Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche nei quali il regolamento contrattuale preveda l'immodificabilità del corrispettivo, la posizione dell'appaltatore - di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando l'amministrazione abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, il diritto dell'appaltatore alla revisione; deve tuttavia trattarsi di riconoscimento proveniente dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà, cioè dall'organo deliberativo dell'ente appaltante, sicché non hanno rilevanza atti o comportamenti parimenti da organi tecnici, come il direttore dei lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10165 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 258, presso l'avv. Piergiorgio BERARDI rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GARUFI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI ME, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 91/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 28/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito l'Avvocato Piergiorgio BERARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, giurisdizione dell'A.G.O..
p.
1. Svolgimento del processo
Il comune di Casalvecchio Siculo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal presidente del tribunale di Messina in data 27 maggio 1996, col quale veniva intimato di pagare all'impresa EN CR la somma di lire 136.777.739 e accessorio.
L'amministrazione opponente deduceva che, per quanto riguardava la fattura n. 4 emessa dalla ditta il 2 marzo 1987, la stessa si riferiva ad una revisione prezzi che non era stata mai accordata, per cui, sul punto, il giudice ordinario difettava di giurisdizione;
quanto alle altre fatture, le stesse si riferivano ad opere realmente eseguite, ma non autorizzate con apposita delibera. Il giudice unico del tribunale accoglieva l'opposizione sul punto del compenso revisionale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso la sentenza il CR proponeva appello, mentre il comune svolgeva appello incidentale.
Con sentenza 24 gennaio - 28 febbraio 2000 la corte d'appello di Messina accoglieva il gravame principale, dichiarando l'esistenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla somma richiesta a titolo di revisione prezzi e, ritenuta la validità del decreto ingiuntivo, condannava il comune al pagamento di tale somma.
Rigettava l'appello incidentale.
Richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui sussista un potere discrezionale della p.a., laddove, in caso di riconoscimento del diritto alla revisione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, la corte di merito riteneva che, nella specie, vi fosse stato un implicito riconoscimento da parte del comune per avere quest'ultimo provveduto a liquidare la rata di saldo per revisione prezzi portata in decreto ingiuntivo e una precedente rata relativa al sesto stato di avanzamento.
La corte d'appello, infine, dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal comune. Avverso tale sentenza il comune di Casalvecchio Siculo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, coi primi due motivi, violazione delle norme e dei principi in materia di riparto di giurisdizione.
EN CR resiste con controricorso ed ha, altresi, presentato memoria.
p.
2. I motivi di ricorso sulla giurisdizione
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione degli articoli 1 d.l.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, e 17 legge 741/81, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 1, 2, 3 e 5, cod. proc. civ., il comune ricorrente sostiene che, nella specie, non sarebbe intervenuto alcun riconoscimento, neppure implicito, del diritto alla revisione prezzi. Viene, in proposito, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 165/99, secondo cui l'indicazione delle spettanze a titolo di revisione prezzi contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori non può costituire riconoscimento in quanto non proviene dall'organo deliberativo dell'ente appaltante, ma dal direttore dei lavori, il quale non ha alcun potere rappresentativo dello stesso ente. In ogni caso, tale indicazione consisterebbe nella mera enunciazione dell'importo che dovrebbe essere attribuito all'appaltatore a titolo di revisione prezzi.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 2 d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1601, e 2969 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5 cod. proc. civ., il comune deduce che l'impresa appaltatrice sarebbe decaduta dal diritto alla revisione prezzi, non avendone fatto espressa domanda ritenendo che fosse sufficiente la redazione del certificato ad opera del direttore dei lavori. Tale decadenza, eccepita dal comune nel giudizio d'appello, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio, essendo stabilita a tutela di interessi pubblici.
2.3. Nel controricorso si deduce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del primo motivo: la censura relativa all'idoneità della documentazione a provare la sussistenza della giurisdizione ordinaria è stata proposta solo in sede di legittimità. Infatti, senza tener conto del primo certificato, col quale era stata riconosciuta e liquidata la rata di compenso revisionale, la difesa del comune si era limitata a rilevare che non esisteva il diritto alla revisione prezzi, e non alla circostanza che la documentazione prodotta fosse inidonea a dimostrare la sussistenza del diritto.
p.
3. Motivi della decisione
Deve, innanzitutto, esaminarsi la questione d'inammissibilità del primo motivo svolta dal controricorrente.
La questione è infondata. Premesso che non si è formato un giudicato - esplicito o implicito - sulla giurisdizione, la Corte deve rendere una decisione sul punto attraverso un diretto esame degli atti processuali, anche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.
Nel merito, la censura del comune ricorrente deve ritenersi fondata.
Come ha esattamente rilevato la difesa del comune, i certificati del direttore dei lavori, sui quali l'impresa appaltatrice ha fondato la domanda diretta al pagamento del compenso revisionale, non sono atti riferibili agli organi cui compete la formazione e l'esternazione della volontà dell'ente nella materia de qua, per cui gli stessi non possono essere considerati come atti o comportamenti idonei ad essere qualificati come riconoscimento formale o implicito del diritto alla revisione.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite 19 marzo 1999, n. 165, richiamata nel ricorso, i compiti del direttore dei lavori attengono in modo esclusivo all'accettazione dei materiali e alla vigilanza sulla buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed alle prescrizioni tecniche, nonché alla formulazione di proposte e di relazioni sui temi predetti (articoli 3, 13, 14, 21, 22, 62, 63, 65 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350). In ogni caso, l'enunciazione dell'importo che dovrebbe essere attribuito all'appaltatore a titolo di revisione prezzi non costituisce riconoscimento di tale diritto, in quanto non esprime in alcun modo l'esercizio in senso affermativo del potere discrezionale dell'amministrazione appaltante in materia.
Come la Corte ha ritenuto nella citata decisione, l'atto di riconoscimento deve provenire dall'organo competente ad emetterlo, escludendosi (in base alla normativa precedente alla riforma sulle autonomie locali introdotta con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e cioè gli articoli 139 e 140 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148) che sia sufficiente una deliberazione assunta dal sindaco o anche dalla giunta comunale in via d'urgenza, ove difetti la ratifica del consiglio comunale. A maggior ragione non può considerarsi atto idoneo di riconoscimento il certificato formato da un organo tecnico cui non compete, in nessun modo, la formazione o l'esternazione della volontà dell'ente, diretta a modificare un regolamento contrattuale che - come nel caso di specie - preveda l'immodificabilità del corrispettivo.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal controricorrente nella memoria non appare pertinente, in quanto nella specie non si discute dell'inserimento del direttore dei lavori nell'organizzazione comunale o dell'esistenza di un rapporto di servizio, ma soltanto della legittimazione di tale figura ad assumere un valido atto di riconoscimento del diritto alla revisione. Escluso, così, che il comune di Casalvecchio Siculo abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, il diritto alla revisione dell'appaltatore, quest'ultimo deve considerarsi portatore di un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure e, in particolare, di quelle svolte nel secondo mezzo, non potendosi porre una questione di decadenza dall'esercizio di un diritto che non è ancora sorto.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata senza rinvio, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002