Sentenza 27 settembre 1996
Massime • 1
Sussiste responsabilità a titolo di dolo eventuale, e non concorso anomalo in reato più grave di quello inizialmente concordato, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., nel caso di partecipazione ad un'azione di attacco nei confronti della forza pubblica, schierata in servizio di ordine pubblico e munita di appositi strumenti di dissuasione, quando detta azione sia condotta anche da soggetti che, preventivamente, in fase organizzativa, siano stati dotati di armi da sparo, essendo ragionevolmente prevedibile che di queste ultime venga fatto uso e connotandosi il dolo eventuale proprio per l'accettazione del rischio connaturato al prevedibile sviluppo dell'azione posta in essere (principio affermato con riguardo a delitti di omicidio e tentato omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine, commessi in occasione di manifestazione di piazza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/1996, n. 9487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9487 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1996 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 27.9.1996 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA N.964 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. RI VALIANTE
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Brune SACCUCCI
N. 17631/96 2. >>> AO BARDOVAGNI >>>
3. » Stefano CAMPO >>
4. » Angelo VANCHERI
»
CASSAZIONE-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
$ 24 12000 per di sul ricorso proposto da
- 8 NC, 1996 IL CANCELLIERE 1) OM LU, n.LA il 2.4.1949
2) DE ES LO,n.LA il 23.7.1953
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3) VE AE, D.Varese il 25.10.1949 UFFICIO-GEPIE-
Richiesta copia studio 4) IN PI,n.Ascoli Piceno il 30.9.1948 d I Sig. Mos (2000per dirit
7 654 1997 avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di
LA in data 14.12.1995
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma L603027
RTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UF O COPIE
Richiesta copia legale dr.Stefano Campo
- dal Sig. 7) GEET STATS per diritti 2 GEN 1997. Udito, per la parte civile, l'avvocato dello Stato, che con- IL CANCELLIERECANGELL clude per l'inammissibilità del ricorso di IN
LI 2000 e il rigetto degli altri CANCELLERIA
Jdito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale dr. Vittorio Martusciello
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e dell'ecce- AD803051
LI 2000 zione di legittimità costituzionale;
CANCELLERIA
AD803052
LI 2000 CANCELLERIA
AD803053
LI 2000 Udit i difensor avv. to Ugo Giannangeli, che conclu-
CANCELLERIA de per l'accoglimento del proposte ricorso nell'ic-
teresse di DE ES;
AD803054 OSSERVA :
LI 2000 CANCELLERIA
AD803055 3
1. Il 14 maggio 1977 gruppi di estrema sini-
stra avevano indetto in LA una manifestazione
contro "la repressione" a seguito dell'arresto di due avvocati e dell'emissione di ordini di cat-
tura nei confronti di altri soggetti vicini all'a-
rea della c.d. "Autonomia milanese".
Dal corteo dei manifestanti, mossosi verso le ore 16,30 da piazza S.Stefano e concluso senza incidenti in piazza Duomo, si erano staccati all'al-
tezza dell'incrocio tra via San Vittore e via Olo-
na circa cinquecento giovani appartenenti all"Auto-
nomia operaia",i quali avevano percorso le vie adiacenti il carcere di "San Vittore" lanciando slo-
gar e sfilando davanti all'istituto penitenziario,
dirigendosi, poi, verso piazzale Cadorna.
I manifestanti, giunti all'angolo tra via O10-
na e via De Amicis, avevano notato una colonna di
Polizia ( 3^ Celere), che si era arrestata a circa
150 metri dal sopraindicato incrocio ed i cui com-
ponenti si erano disposti trasversalmente alla stra-
da,in assetto di ordine pubblico, per fronteggiare eventuali disordini.
10
Improvvisamente un gruppo di una ventina di giovani,facenti parte del suddetto corteo,forzan-
do un cordone formato da altri manifestanti che 4
tentavano di far proseguire il corteo per via Car-
ducci,si portava in direzione delle forze dell'ordi-
ne, lanciando contro i militari dapprima alcune bot-
tiglie incendiarie e,immediatamente dopo, esploden-
do numerosi colpi d'arma da fuoco.
