Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 3
Nel caso in cui il lavoratore già goda di una rendita per infortunio o malattia professionale, la prescrizione del diritto alla rendita per una nuova tecnopatia decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce conoscenza oggettiva dell'origine professionale della malattia, non essendo necessario che egli abbia consapevolezza anche del raggiungimento della soglia indennizzabile.
In tema di prestazioni previdenziali, relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali, il termine di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è un termine di prescrizione e non di decadenza, rispetto al quale operano, oltre alla speciale causa sospensiva regolata dall'art. 111 del citato d.P.R., le ordinarie cause di interruzione previste dal codice civile e in particolare quella di cui all'art. 2945, secondo comma, cod. civ., secondo il quale la prescrizione, quando è stata interrotta dalla domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui non passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o malattia professionale non integra una "mutatio libelli", costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli artt. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965, derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato e senza alcun potere discrezionale dell'Istituto; pertanto, non è ipotizzabile una prescrizione della facoltà di richiedere il cumulo, poiché l'istituto della prescrizione opera sui diritti e non sulle facoltà inerenti al diritto, potendosi invece prescrivere, nel termine triennale di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto il diritto a chiedere la rendita per la nuova malattia professionale.
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- 1. Previdenza socialeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
- 2. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Aldo Garlatti L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali Tra le principali forme di tutela previdenziale di diritto pubblico rientra certamente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30.6.1965 finalizzata a indennizzare, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi – quali l'infortunio o la malattia professionale – verificatisi per causa ed in occasione di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità permanente, temporanea o nei casi più gravi la morte. Sotto questo profilo, il sistema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA AD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 372/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 31/07/98 - R.G.N. 58/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 11.12.1996 MO AN conveniva l'INAIL avanti al Pretore di La Spezia e premesso di essere affetto da malattia professionale (ipoacusia da rumore) denunciata in sede amministrativa il 29.12.1989, chiedeva la costituzione di una rendita unificata con l'altra già in godimento.
L'INAIL si costituiva e si opponeva alla domanda eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto alla unificazione della rendita.
Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza depositata il 16.12.1997, dichiarava prescritto il diritto del lavoratore.
L'assicurato proponeva appello esponendo di essere già titolare di rendita INAIL e di aver presentato l'11.9.1992 domanda giudiziale per il riconoscimento della ipoacusia. In quella sede il Pretore, accertato che la malattia non aveva raggiunto la soglia indennizzabile, con sentenza n. 903/1995 depositata il 10 gennaio 1996, rigettò la domanda rilevando che non era stata richiesta l'unificazione della rendita e che la riduzione del 6% non era di per sè indennizzabile. Non avendo l'Istituto provveduto d'ufficio all'unificazione, l'appellante era stato costretto a riproporre in data 11.12.1996 la domanda giudiziale. L'assicurato lamentava, quindi, l'erroneità della sentenza, posto che la domanda di costituzione di rendita per ipoacusia era stata formulata in sede amministrativa il 29.12.1989 ed in sede giudiziale l'11.9.1992, e non l'11.12.1996, data quest'ultima in cui era stata richiesta soltanto l'unificazione.
Il Tribunale di La Spezia, con la sentenza n. 372/1998 qui impugnata, rigettava l'appello rilevando che nel precedente giudizio l'assicurato non aveva formulato la domanda di cumulo e che la prescrizione triennale del diritto alla unificazione era iniziato a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.12.1989), epoca in cui l'interessato era certamente a conoscenza dell'insorgenza della malattia e della sua eziologia professionale, a nulla rilevando in senso contrario che la malattia non raggiungesse la soglia indennizzabile, sicché al momento della presentazione della nuova domanda giudiziale (11.12.1996) il diritto alla unificazione della rendita era ormai prescritto.
