Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
03 AULA "B" 0 42 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 24708/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Sergio Presidente Mattone Cron. 9680 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Alessandro De Renzis Consigliere Ud. 14 gen- Consigliere Cataldi Dott. Grazia naio 2003 De Matteis Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrente -
contro
AT VI in qualità di erede di TT LU, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima 31, presso l'avv. Giuseppe Maccarrone che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente 158 avverso la sentenza n. 25817, decisa il giorno 3 marzo 1999 e pub- blicata il giorno B dicembre 1999, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 72111/94 e 46048/95 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; dato atto che nessuno tra i difensori ha chiesto di esser sentito malgrado rituale avviso;
letta la requisitoria del P.M. che, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale Dott. Marco Pivetti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale per il giudizio di cassazione, co- me richiesto all'art. 370 cpc, atteso che nell'intestazione dell'atto si richiama la procura a margine della memoria di costi- tuzione nel giudizio di appello. sentenza l'appello, tempestivamente depositatoCon la denunciata in data 14 ottobre 1994, è stato dichiarato improcedibile senza ordinare la rinnovazione della notifica, della quale manca la pro- va. Il ricorso appare manifestamente fondato, come ben rileva nella requisitoria scritta il Procuratore Generale. Invero "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 2 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice "ad quem"; tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conse- guenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza - giuridica o della notificazione del ricorso e del decreto di fissa- di fatto - zione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazio- ne (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vi- zio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegna- re allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discus- sione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fis- sazione della nuova udienza" (Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9331, conf. Cass. sez. un., 29 luglio 1996 n. 6841). Non vi sono ragioni per porre in discussione tale orientamento, cui più volte questa Sezione Lavoro si è uniformata, atteso che le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza attengono alla di- stinzione tra notifica nulla e notifica inesistente e non tengono conto del particolare regime dell'atto introduttivo del processo nel rito lavoro Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si individua come in di- spositivo, per la regolarizzazione del contraddittorio nei termini indicati nelle sentenze sopra richiamate e quindi per la pronunzia sull'appello avverso la sentenza di primo grado. Lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di le- 3 1 I A 0 D 3 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N ' A B S L E 3 I L P E 7 D S - D I gittimità. 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M
P.Q.M.
I I D G A E G A , E O D O L T La Corte R E T T I T A S R I N I L E G L D S Dichiara inammissibile il c E E ontroricorso. E R O P Accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata s e rinvia anche per entenza le spese alla Corte d'Appello di L'Aquila. Roma, 14 gennaio 2003 IL CONSIGLIERE ESTENSORE прегріс майон IL PRESIDENTE Alberto Jen IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 MAR. 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo 4