A seguito della sparatoria il vice-brigadiere di P.S. NT TR, colpito da un proiettile in piena fronte, decedeva, mentre rimanevano feriti gli agenti di P.S. Michele TO e Salvatore BI-
TI ( lesioni personali guarite in 40 giorni) ed il passante Marzio GOLIEL ( lesioni personali guarite in 40 giorni con indebolimento permanente dell'organo della vista, per la perdita dell'occhio destro).
Sulla scorta delle prime indagini verivano i-
dentificati tra i partecipanti all'attacco contre la
Polizia IO ZZ, AS ND e Wal-
ter RE, student dell'istituto "Cattaneo",i quali con sentenza irrevocabile della Corte d'assi-
se d'appello di LA in data 24.3.1982 erano con-
dannati per concorso nell'omicidio del brigadiere
TR
•
Una seconda istruttoria, volta ad accertare la responsabilità di altri partecipanti allo scontro,
perveniva alla completa ricostruzione degli avveni- menti sulla base delle dichiarazioni di MA BA
ON, EN PA TT, AO OR, ND
GE, RA LA, NT MA e CO RIC-
CIARDI, tutti, a vario titolo, coinvolti nella vicenda e partecipanti al corteo di protesta e alla sua or-
ganizzazione, e delle confessioni di EP ME,
che per primo aveva iniziato a sparare contro le forze di polizia, e RI RR, che aveva esplo-
so il colpo di pistola mortale per il TR,non-
ché delle fotografie da più persone scattate nel corso dello scontro, della registrazione sonora ef-
fettuata da un giornalista di una emittente locale,
dei bossoli, proiettili e pallettoni per fucile da caccia rinvenuti sui luoghi, delle testimonianze dei giornalisti che avevano seguito la manifesta-
zione e della perizia complessiva foto-planimetri-
ca.
Si accertava, infatti, che la manifestazione del 14 maggio 1977 nell'intenzione degli organiz-
zatori,i dirigenti di "Rosso" ed i componenti della squadra del "Collettivo Romana-Vittoria", doveva
Wafer essere caratterizzata da particolare "durezza" e cioé che un buon numero dei partecipanti avrebbe dovuto intervenire al corteo provvisto di armi da sparo. 6
I dirigenti di "Rosso" AE VE e
PI IN,non ritenendo sufficienti le armi in dotazione al "Collettivo Romana-Vittoria" per il loro impiego nella manifestazione, le avevano incrementate con quelle richieste a DO LU
NI, altro membro dell"Autonomia operaia",e da costui detenute in funzione di un progetto di procurata evasione di altro membro (tale FI) dell'or-
ganizzazione in stato di detenzione.
Tutte le armi furono distribuite ai componen-
ti la squadra del "Romana- Vittoria" in piazza S.Ste-
fano, alla partenza della manifestazione, (BARON
aveva un fucile a carne mozze, ME una pistola
"Beretta" cal.22,DE ES una pistola cal.38,
PA TT una pistola cal.7,65,OM e AN
DI una pistola ciascuno di calibro non precisato)
con la prospettiva di un loro utilizzo in caso di attacco ovvero con finalità di "copertura" akl'a-
zione dei c.d. "bocciatori" (partecipanti al corteo muniti di bottiglie incendiarie).
Al momento dell'inizio dell'azione aggressiva nei confronti del reparto di polizia fu udito (e registrato dal radio-giornalista che seguiva la ma-
nifestazione) l'ordine "Romana fuori","sparare".
All'attacco presero parte, armati, travisati e 7
militarmente inquadrati, tra gli altri, gli odierni imputati VE, OM, DE ES, tutti e tre
armati,e IN, che incitò più volte i compagni a far uso delle armi da fuoco nelcorso dei disordi-
nio
Per prime fu il ME,in posizione più avanza-
ta, ad iniziare a sparare e,immediatamente dopo, tut-
ti gli altri armati aprirono il fuoco contro lo schieramento della polizia, cagionando la morte del
TR ed il ferimento di TO, BITI e OL
EL.
In base a tali elementi la Corte d'assise di
LA con sentenza in data 8 maggio 1992 dichiara-
va LU OM e DE ES LO colpevoli dei reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario pluriaggravato (artt.110,112 n°1,61 n°
10 e 575 c.p.), tentati omicidi pluriaggravati (artt.
