Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5009
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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Nel caso in cui il lavoratore già goda di una rendita per infortunio o malattia professionale, la prescrizione del diritto alla rendita per una nuova tecnopatia decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce conoscenza oggettiva dell'origine professionale della malattia, non essendo necessario che egli abbia consapevolezza anche del raggiungimento della soglia indennizzabile.

In tema di prestazioni previdenziali, relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali, il termine di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è un termine di prescrizione e non di decadenza, rispetto al quale operano, oltre alla speciale causa sospensiva regolata dall'art. 111 del citato d.P.R., le ordinarie cause di interruzione previste dal codice civile e in particolare quella di cui all'art. 2945, secondo comma, cod. civ., secondo il quale la prescrizione, quando è stata interrotta dalla domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o malattia professionale non integra una "mutatio libelli", costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli artt. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965, derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato e senza alcun potere discrezionale dell'Istituto; pertanto, non è ipotizzabile una prescrizione della facoltà di richiedere il cumulo, poiché l'istituto della prescrizione opera sui diritti e non sulle facoltà inerenti al diritto, potendosi invece prescrivere, nel termine triennale di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto il diritto a chiedere la rendita per la nuova malattia professionale.

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  • 1Previdenza sociale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

  • 2Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Aldo Garlatti L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali Tra le principali forme di tutela previdenziale di diritto pubblico rientra certamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30.6.1965 finalizzata a indennizzare, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l'infortunio o la malattia professionale – verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte. Sotto questo profilo, il sistema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5009
Data del deposito : 8 aprile 2002

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