma". In tal modo l'imputato ha, cioè, dimostrato di esprimere il rifiuto della sottoscrizione (che, nel secondo comma, dell'art. 137 cod. proc. pen., è previsto specificamente per "alcuno degli interventi (che) non vuole o non è in grado di sottoscrivere", essendo sempre identica la valenza dei correlativi comportamenti, di comportare esclusivamente l'obbligo di "menzione" nel verbale redatto) in corrispondenza di una facoltà disciplinata per legge. Non rileva, per ciò, che il rifiuto sia stato ricondotto dal dichiarante ad una personale condizione di incapacità, posto che, come precisato, è sempre riconducibile esclusivamente ad esercizio di legittima facoltà (e non già ad ipotesi di falsa attestazione di condizione di analfabetismo).
Consegue che dal fatto contestato esulano i connotati della antigiuridicità, già ritenuta ai sensi del citato art. 495 cod. pen.. Sicché deve farsi luogo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del "fatto-reato".
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 LUGLIO 2003.