110,112 n°1,81 cpv.,61 n°10,56-575 c.p.),fabbrica- pluriaggravati
⠀zione, detenzione e porto di ordigni incendiari(artt.
110,112 n°1,61 n°2 c.p., 9-10-12 legge 497/1974),
porto illegale auriaggravato di armi da fuoco (artt.
Wyw 110,112 n°1,61 n°2,81 cpv. c.p.,10-12-14 legge
497/1974) e detenzione pluriaggravata di armi ed ordigni al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo l'incolumità delle per- sone mediante attentati(artt.110.112 n°1 c.p. e 21
legge 110/1975) e, con applicazione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle ritenute ag-
gravanti e della diminuente di cui all'art.442 c.
p.p. 1988 ( rito abbreviato), condarṇava il OM
alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione e lire ottocentomila di multa e il DE ES a quella di anni dieci di reclusione e lire seicen-
tomila di multa.
Dichiarava, inoltre, gli imputati VE e
IN responsabili dei medesimi reati sopra in-
dicati e di quello di violenza pluriaggravata e pubblici ufficiali (artt.110,112 n°1,336 e 339
c.p.) e,unificati gli stessi per continuazione ed applicate le attenuanti generiche come equiva-
lenti delle ritenute aggravanti e la diminuente di cui all'art.442 c.p.p. 1988 (rito abbreviato),
nonché ritenuta la continuazione tra detti fatti di reato e quelli oggetto della sentenza in data 7.10.
1985 della Corte d'assise d'appello di LA (ir-
revocabile dall'8.10.1986),cordarrava il primo alla pena di anni ventitre di reclusione e lire un milione di multa ed il secondo a quella di anni ventuno di recmusione e lire un milione di multa.
Tutti e quattro gli imputati erano, inoltre, condannati alle pene accessorie di legge ed al ri-
sarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Il sopraindi cto reato di violenza pluriaggra-
vata a pubblici ufficiali era dichiarato estinto per intervenuta prescrizione relativamente agli imputati OM e DE ES.
Con sentenza in data 14 dicembre 1995 la Cor-
te d'assise d'appello di LA in parziale riforma di quella di primo grado dichiarava estinti per intervenuta prescrizione per tutti gli imputati i reati di fabbricazione, de tenzione e porto pluriag-
gravati di ordigni incendi_ri e di porto illegale pluriaggravato di armi da fuoco e quello di vio-
lenza pluriaggravata a pubblici ufficiali anche per gli imputati IN e VE ed applicava a OM l'attenuante di cui agli artt.l e 2
legge 18.2.1987 n°34 (dissociazione dal terrorismo).
Conseguentemente le pene venivano ride termina-
te in anni sette mesi sei di reclusione e lire quat-
trocentocinquantamila di multa per OM, anni nove
Wit Go mesi dieci di reclusione e lire quattrocentomila di multa per DE ES, anni venti mesi otto di reclusione e lire ottocentomila di multa per MANCI-
NI e anni ventidue mesi otto di reclusione e lire - 10
-
ottocentomila di multa per VE, confermando nel resto la sentenza di primo grado e dichiaran-
do manifestamente infondata l'eccezione di ille-
gittimità costituzionale dell'art.l della legge
18.2.1987 n°34 avanzata dalla difesa del DE SILVE-
STRI.
Per quello che interessa in questa sede la
Corte territoriale aveva ritenuto pienamente pro-
vata la ricostruzione dei fatti indicata nella sentenza di primo grado, attribuendo a titolo di dolo eventuale agli odierni imputati la responsa-
bilità per i reati di omicidio e tentati omicidi ed escludendo che nella specie poteva essere rite-
nuto il concorso aromalo di cui all'art.116 c.p.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati OL
BO, DE ES, VE e IN,i quali, per il tramite dei rispettivi difensori, deducono:
OM LU :
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e erronea interpretazione di legge (art.606 co.l^ lett. b) ed e) c.p.p. in rela zione all'art.116 c.p.), rilevardo che dalle dichia-
zioni dei partecipanti alla manifestazione emerge.