Avverso questa sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione con un motivo illustrato da memoria. L'INAIL ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo, denunciando violazione degli articoli 80, 11 e 112 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, degli artt. 2943, 2944 e 2945, 2909 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente sostiene che il diritto al riconoscimento della nuova malattia professionale non si è prescritto: a) perché sulla esistenza della malattia professionale, ancorché in misura non indennizzabile, si è formato giudicato implicito già con la prima sentenza pretorile di rigetto (n. 903/1996), avendo quel giudice posto a fondamento della sua decisione tale accertamento;
b) perché, a norma dell'art. 2945, il termine di prescrizione era rimasto sospeso dalla data di deposito del ricorso introduttivo del primo giudizio (11.9.1992) al passaggio in giudicato della sentenza n. 903/1996 (gennaio 1997); c) perché l'assicurato aveva avuto consapevolezza della malattia professionale solo dalla data di deposito della consulenza tecnica disposta dal Pretore nel primo giudizio e cioè dal 1995; d) perché non è configurabile la prescrizione del diritto alla unificazione della rendita, che costituisce una conseguenza giuridica necessaria del riconoscimento di inabilità, anche al di sotto dell'11%, per un secondo evento professionale.
Il ricorso è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.
Preliminare è l'esame della questione, sottoposta dalle parti all'esame della Corte, se la unificazione della rendita ex art. 80 d.p.r. n. 1124 del 1965, richiesta dall'assicurato già titolare di rendita INAIL, configuri o meno un diritto soggettivo, diverso rispetto al diritto alla rendita per malattia professionale o infortunio, soggetto ad autonoma prescrizione, come ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Al quesito deve darsi risposta negativa. La più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ritenuto che nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o malattia professionale non integra una "mutatio libelli", costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli articoli 80 e 132 del d.p.r. n. 1124/1965 derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, senza alcun potere discrezionale dell'Istituto (cfr. Cass. n. 2546 del 1998, Cass. n. 5648 del 1999, Cass. n. 3550 del 1994). Necessario corollario desumibile dal predetto principio è la non configurabilità di un diritto alla unificazione della rendita, autonomo e diverso rispetto al diritto alla rendita per la nuova tecnopatia, costituendo il cumulo una necessaria conseguenza giuridica disposta dall'art. 80 T.U. a seguito del riconoscimento della natura professionale della malattia o dell'infortunio, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato. Ne deriva, ulteriormente, che non è ipotizzabile una prescrizione del cumulo, poiché l'istituto della prescrizione opera sui diritti e non sulle facoltà inerenti al diritto. Ciò che si prescrive nel termine triennale di cui all'art. 112 T.U. è soltanto il diritto a chiedere la rendita per la nuova malattia professionale. Occorre ora verificare se l'assicurato abbia azionato tempestivamente il diritto alla rendita per la nuova tecnopatia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la prescrizione, nel caso di lavoratore che già gode di rendita INAIL, decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce conoscenza oggettiva della professionalità della malattia, non essendo necessario che egli abbia consapevolezza anche del raggiungimento della soglia indennizzabile (Cass. n. 6097 del 1998, Cass. n. 1735 del 2000, Cass. n. 10035 del 2001). Nella specie tale consapevolezza deve ritenersi raggiunta già al momento della presentazione della domanda amministrativa (29.12.1989), come ritenuto dal Tribunale con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede. Ne consegue che la domanda giudiziale presentata l'11.9.1992 deve ritenersi tempestiva, in quanto proposta entro tre anni e 150 giorni dalla insorgenza del diritto, e tale da interrompere il decorso della prescrizione.
Al riguardo va altresì precisato che il termine di cui al cit. art. 112 T.U. è un termine di prescrizione e non di decadenza, rispetto al quale operano le ordinarie cause di interruzione previste dal codice civile, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 783 del 1999. Da ciò sì deduce che, mancando esigenze speciali giustificanti una deroga al regime ordinario, come evidenziato dalla menzionata sentenza del Supremo Collegio, al decorso della prescrizione in esame devono ritenersi applicabili, oltre alla speciale causa sospensiva regolata dall'art. 111 T.U., anche le cause di sospensione previste dal codice civile. Nulla osta pertanto alla applicabilità nella specie anche della causa di sospensione prevista dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., secondo cui quando è stata interrotta dalla domanda giudiziale ",la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio". Poiché la sentenza n. 903/95 del Pretore di La Spezia, che ha definito il giudizio iniziato a seguito di domanda giudiziale presentata l'11.9.1992, è stata depositata il 10.1.1996 ed è passata in giudicato dopo un anno, la domanda giudiziale presentata il giorno 11.12.1996, che ha dato luogo al presente giudizio, deve ritenersi tempestiva, avuto riguardo alla sospensione dei termini di prescrizione operata dal primo giudizio.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002