Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. CASS** 5 6 6 1 0 1 LA DŔTE E Oggetto BEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 7792/98 Consigliere Cron.12223 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Ettore MERCURIO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 07/02/01 Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig IL SOLE 24 ORE -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in per diritti L.3000 18 APR. 2001 persona del legale IL CANCELLIERErappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO DOLCIARIA CAMUNA DI CHIAPPINI M.PIA e C s.n.c. e FALLIMENTO SOCI CHIAPPINI M. PIA e CHIAPPINI2001 652 SANDRA;
-1- intimati avversO la sentenza n. 2771/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/12/97 R.G.N. 1426/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Brescia la società Dolciaria Camuna di IA AR IA e C. snc, nonché IA AR IA e IA SA in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante la loro condanna al pagamento all'Inps della somma di lire 78.758.978 relativa - per quanto ancora interessa in questa sede - ai maggiori contributi e sanzioni aggiuntive relative alla posizione di un lavoratore che era stato retribuito come apprendista oltre il termine di durata dell'apprendistato previsto dal CCNL;
gli opponenti deducevano al riguardo, di non essere tenuti all'applicazione della contrattazione collettiva. Costituitosi l'Inps, il Pretore, con la sentenza n.2327 del 1995, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Sull'appello dell'Inps, ed nel contraddittorio con il Fallimento intervenuto nelle more, la statuizione di primo grado sul punto veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 3 dicembre 1997, che la riformava solo in relazione alla condanna di pagamento all'Inps di somme non contestate. Il W Tribunale -premesso che il riferimento effettuato dalle leggi n. 25 del 1955 e n. 56 del 1987 alla durata dell'apprendistato fissata dal contratto collettivo, opera solo nel caso che il datore sia tenuto alla applicazione della contrattazione collettiva - affermava che la ricezione di fatto della medesima contrattazione poteva essere dimostrata solo dalla sistematica applicazione di una serie di istituti normativi di derivazione collettiva, altrimenti non operanti, tale per cui il mancato rispetto del termine di durata dell'apprendistato si atteggi come vera e propria inadempienza;
viceversa la prova della ricezione di fatto non poteva desumersi dalla erogazione dei minimi contrattuali, in quanto obbligatori ex art. 36 Costituzione, né dall'applicazione di istituti di derivazione legale quali ferie e malattia, e neppure da elementi di applicazione ormai generalizzata quali l'orario di lavoro settimanale di quaranta ore e la tredicesima mensilità. Né si poteva ritenere che il datore di lavoro, avendo dichiarato in sede di ispezione di aver applicato il CCNL del settore alimentaristi e di avere corrisposto ai dipendenti le retribuzioni vi previste, avesse inteso riconoscere l'avvenuta applicazione degli istituti di carattere normativo del CCNL, essendo quelle dichiarazioni finalizzate alla fruizione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Le controparti sono rimaste intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione delle legge 31 luglio 1986 n. 440, 29 febbraio 1988 n. 88, 7 dicembre 1989 n. 389 e successive modifiche, nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso l'obbligo di applicazione della minore durata dell'apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva, la quale invece avrebbe dovuto ritenersi cogente dal momento che la società aveva dato esecuzione agli accordi di categoria e comunque vi era obbligata, avendo dichiarato di assicurare i minimi retributivi al fine di usufruire della fiscalizzazione, ed avendo poi effettivamente usufruito di detto beneficio. La normativa in tema di fiscalizzazione conterrebbe infatti riferimenti letterali e logici per ritenere che il predetto beneficio spetti solo ai datori che si assumano tutti gli onere economici derivanti dalla contrattazione collettiva, ivi compresi i termini per il periodo di apprendistato. Peraltro, poiché l'Inps può chiedere, per coloro che hanno compiuto il periodo massimo di apprendistato, la contribuzione dovuta ai lavoratori ordinari e non quella inferiore propria degli apprendisti, la dichiarazione di responsabilità resa dal datore per ottenere la fiscalizzazione, configurerebbe un contratto a favore di terzo e quindi genererebbe un obbligo nei confronti dei lavoratori. Il motivo e' privo di fondamento. In punto di fatto e' stato incensurabilmente accertato che la società, pur non avendo mai aderito alla associazione di categoria e pur non avendo mai espressamente riconosciuto, nei rapporti con i propri dipendenti, il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, ha dichiarato all'Inps in sede ispettiva di avere applicato ai propri dipendenti, per la parte retributiva, il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro. Per questa ragione ha ritenuto di dover usufruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Dal canto suo, l'ente previdenziale, avendo appurato, a seguito di un accertamento ispettivo che per un lavoratore era stato superato il termine massimo di durata dell'apprendistato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e che, per conseguenza, nel periodo successivo al dipendente avente (ancora) la qualifica di apprendista era stato elargito il trattamento retributivo proprio di tale qualifica e non quello dell'operaio, ha ritenuto che il beneficio della fiscalizzazione non fosse dovuto. Occorre quindi decidere se, per beneficiare della fiscalizzazione, il datore di lavoro debba osservare il termine dell'apprendistato previsto dal contratto collettivo, ancorché alla sua applicazione non sia astretto. In relazione alla fattispecie che viene all'esame della Corte, ossia al periodo 1.8.87/31.7.91 ratione temporis vanno applicate le disposizioni contenute nel d.l. 3 luglio 1986 n. 328, convertito in 1. 