Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12734
CASS
Sentenza 1 settembre 2003

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Ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ogni superstite è titolare di un diritto autonomo, a ciascuno spettante sulla base di detta norma, sicché, se ad agire in giudizio è uno soltanto di essi, la regola di cui all'art. 2909 cod. civ. impedisce che l'accertamento contenuto nella sentenza possa estendersi al soggetto che non è stato parte del giudizio.

Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, di cui all'art 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto alla prescrizione triennale prevista dall'art. 112 dello stesso decreto, e il relativo termine comincia a decorrere solo dal momento in cui l'avente titolo alla prestazione abbia la ragionevole certezza, desunta da elementi oggettivi di conoscenza, non solo dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della sua eziologia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2003, n. 12734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12734
Data del deposito : 1 settembre 2003

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