che non v'era stata alcuna preordinazione e volon- 11
tà in ordine all'uso di armi contro persone,di guisa che al ricorrente avrebbe docuto essere ap-
plicata l'attenuante di cui all'art.116 c.p., ricor-
rendone le circostanze, ovvero egli non avrebbie do-
vuto rispondere dei reati di omicidio consumato e tertato omicidio da altri commessi per improvvi-
sa ed autopoma determinazione;
DE ES LO:
Marifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed erronea applicazione di leg-
ge (art.606 co.l^ lett. b) ed e) c2p.p. in relazio-
ne all'art.116 c.p.) negli stessi termini enunciati dal OM, nonché errata interpretazione e disap-
plicazione di legge (art.606 co.l^ lett. b) c.p.p.
in relazione alla legge 34/1987 in tema di disso-
ciazione dal terrorismo), in quanto gli era stata negata l'applicazione della diminuente della c.d.
dissociazione, affermandosi, contrariamente al vero,
che egli era latitante e che la sua dissociazione risultava intempestiva, essendo state esternate
Wy dopo il termine di legge pur se era stato imputato.
per i reati, di cui all'odierno processo, successi-
vamente e detto termine.
In ogni caso riproponeva l'eccezione di ille-
gittimità costituzionale dell'art.l legge 18.2.1987 12
n°34 in relazione all'art.3 Costituzione laddove non é prevista l'applicabilità dell'attenuante in questione per chi, pur rientrando in tutte le fatti-
specie codificate per la concessione della stessa,
rende dichiarazione confessoria e dissociativa in epoca successiva al temire ultimo di legge, solo perché in quel momento e per la prima volta gli é
stato contestato il reato;
VE AE :
Erronea applicazione di legge (art.606 co.l^
lett. b) c.p.p. in relazione all'art.43 c.p.),assu-
mendo che non sussistevano gli elementi per la con-
figurazione del dolo eventuale non essendovi prova della previsione da parte del ricorrente di un pos-
sibile uso di armi contro persone nel corso della,
manifestazione e, quindi,di una sua accettazione del rischio di verificazione di tal genere di even-
to, nonché che la fattispecie del dolo eventuale
é logicamente incompatibile con l'istituto del concorso morale;
Mancanza e manifesta illogicità della motiva-
ed erronea applicazione di legge zione dell'impugrata sentenza (art.606 co.1^ lett. b)ed e) c.p p in relazione all'art.116 c.p.) relativa-
• °
mente al diniego dell'attenuante di cui all'art.116 C.P. (c.d. concorso animalo) per non corrispondere 13
la decisione adottata alle emergenze processuali, dal-
le quali risultava chiaramente che non v'era stata alcuna preordinazione di qualsiasi scontro a fuoco tra dimostranti e polizia;
IN PI :
Contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata, nonché
omessa motivazione (art.606 co.l^ lett. e) c.p.p.),
rilevandosi l'errata ricostruzione della condotta attribuita al IN nella preparazione della manifestazione ( in particolare per l'episodio con-
cernente la richiesta delle armi da forrire ai di-
mostranti) con conseguente qualificazione della stessa come concorso morale nell'episodio omicidia-
rio;
Violazione ed errooca applicazione di legge
(art.606 co.l^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 192 medesimo codice) per non avere valutato unita-
riamente tutti gli elementi probatori in atti, alcuni dei quali escludevano la partecipazione del MANCI- traves. NI alla dimostrazione ed al corteo, dando valore soltanto alle dichiarazioni sul punto prive di credibilità del coimputato PA TT;
-
Violazione di legge (art.606 co.l^ lett. b) c.p.
p. in relazione all'art.43 c.p.) per avere ritenuto - 14
la sussistenza del dolo eventuale in quanto le emergenze processuali escludono che l'imputato aveva accettato il rischio di una degegerazione della manifestazione in atti omicidiari, dal momen-
to che in altre occasioni cortei armati non eraro
sfociati in tal genere di atti e, quindi, mancava la possibilità di rappresentazione di tale even-
to. Inoltre il IN nor aveva procurato al collettivo Romana-Vittoria le armi, non era stato presente al corteo e, dopo gli eventi, aveva duramen-
te criticato la piega presa dagli avvenimenti, in tal modo risultando estraneo a quanto addebitato-
gli.
