Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SALA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 192/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 10/04/99 R.G.N. 2714/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo profilo ed inammissibilità del secondo profilo del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 21 giugno/3 luglio 1996 n. 478 il Pretore di Bergamo, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di rendita per angioneurosi presentata dal sig. Sala Pietro, perché ha ritenuto il relativo diritto estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il Pretore ha individuato la data della manifestazione della malattia nel 17.12.1991, data degli accertamenti strumentali ai quali il Sala si era sottoposto, e che avevano evidenziato la malattia professionale;
e pertanto il triennio prescrizionale già decorso alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuto il 29.5.1995.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 18 febbraio/10 aprile 1999 n. 192, ha respinto l'appello con cui il Sala, deducendo che lo svolgimento degli esami non dà certezza assoluta della conoscenza della malattia professionale, affermava che questa deve essere collocata, nel caso di specie, alla data della domanda amministrativa, il 7.01.1992, rispetto alla quale il ricorso introduttivo del giudizio risulta tempestivo, e tale da impedire la prescrizione. Ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte in subiecta materia, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul dato storico, non contestato, che l'assicurato, il 17.12.1991, effettuò accertamenti strumentali presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo - Istituto di Medicina del Lavoro, i quali hanno evidenziato una "angioneurosi da strumenti vibranti", e sulla valutazione del ctu di primo grado, secondo cui "nel dicembre 1991, data degli accertamenti strumentali, la malattia era assestata nella percentuale... (individuata) ed era nota al ricorrente, sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista causale cioè come malattia professionale".
Il Tribunale ha esaminato la censura dell'appellante, secondo cui "tale accertamento non venne certo dato all'interessato nel momento in cui venne eseguito, ma venne consegnato o trasmesso allo stesso con la relazione datata 20.12.1991", rilevando che detta diversa data di decorrenza del termine prescrizionale farebbe parimenti ritenere fondata l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla data del ricorso di primo grado (29.05.1995).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Sala, con unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 C.P.C.. L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione
Con unico articolato motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 135 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché 2697 cod.civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili.
In primo luogo per non avere svolto alcuna indagine per verificare quando effettivamente l'assicurato abbia avuto conoscenza degli esami strumentali compiuti il 17.12.1991; assume che per accertare la piena consapevolezza del loro esito, il Tribunale avrebbe dovuto accertare quando tale documento (l'esito degli esami) sarebbe stato spedito e, soprattutto, ricevuto dall'assicurato; tantopiù ove si ponga mente alla prossimità tra data degli esami (17.12.1991) e data di maturazione del termine prescrizionale calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (29.5.1995), che sarebbe venuto a scadere (tre anni e 150 giorni) il 31.12.1991, considerato altresì il periodo natalizio e festivo che rallenta le attività sanitarie e postali in genere.
In secondo luogo lamenta che il Tribunale non abbia fatto applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte che ritiene il termine prescrizionale di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 utilmente interrotto da atti diversi dall'azione giudiziaria;
nella specie il termine sarebbe stato validamente interrotto dalla domanda amministrativa presentata il 7.1.1992. Nella memoria autorizzata ha confortato questo secondo profilo con la invocazione della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte 16/11/1999 n. 783, la quale, dirimendo il contrasto, ha avvalorato l'indirizzo giurisprudenziale, allora minoritario, invocato dal ricorrente.
Le due censure, da esaminare come distinti motivi di ricorso, sono, la prima, infondata, e la seconda inammissibile.
