Sentenza 1 settembre 2003
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ogni superstite è titolare di un diritto autonomo, a ciascuno spettante sulla base di detta norma, sicché, se ad agire in giudizio è uno soltanto di essi, la regola di cui all'art. 2909 cod. civ. impedisce che l'accertamento contenuto nella sentenza possa estendersi al soggetto che non è stato parte del giudizio.
Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, di cui all'art 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto alla prescrizione triennale prevista dall'art. 112 dello stesso decreto, e il relativo termine comincia a decorrere solo dal momento in cui l'avente titolo alla prestazione abbia la ragionevole certezza, desunta da elementi oggettivi di conoscenza, non solo dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della sua eziologia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.
Commentario • 1
- 1. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 63https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 13 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12734 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE LE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RR ST, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, n. 33, presso l'avv. Rosa Maffei, che lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL - in persona del dirigente generale della Direzione centrale prestazioni LE ON, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania, GI De Ferra ed Emilia Favata, che lo difendono con procura speciale per notaio Tuccari di Roma del 19.4.2001 (rep. 56785);
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 229 in data 5 aprile 2000 (R.G. 2412/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 29.5.2003:
il Cons. Dott. LE Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv Luigi La Peccerella per delega dell'avv. De Ferra;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 settembre 1996 al TO di Cagliari, ST RR, nato il [...], esponeva che il padre GI RR, già titolare di rendita di inabilità da silicosi, era deceduto il 12 ottobre 1988 per causa ricollegabile a quella malattia;
che alla madre IA TU era stata giudizialmente riconosciuta la rendita ai superstiti, liquidata peraltro dall'Inail senza la quota dovuta al figlio minore;
che l'Inail aveva respinto la domanda da lui proposta in data 31 ottobre 1995 per il riconoscimento del diritto alla detta quota. Ciò premesso, chiedeva che l'Istituto fosse condannato a corrispondergli la prestazione.
L'adito TO rigettava la domanda, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inail.
La sentenza è stata confermata dal Tribunale di Cagliari, che ha giudicato infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il termine di prescrizione triennale doveva decorrere, anziché dalla morte dell'assicurato, dalla comunicazione ai familiari del defunto da parte dell'Istituto della loro facoltà di proporre domanda per ottenere la rendita, analogamente a quanto disposto per il termine di decadenza della medesima prestazione, ai sensi dell'art. 122 d.P.R. 30 giugno 1965. n. 1124, nella formulazione risultante dopo la
pronuncia della Corte Costituzionale n. 14 del 3 febbraio 1994. Per la cassazione della sentenza ricorre ST RR per un unico motivo;
resiste l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 85 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, degli art. 2935, 2945, comma 2^, e 2943, comma 1^ cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si sostiene, in primo luogo, che, poiché l'attribuzione ai superstiti del diritto alla rendita presuppone l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte, la prescrizione non poteva decorrere prima dell'accertamento giudiziale avvenuto con la sentenza del TO di Cagliari 24.3.1994, che aveva definito il giudizio proposto dalla madre, e ciò anche per l'assenza di ragioni di celerità dell'accertamento, dovendo allo stesso procedersi su base esclusivamente documentale.
Si assume, inoltre, che la domanda giudiziale proposta dalla madre aveva prodotto l'effetto interruttivo permanente di cui agli art. 2943 e 2945 cod. civ., siccome aveva ad oggetto l'accertamento del nesso di causalità tra tecnopatia e decesso in relazione al diritto alla rendita dei superstiti, compreso il figlio, all'epoca minore, affermandosi esplicitamente nel ricorso introduttivo che la documentazione "era stata già allegata alla domanda presentata dalla GN TU IA anche nell'interesse del minore". Il ricorso è infondato in tutti i profili di censura.
La giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che anche il diritto alla rendita in favore del superstiti, di cui all'art. 85 d.P.R. 1124/1965, è soggetto alla prescrizione triennale prevista dall'art. 112 dello stesso testo normativo (Cass. 1585/1997;
13145/1999; 4223/2002). Questa norma prevede che l'azione per conseguire la rendita in questione "si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale". Essa va letta unitamente al precedente art. 111, secondo cui il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo l'esaurimento delle pratiche amministrative, le quali devono peraltro concludersi nel termine di centocinquanta giorni (art. 111, terzo comma), decorsi i quali senza l'espletamento della procedura di liquidazione, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria. L'art. 112, primo comma, è stato più volte e sotto diversi profili scrutinato dalla Corte costituzionale, la quale ha precisato, per quanto interessa la controversia, che l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto (sentenza n. 33 del 1974;
297/1999); che il decorso della prescrizione (che la norma impugnata fa partire dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale) deve essere spostato ad un tempo successivo, quando non vi sia coincidenza temporale tra la manifestazione della malattia professionale ed il raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità (v. le sentenze n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 544 del 1990 e n. 31 del 1991). La giurisprudenza di questa Corte, d'altra parte, ha stabilito che tale termine cominci a decorrere solo dal momento in cui l'avente titolo alla prestazione abbia la ragionevole certezza, desunta da elementi oggettivi di conoscenza, non solo dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della sua eziologia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (Cass. 5009/2002; 15343/2002; 4069/2002). La tesi del ricorrente si pone in evidente contrasto con questi principi laddove afferma che il dies a quo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dovrebbe coincidere con il definitivo accertamento del diritto in sede giudiziaria, così vanificando nella sostanza le esigenze di certezza e celerità sottese alla previsione di un termine breve di prescrizione.
Lo stesso ordine di censure, nella parte in cui sembra voler contestare che la conoscenza del diritto, negli elementi minimi richiesti, fosse stata acquisita già al tempo del decesso del de cuius, è palesemente inammissibile perché critica la sentenza per aver omesso un accertamento di fatto che non era stato sollecitato con l'atto di appello, limitato alle ragioni esposte in sede di narrativa dello svolgimento del processo.
Privo di fondamento è anche il secondo ordine di argomentazioni del motivo di ricorso, secondo cui l'azione giudiziaria proposta dalla madre avrebbe prodotto il ed. effetto interruttivo permanente fino al giudicato, sia perché l'accertamento avrebbe avuto effetti anche per il figlio minore, sia perché, l'azione era stata esperita anche nell'interesse di quest'ultimo.
Invero, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 1124/1965, ogni superstite è titolare di un diritto autonomo, a ciascuno spettante sulla base di detta norma, sicché, se ad agire in giudizio è uno soltanto di essi, la regola di cui all'art. 2909 cod. civ. impedisce che l'accertamento contenuto nella sentenza possa estendersi al soggetto che non è stato parte del giudizio (cfr. Cass. 16702/2002). Quanto alla deduzione secondo cui la madre aveva rivendicato in sede giudiziaria il diritto anche nell'interesse del figlio minore, a prescindere da ogni altra considerazione, essa si pone inammissibilmente in contrasto con l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, secondo la quale IA TU non aveva dichiarato di "agire oltre che per conto proprio quale rappresentante del figlio minore RR ST insistendo per il riconoscimento anche della correlativa quota". Si tratta di accertamento che non può essere contestato con la deduzione secondo cui alla domanda giudiziale erano allegati gli atti del procedimento amministrativo, promosso anche nell'interesse del figlio minore, trattandosi di circostanza sicuramente irrilevante per identificare l'oggetto della domanda giudiziale medesima.
Nessuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di Cassazione va emessa, in applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att. al cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2003