In prossimità dell'odierna udienza i difen-
sori di VE presentavano mitivi nuovi ex art. 611 c.p.p., con i quali ribadivano le censure rivolte alla sentenza impugnata, illustrandole con puntuali osservazioni concernenti le dichiarazioni rese dai coimputati in merito allo svolgimento dei fatti.
3. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammis sibili,in quanto svolgenti censure in fatto ovve-
ro essendo manifestamente infondati in punto di diritto (art.606 ult. co. c.p.p.). 15
Inoltre 1* ccepita questione di illegittimità
costituzionale dell'art.l legge 34/1987 deve esse-
re dichiarata manifestamente infondata.
3.a. Tutti i ricorrenti pongono a sostegno del-
le tesi prospettate l'argomento relativo ad errata ricostruzione degli avvenimenti del 14 maggio 1977
fatta dai giudici del merito.
Ma nell'illustrare tale ragionamento non pon-
gono in luce alcun elemento, dal quale trarre moti-
vo der evidenziare illogicità ovvero contradditto-
rietà manifeste della motivazione del provvedimento impugnato, bensì si dilungano in considerazione vol-
te a rivalutare gli elementi di prova al fine di dare una ricostruzione degli avvenimenti in giudi-
zio diversa da quella fatta propria dai giudici del merito,in tal modo chiedendo al giudice di le-
gittimità un apprezzamento fattuale che non gli
.
dompete..
Infatti ciascure censura dedotta nei pro-
Wafer posti ricorsi impinge scelte valutative fatte adi giudici del fatto tra tutti gli elementi di prova presi in considerazione, e giustificate con ragio-
namento esente da vizi logici ovvero errori di di-
ritto, come bale non sottoponibile al controllo di questa Corte di legittimità. 16
Tali s'a alesano le critiche rivolte dai e DT ES ricorrente OM Valla valutazione delle dichiara-
zioni rese da ME, PA TT, BARON che la
Corte territoriale ha ritenuto ininfluenti,in or-
dine alla circostanza della preordinazione dell'150
di armi nella manifestazione in questione, a fronte di quanto dichiarato da AT e NA e alla ritenuta necessità, da parte degli organizzatori della manifestazione, di fornire armi ai componenti del collettivo Romana-Vittoria, nonché alle concrete modalità dell'attacco alle forze dell'ordine ( lanoio di "molotov" ; ordine "Romana fuori,sparare").
Pari natura rivestono le critiche svolte,dal ricorrente VE in merito alla valutazione data dalla Corte milanese alle affermazioni di BARON
sul medesimo tema della preordinazione all'attacco,
tanto più che detto ricorrente glissa su sugli e-
lementi probatori a suo carico concernenti la sua presenza con arma nel corteo al momento dell'at-
tacco e la sua attività di fornitura di armi ai.
componenti del collettive Romana-Vittoria.
Natura delle dette critiche ulteriormente accen-
प tuata nei motivi aggiunti presentati nel suo in-
teresse ed incentrati tutti su comparazioni degli elementi di fatto acquisiti in processo.. 17
Le critiche in fatto, infine, risultano macrosco-
piche in quanto affermatosi nel ricorso del MANCI-
NI, che denota chiare censure alle valutazioni fat-
to dai giudici del merito sia in merito alla preser-
za dell'imputato sui luoghi dei fatti, sia alla
valenza attribuita all'attività precedente e a
quella successiva agli scontri de lui svolta, che alla previsione concreta dell'uso di armi nel corso della manifestazione : tutte circostanze adeguatamente e logicamente argomentate nella sentenza impugnata e apprezzate di conseguenza ai fini dell'afferma-
zione di responsabilità del nominato imputato.
3.b. Pas ando all'esame delle c osure in diritto la Corte rileva che, sulla scorta degli accertamenti in fatto risultanti dal testo dell'im-- A
pugnata sentenza, con sussistono i denunciati vizi motivazionali.
Correttamente é stato attribuito agli imputa-
ti l'atteggiamento psicologico del dolo eventuale,
Wis. in quanto la partecipazione ad una azione di attac-
co delle forze dell'ordine, schierate in servizio di ordine pubblico e,a tal fine,munité di appositi strumenti di dissuasione, con soggetti che preven-
tivamente, in sede di organizzazione della manife-
stazione, sono stati dodati di armi da sparo, secon- -- 18
do le normali regole di esperienza fa prevedere la probabilità dell'uso delle medesime contro chi preposto alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
di guisa che, accettandone il relativo rischio,il soggetto ha posto in essere l'elemento soggettivo del reato poi verificatosi.
