Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5150
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, qualificando l'operazione contrattuale portata a termine dalle parti come appalto di servizi con prestazioni continuative o periodiche e non come locazione di immobile ad uso non abitativo).

In tema di interpretazione del contratto, non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice di merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento dell'intenzione dell'autore o degli autori dell'atto, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie parti dell'atto) siano insufficienti all'individuazione della detta intenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5150
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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