Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 3
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, qualificando l'operazione contrattuale portata a termine dalle parti come appalto di servizi con prestazioni continuative o periodiche e non come locazione di immobile ad uso non abitativo).
In tema di interpretazione del contratto, non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice di merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento dell'intenzione dell'autore o degli autori dell'atto, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie parti dell'atto) siano insufficienti all'individuazione della detta intenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OR & C SAS, in persona del socio accomandatario pro tempore SE RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE PRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che lo difende unitamente agli avvocati OTTAVIO GUIDOTTI, PIETRO CAVASOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASS SPORTIVA LUIGI ORSINI, in persona del Presidente pro tempore Alfredo Bartolini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo difende, per procura notaio Marcello ZAZZARO di Bibbiena (AR) del 24/7/2000 rep.7825;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 91/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GUIDOTTI Ottavio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato VITUCCI Paolo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato PINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28/2/1990 la s.a.s. AR conveniva in giudizio l'Associazione Sportiva Luigi Orsini esponendo: che le parti avevano stipulato nel 1989 due contratti in forza dei quali essa società AR si era impegnata a fornire vitto, alloggio e servizi agli allievi ed agli insegnanti partecipanti ai corsi di tennis tenuti nei due centri federali di Serramazzoni e di Pievepelago verso il corrispettivo di L. 26.923 per la pensione completa di ciascun allievo e di L. 29.658 per ogni insegnante;
che all'articolo 30 dei contratti era stato testualmente previsto: "gli impegni sopra indicati avranno valore anche per i futuri corsi estivi. Eventuale rinunzia dovrà essere comunicata alla parte entro e non oltre il 30/9 di ogni anno a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento"; che negli analoghi contratti stipulati in epoca anteriore al 1985 la clausola in questione era stata così articolata: "resta fin d'ora inteso che la presente convenzione è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti almeno due mesi prima della scadenza che si fissa al 31/12 di ogni anno";
che era evidente la diversità della locuzione cui corrispondeva una diversità di istituti giuridici, onde era illegittima la disdetta inviata dall'associazione sportiva Orsini il 25/9/1989. La società attrice, quindi, chiedeva la condanna della associazione convenuta al risarcimento dei danni.
L'associazione sportiva Orsini, costituitasi, eccepiva di aver esercitato in modo tempestivo la facoltà di disdetta contrattualmente prevista.
L'adito tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza 12/3/1994 avverso la quale la s.a.s. AR proponeva appello. L'associazione sportiva Orsini resisteva al gravame che la corte di appello di Roma rigettava con sentenza 18/1/200 osservando: che secondo l'appellante i due contratti in esame erano assimilabili a locazioni di immobili ad uso non abitativo con la conseguente applicazione della legge 392/1978 sull'equo canone ed in particolare della norma concernente la durata esennale soggetta a rinnovazione;
che, in alternativa, l'appellante aveva prospettato una qualificazione atipica del contratto con prevalenti profili locativi e con applicazione analogica della stessa disciplina;
che tale ricostruzione esegetica era infondata urtando, innanzi tutto, con il "nomen iuris" assegnato al contratto;
che la dicitura "fornitura di servizi alberghieri - Estate 1989" della scrittura 3/3/1989 configurava un sinallagma di scambio diverso da quello tipico locativo e delimitava temporalmente la prestazione;
che numerosi elementi testuali inducevano ad escludere che oggetto del negozio fosse la mera concessione del godimento degli immobili verso un canone;
che, come emergeva dal testo contrattuale, l'Associazione AR doveva erogare una serie di servizi in favore dell'Associazione Orsini secondo lo schema tipico dell'appalto, pur se arricchito di obblighi accessori che accentuavano il potere direttivo del committente;
che la clausola di chiusura (articolo 30) relativa alla previsione di "futuri corsi estivi" ed all'eventuale rinunzia", configurava un contratto annuale tacitamente rinnovabile;
che, come tutti i rapporti potenzialmente ma non obbligatoriamente continuativi, la parola "rinunzia" stava ad indicare il recesso unilaterale potestativo;
che il termine disdetta contenuto nei contratti anteriori al 1985 confermava che di recesso si trattava;
che peraltro l'espressione letterale usata non era significativa e non appariva incongrua in relazione all'istituto del recesso. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dalla s.a.s. AR Ettore & C. con ricorso affidato a sei motivi illustrati da memoria. L'Associazione Sportiva Luigi Orsini ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.a.s. AR denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. con riferimento alla preclusione del giudicato interno.