Al qual proposito va chiarito che il dolo eventuale si caratterizza per l'accettazione del rischio connaturato ad un prevedibile sviluppo dell'azione posta in escere, mentre é caratteristica del dolo diretto l'accettazione dell'evento del reato..
Conseguentemente nella fattispecie esaminata dalla sentenza impugnata non si versa nella diver-
sa ipotesi del c.d. concorso anomalo ex art.116
c. p., che é caratterizzato dalla totale mancanza di intenzionalità dell'agente rispetto all'azione più grave realizzata, invece di quella meno grave concordata dai correi;
situazione differente da quella accertata in processo e, come dettosi,con-
trassegnata dalla volontaria accettazione del rischio inerente al prevedibile sviluppo dell'a-
zione concordata.
In ordine, poi, alla denunciata illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, de dat ba 19
}
da tutti i ricorrenti, deve chiarirsi che detto:
vizio motivazionale sussiste allorquando la decisio-
ne adottata consegue ad un uso manifestamente distor-
to dei retti Canoni della logica giuridica, ma non
- come nella specie
- la pronuncia logi- allorché
camente deriva dalle esposte motivazioni conseguen-
ti ad accertamento fattuale.
I ricorrenti, infatti, non hanno indicato speci-
fiche violazioni logico-giuridiche, come sopra definite,ma, sotto l'aspetto del vizio denunciato, in realtà proports hanno contrabbab d f to diversità di valutazioni fat-
tuali, di guisa che il relativo motivo di gravame
é, anch'esso, manifestamente infondato.
Stessa natura riveste quello concernente la mancanza di motivazione evidenziato da MANCINT
in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di BARON e ME in merito alla "preordinazione"
dei disordini, atteso che dal testo della sentenza
Wafer impugnata chiaramente emerge che sul punto i giu-
dici del merito hanno esposto le ragioni, per le quali detta preordinazione doveva ritenersi prova-
ta ( predisposizione delle armi manifestazione
"dura" ; certa previsione dell'uso delle armi al momento degli scontri )..
In ordine, poi, alla compatibilità del dolo 2 020
eventuale con il concorso morale (ric.VE) i giudici del merito si sono correttamente attenuti alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1,28.1.
Cocuzza) 1985, ric. Di Leva;
12.6.1991, ric. TU;
28.8.1995, ric per la Yquale non é necessario che il concorrente morale nel reato di omicidio abbia voluto l'evento morta- le così come é richiesto per l'autore materiale -,
-
ma é sufficiente che abbia concorso all'azione dell'esecutore materiale, accettando il rischio dell'evento morte come possibile conseguenza del-
l'azione concordata, con elemento psicologico costi-
tutivo di dolo eventuale e non anche di dolo diretto,
sicché detto rilievo si appalesa manifestamente in-
fondato.
Relativamente, poi, al diniego di applicazione al ricorrente DE ES dell'attenuante della c.d. "dissociazione" va premesso che costui nom
é stato definito "latitante",in quanto come chia-
ramente si evince dal testo della impugnata senten-
za ( pag.81 " ..la stegra attenuante non può essere riconosciuta al De VE e al TU in con-
siderazione del loro stato di latitanza, della sola parziale ammissione delle rispettive responsabilità,
e,quanto al De VE, dal mancato rispetto dei termini previsti dalla legge 34/87..") c'é stato. 21
un "lapsus calami" nell'accomunare il De VE
al VE ( effettivamente latitante), dal momento che dal prosieguo della frase si evince che si trattava del IN, come é lampante dalla effetti-
va motivazione di tale diniego al DE ES e dallo stato di latitanza del IN, sicché il relativo rilievo avanzato dal ricorrente é infonda-
to in fatto.