La ben nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla prescrizione per cui è causa si può riassumere nei seguenti principi: a) il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente deve essere individuato, a seguito della sent. n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale, con riferimento al momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della conoscibilità da parte dell'assicurato dei predetti requisiti ed anche del grado invalidante utile secondo la legge a supportare la pretesa (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico di postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato, in rapporto ai profili tecnopatici ed al raggiungimento della misura minima indennizzabile); fermo restando che la consapevolezza, da parte dell'assicurato, della ricorrenza di tali elementi e, in particolare, dell'incidenza sull'attitudine lavorativa, si presume sussistere alla data della domanda amministrativa di rendita, dalla quale pertanto decorre il termine prescrizionale, a meno che l'interessato non adduca e, in caso di contestazione, dimostri che in quel momento l'inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto alla rendita, ovvero, ed in senso contrario, che l'I.N.A.I.L., eccependo la prescrizione, provi che l'assicurato aveva consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa (Cass. sent. n. 9388 del 11/07/2001; n. 9563 del 13/07/2001; 4916/1997; 726/1999); b) l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico (Cass. 9563/2001 cit.; Cass. 29/09/1998 n. 9728); c) l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 20/3/1999 n. 2631). Ciò posto, è corretta la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'onere probatorio dell'Inail risulta assolto con il riferimento agli esami strumentali, di data certa, il cui espletamento non è contestato, attestanti l'angioneurosi professionale. Infatti, ove il lavoratore infortunato richieda accertamenti diagnostici per accertare l'esistenza di una malattia professionale, si deve presumere che lo stesso abbia avuto conoscenza del loro risultato, a seconda del tipo di esami, o al momento del loro espletamento oppure nei giorni immediatamente successivi, secondo la regola di comune esperienza per la quale il soggetto richiedente esami diagnostici si premura di conoscerne l'esito;
compete viceversa a quest'ultimo, che eccepisca di non averne avuto conoscenza, o di averne avuto conoscenza in data ritardata rispetto al congruo periodo necessario secondo la comune esperienza per ritirare gli esami e sottoporli alla valutazione del proprio medico, fornire la relativa prova. (cfr, per qualche analogia, Cass. 20/3/1999 n. 2631 cit. secondo cui il possesso che l'assicurato abbia della certificazione medica (utilizzata in giudizio) è possesso (quale normale conoscibilità) delle informazioni in essa contenute, in considerazione della natura e funzione degli atti di cui si tratta, formati su richiesta dell'interessato e a seguito di esami cui egli si sottopone consapevolmente). In fondo, a tale regola si è attenuto anche il ctu, sulla cui valutazione il Tribunale ha fondato la decisione, il quale ha affermato che il Sala era divenuto consapevole della malattia, sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista causale cioè come malattia professionale, nel mese di dicembre 1991 (e non precisamente al 17.12.1991). Ciò posto, non giova al ricorrente dedurre che nel periodo natalizio le attività sanitarie e postali sono ingolfate e rallentate, perché la sentenza impugnata ha basato la propria decisione anche sull'ammissione dello stesso ricorrente, contenuta nel motivo di gravame, secondo cui "tale accertamento non venne certo dato all'interessato nel momento in cui venne eseguito, ma venne consegnato o trasmesso allo stesso con la relazione datata 20.12.1991"; il che costituisce un accertamento di fatto non sconfessato, e pertanto insuperabile in questa sede di legittimità. Con la seconda censura il ricorrente solleva la questione della natura della prescrizione prevista dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e della sua soggezione agli atti interruttivi comuni di cui all'art. 2943 c.c. (Cass. Sez.Un. 783/1999), per dedurre che, anche ad ammettere la piena consapevolezza alla data degli esami (17.12.1991, o nei giorni immediatamente successivi, per quanto supra), la domanda amministrativa presentata il 7.1.1992 costituisce valido atto interruttivo del termine prescrizionale già iniziato a decorrere, sicché il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 29.5.1995 risulta tempestivo, calcolando il termine cumulato dell'art. 112 e 111 d.P.R. giugno 1965 n. 1124 (tre anni e 150 giorni).
La censura è inammissibile, perché proposta per la prima volta in Cassazione.
Infatti l'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una controeccezione, mirante a paralizzare l'eccezione avversaria;
essa deve quindi essere eccepita dalla parte interessata nei modi di rito e a tempo debito, e la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (Cass. n. 10526 del 25/10/1997; Cass. 7 dicembre 1996 n. 10904; Cass. 1^ aprile 1994 n. 3179); pertanto, anche se è pacifica in causa la data della domanda amministrativa, ritiene il Collegio che il suo valore interruttivo non possa essere fatto valere per la prima volta o essere rilevato d'ufficio da questa Corte, costituendo l'oggetto di una controeccezione in senso proprio (art. 2938 cod.civ.). Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il primo motivo, inammissibile il secondo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 20 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002