Deduce la ricorrente che sul punto relativo alla durata del contratto - oggetto espresso di esame dei giudici di primo e di secondo grado - si era formato giudicato parziale per non aver controparte proposto appello incidentale in ordine all'affermazione del tribunale secondo cui nella specie si trattava di contratto a tempo indeterminato e, dunque, non di contratto annuale tacitamente rinnovabile come asserito nella sentenza impugnata. Il motivo è infondato.
La Corte - letti gli atti processuali e, in particolare, la sentenza di primo grado, attività consentita in questa sede attesa la natura (in procedendo ) del vizio denunciato - ritiene insussistente l'asserita violazione dell'articolo 324 c.p.c. Nella decisione del tribunale risulta precisato che la questione dibattuta dalle parti riguardava essenzialmente la qualificazione dei contratti dalle stesse stipulati, ossia se rientranti tra quelli assimilabili allo schema della locazione (con la conseguente applicabilità del termine inderogabile minimo di durata previsto a favore del conduttore) ovvero dell'appalto di servizi con prestazioni continuative o periodiche ed a tempo indeterminato con possibilità per i contraenti di recedere senza preavviso.
Il giudice di primo grado ha escluso l'applicabilità della disciplina delle locazioni ed ha affermato che le parti avevano inteso attribuire al contratto una durata indeterminata con facoltà di recesso - come previsto dall'articolo 1569 c.c. richiamato dall'articolo 1677 stesso codice - della quale l'Associazione Orsini si era avvalsa con le forme e nei termini contrattualmente stabiliti.
Alla stessa conclusione è sostanzialmente giunto il giudice di secondo grado che ha confermato la sentenza del tribunale precisando solo che nella specie era configurabile un "contratto annuale tacitamente rinnovabile" con costituzione di un rapporto "potenzialmente continuativo" e con previsione di rinuncia, ossia di "recesso unilaterale potestativo".
Le due decisioni dei giudici del merito sono giunte alle stesse conclusioni quanto alla qualificazione del rapporto in questione salvo a definire - con affermazioni non suscettibili di passare in giudicato - tale rapporto a tempo indeterminato (il tribunale), ovvero annuale e rinnovabile (la corte di appello), ma comunque sempre con facoltà di recesso contrattualmente prevista e disciplinata.
Con il secondo motivo di ricorso la s.a.s. AR denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1655 e 1571 c.c. in riferimento all'errata qualificazione giuridica del rapporto. Secondo la ricorrente nel contratto di locazione il corrispettivo non coincide necessariamente con la dazione di una somma di denaro ma può consistere anche in una prestazione di qualsiasi natura purché offra un'utilità giuridicamente apprezzabile per cui può consistere in un facere: nella specie il "servizio" offerto a terzi rappresentava la principale utilità che l'Associazione Orsini riceveva dal contratto ed ulteriore utilità le derivava dal percepire il pattuito 2% su tutto il fatturato.
Anche questo motivo non è fondato.
La corte di appello ha proceduto ad un attento e meticoloso esame del contenuto dei contratti in questione. All'esito di tale approfondito esame il giudice di secondo grado è giunto alla conclusione che tra le parti non era stato istituito un rapporto di locazione essendo configurabile un sinallagma di scambio diverso da quello tipico locativo ed assimilabile a quello dell'appalto pur se caratterizzato da un particolare potere direttivo della committente. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso un ragionamento coerente e con argomenti adeguati e congrui, improntati a retti criteri logici e giuridici, dando conto della qualificazione data al rapporto in esame. Alle valutazioni operate dalla corte di appello la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di Cassazione. Occorre in proposito osservare che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito ed il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Il sindacato della Corte di Cassazione può pertanto essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto.
Nella specie le censure mosse dalla ricorrente non involgono la ricostruzione della volontà delle parti - la quale importa indagini e valutazioni di fatto che sono riservati al giudice del merito - ma si riferiscono alla qualificazione del rapporto contrattuale sotto l'aspetto della descrizione e della individuazione degli elementi caratterizzanti di vari modelli tipici e di vari schemi contrattuali e, poi, dell'inquadramento della volontà delle parti in uno piuttosto che in un altro di tali schemi negoziali.
Ciò posto è necessario evidenziare che nella sentenza impugnata risultano chiariti in modo preciso i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice del merito il quale ha insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dal contratto come stipulato dalle parti ed ha poi proceduto - in base a quanto accertato - all'inquadramento nel negozio in questione nello schema del contratto di appalto di servizi.
È ineccepibile la riportata qualificazione che la corte di appello ha dato al contratto in questione dopo la precisazione delle varie clausole contrattuali.