Manifestamer te infondata in diritto é, però,
l'argomentazione, per la quale l'esternazione del-
la dissociazione presupporrebbe una previa impu-
bezione, sicché in mancanza della stessa l'interes-
,
sato potrebbe fruire dell'attenuante, anche disso-
ciandosi in epoca successiva al termine fissato dalla legge per detta dichiarazione in presenza di imputazione rivoltagli dopo detto termine.
Lalegge 18 febbraio 1987 n°34 ( Misure a fa-
vore di chi si dissocia dal terrorismo), preso atto
Weselny che "la storia del terrorismo degli anni '70-'80.
-by quella storia, fatta di uomini, di programmi e di azioni
- si é esaurita e che non é più proponibile sic et simpliciter" (relazione sen.Franza,in Atti
Senato,IX leg.,nn.221,432 e 1050-A).al fine"ĉi fa-
incoraggiare il processo di dissociazio-vorire
ne dalla lotta armata"(relazione sen. De Martino, 22
in Atti Senato, IX leg.,n.221), prevede una serie di benefici (commutazione e diminuzione di pena,
libertà provvisoria,limite al cumulo di pene) per
Coloro che abbiano definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o e-
versivo di appartenenza, ammettendo le attività
effettivamente svolte e tererdo comportamento og-
gettivamente incompatibile con il vincolo associa-
tivo tale da costituire ripudio della violenza come me todo di lotta politica.
La dichiarazione relativa doveva essere ef-
fettuata (art.4 co.l^ legge 34/1987) "entro tren-
ta giorni dall'entrata in vigore" della detta leg-
ge e, cipé, entro il 6 aprile 1987 (Legge pubblicata in G.U. 21.2.1987 n°43) al pubblico ministero competente.
Ne consegue che ogni dichiarazione di disso-
ciazione effettuate successivamente a detta data non può conseguire alcuno degli effetti "premiali"
previsto dalla citata legge.
Al qual proposito vale rilevare che la con-
dotta ammissiva di comportamenti criminosi realiz-
zati dal "dissociato" prescinde da qualsivoglia presenza di contestazione a costui rivolta,essendo,
anzi, proprio scopo del legislatore di"premiare" 23 1
coloro che, da tempo estranistisi dalla lotta armata e non raggiunti da specifiche contestazioni gi diziarie, ammettevano reati ancora non scoperti ovve-
ro a loro non attribuiti,in tal modo oggettivamente
[dimostrando di ripudiare la violenza core metodo di lotta politica e di evere troncato ogni rapporto con le organizzazione eversive o terroristiche.
Conseguentemente ogni confessione successiva a detto termine perentorio - come avvenuto per il
DE ES - preclude l'applicabilità della in-
vocata diminuente ex art.2 legge predetta, di tal che manifestamente infondato é il relativo motivo di graveme.
La "ratio" della legge, come sopra evidenziata esclude che sia stato violate il principio di eguat glianza (art.3 Costituzione), in quanto, non preve-
dendo come presupposto per la dissociazione la pre-
senza di una specifica contestazione all'interessate,
non crea disparità di trattamento tra chi abbia reso dichiarazione di dissociazione entro il termiḥ
(ne perentorio previsto e chi si sia in tal modo comportato in epoca successiva a tale scadenza sol pėrché soltanto allora oggetto di imputazione;
sic-
ché va ribadita la manifesta infondatezza della questione di illegittimite costituzionale degli antt. 24
1 e 2 legge 18.2.1987 n°34 sollevata dal DE ES.
L. declaratoria di irommissibilità comporta carico dei ricorrenti le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 537 € 549 c.p.p.1930,
247.D.Lvc. 28.7.1989 n°271,24 legge 11.3.1953 0087
DICHIARA
manifestamente infondata la questione di costitu-
zionalità degli artt. 1 e 2 legge 18.2.1987 n°34;
DICHIARA.
inammissibili tutti i ricorsi e conderna i ricorren-
ti in solido al pagamento delle spese del procedi-
mento e ciascuno al pagamento della sanzione pecu-
niaria di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 27 settembre 1996
IL PRESIDENTE
(dr.M.Valiante)
Falianti IL CONSIGLIERE est..
(dr.S.Campo) trap. To DEPOSITATA COLLABORATORE DI CANCELLERIA IN CANCELLERIA
**Micheling Romeo 7 NOV 1965
IL COLLABORATORE
DICANCELLERIA