Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10165
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche nei quali il regolamento contrattuale preveda l'immodificabilità del corrispettivo, la posizione dell'appaltatore - di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando l'amministrazione abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, il diritto dell'appaltatore alla revisione; deve tuttavia trattarsi di riconoscimento proveniente dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà, cioè dall'organo deliberativo dell'ente appaltante, sicché non hanno rilevanza atti o comportamenti parimenti da organi tecnici, come il direttore dei lavori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2002, n. 10165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10165
    Data del deposito : 12 luglio 2002

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