La motivazione adottata dalla corte di appello è immune da lacune e contraddizioni, nonché da vizi logici e da errori di diritto. Con il terzo motivo la società ricorrente, denunciando vizi di motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che la corte di appello non ha ricordato la possibile esistenza di locazioni alberghiere di immobili attrezzati. Ad avviso della ricorrente il giudice di secondo grado non solo non ha motivato in ordine alle argomentazioni al riguardo sviluppate da essa AR, ma ha mostrato di non averle apprezzate ed intese nella loro lineare logicità.
Le dette censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e congrua e consente di rilevare la mancanza di vizi logici e giuridici: dalla lettura della sentenza della corte di appello (e da quanto sopra esposto) emerge con chiarezza l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione poiché siffatta denuncia, come è noto, ha un obiettivo limitato che si coordina con il giudizio di legittimità e tende solo al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nel motivare la sua decisione affinché si accerti se questa sia coerente nell'esposizione delle ragioni del suo convincimento, tanto da rendere possibile la verifica del processo logico seguito. Il sindacato consentito dall'articolo 360 n 5 c.p.c. riguarda esclusivamente la legittimità ed è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza e non può essere diretto ad un riesame delle risultanze probatorie, ovvero della loro vantazione. Ne consegue che si è al di fuori del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quando, come nella specie, la proposta doglianza si traduce in una generica critica del provvedimento in quanto non conforme alle aspettative del ricorrente.
Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello - per non aver compreso le tesi difensive sviluppate dalla società ricorrente - sono inammissibili per la loro genericità: il ricorso è infatti sul punto carente per non aver la AR riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle argomentazioni che sarebbero state ignorate o mal considerate dal giudice di secondo grado. Tale omissione non consente ne' di ricostruire - in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso complessivo delle tesi difensive richiamate nella censura in esame, ne' di verificare l'incidenza causale del lamentato vizio di motivazione (perché omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività degli argomenti non (o mal) considerati in quanto idonei ad indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. In proposito occorre ribadire che per poter configurare un vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza (nella specie l'argomentazione) che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si fa far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Con il quarto motivo la s.a.s. AR denuncia violazione o falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e, quindi, degli articoli 1362,1363,1369,1370 e 1371 ex. Il motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accoglimento posto che costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale:
la parte che denuncia la violazione di tali regole ha l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito all'atto esaminato può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c., ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento dell'intenzione dell'autore o degli autori dell'atto, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiai solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie parti dell'atto) siano insufficienti all'individuazione della detta intenzione. Le norme interpretative vere e proprie di cui agli articoli 1362-1365 c.c. prevalgono su quelle integrative di cui agli articoli 1366-1371 c.c. Nella specie il giudice di secondo grado ha proceduto alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni adoperate nei contratti in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione effettuata nel pieno rispetto delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto dei detti contratti è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi denunciati dalla ricorrente. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alla tesi dell'Associazione Orsini, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della società AR.
Peraltro la ricorrente si è limitata a contestare l'interpretazione data dalla corte di appello ai contratti in questione ed a richiamare i canoni interpretativi che sarebbero stati violati senza fornire alcun chiarimento in ordine agli specifici errori (con indicazione dei rispettivi motivi) al riguardo commessi dal giudice del merito e senza neanche riportare il contenuto delle clausole contrattuali più rilevanti.
In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente sostiene la violazione degli articoli 1362 e seguenti ex. la detta ineccepibile interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle disposizioni imperative di cui alla legge 27/7/1978 n. 392 - in ordine alla durata necessaria dei contratti di locazione - in conseguenza dell'errata qualificazione dei contratti stessi.
L'infondatezza della censura in esame deriva logicamente dalla sopra rilevata infondatezza del secondo motivo di ricorso relativo all'asserito errore che sarebbe stato commesso dalla corte di appello nel non aver qualificato il rapporto in questione come locazione.
Con il sesto motivo la s.a.s. AR denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1671 e 1677 c.c. Ad avviso della ricorrente, anche a voler accedere alla tesi della ravvisabilità nella specie del contratto di appalto di servizi, trattandosi di contratto a tempo indeterminato la corte di appello avrebbe dovuto applicare la disciplina dettata dall'articolo 1671 c.c. che consente al committente di recedere dal contratto tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il motivo è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta - ne' è stato dedotto dalla ricorrente - che nel corso dei giudizi di merito le parti abbiano dibattuto la questione prospettata dalla ricorrente con la censura in esame. La detta questione non può pertanto essere formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione non risultando che abbia formato oggetto del contraddittorio nei precedenti gradi del giudizio. In proposito è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di Cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non dedotti nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (tra le tante, sentenze 9/1/2002 n. 194; 7/8/2001 n. 10902; 8/1/2001 n. 13834;
15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998, a 9882).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi euro 93,00 oltre euro 1.500,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003