31 luglio 1986 n. 400 nonché nel d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in 1. 7 dicembre 1989 n. 389, L'art. 3, primo comma lett. c), del d.l. luglio 1986 n. 328, convertito in 1.31 luglio 1986 n. 400, ha previsto l'esclusione dei benefici, disposti a favore delle imprese indicate nell'art. 1 della legge n. 782 del 1980, per i lavoratori "che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali". In seguito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 6, commi primo lett. a) e nono lett. c), del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in 1. 7 dicembre 1989 n. 389, il beneficio della fiscalizzazione e' stato accordato nell'ipotesi di retribuzione non inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". La materia dell'apprendistato e' stata regolata dalle disposizioni di legge succedutesi nel tempo, che hanno fatto riferimento, quanto alla durata massima del rapporto instaurato fra le parti, (anche) ai contratti collettivi di categoria. In particolare, l'art. 7 della 1. 19 gennaio 1955 n. 25 aveva disposto W che "l'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella che sara' stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potra' superare i cinque anni". L'art. 2 della 1. 28 febbraio 1987 n. 56 aveva previsto che "per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'eta' dei lavoratori. La durata dell'apprendistato non puo' essere superiore a cinque anni". Le Sezioni unite con la sentenza del 21 luglio 1999 n. 486, cui integralmente si aderisce, hanno rilevato che le numerose disposizioni di legge che nel tempo sono state emanate per regolare la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, si è fatto riferimento: a) dapprima alla applicazione dei contratti collettivi (art. 2 della legge 8 agosto 1977 n. 573); b) poi ai trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria (art. 4 della 1. 5 agosto 1978 n. 502) ; c) successivamente ai trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria (art. 1 della 1. 28 novembre 1980 n. 782); d) in un tempo ancora successivo alle retribuzioni rapportate a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali (art. 3, primo comma lett. e, d.l. 3 luglio 1986 n. 328, convertito in 1. 31 luglio 1986 n. 400); e) infine, al compenso ricevuto dai lavoratori in misura non inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale (art. 1, primo comma d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in 1. 7 dicembre 1989 n. 389). In considerazione di tale evoluzione le Sezioni unite hanno evidenziato che il ha legislatore, a modifica della sua iniziale determinazione, abbia poi inteso distinguere fra trattamenti economici, e trattamenti normativi previsti dai ha contratti collettivi nazionali di lavoro e abbia, quindi, stabilito che il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali potesse conseguire anche dalla sola applicazione dei trattamenti economici, in questi dovendo essere compresi gli adeguamenti automatici esclusivamente derivanti dal decorso del tempo. Sintomatica e', in proposito, la circostanza che dal riferimento fatto nei primi due provvedimenti di legge, puramente e semplicemente, alla applicazione "dei contratti collettivi di categoria" e al "trattamento", senz'altra aggiunta, siano stati poi menzionati solamente i "trattamenti economici" e, in maniera ancora piu' esplicita, le "retribuzioni" previste dai suddetti contratti collettivi. La citata pronunzia ha sottolineato che l'apprendistato integra una particolare figura di rapporto di lavoro subordinato, dal momento che sul datore di lavoro grava, oltre all'obbligo di elargire la retribuzione e di provvedere agli dettate dal codice civile e dalle leggi adempimenti contemplati dalle norme speciali a tutela del lavoratore, anche quello, specifico, di impartire all'apprendista una adeguata istruzione professionale. Da cio' derivano le seguenti conseguenze: a) la permanenza del lavoratore, anche dopo la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi (ma entro il termine massimo previsto dalla legge), nella qualifica di apprendista, con una retribuzione inferiore a quella di un normale operaio, non comporta un vantaggio per il datore di lavoro, dato che il tempo occorrente per l'istruzione professionale riduce il periodo giornaliero dell'attivita' lavorativa prestata dal dipendente (la quale, oltre tutto, deve essere svolta sotto la continua sorveglianza e l'assistenza del datore di lavoro o di soggetti all'uopo incaricati;
b) se e' vero che occorre tenere conto della uniformita' del costo del lavoro fra tutte le imprese che usufruiscono del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, e' altrettanto vero che tale uniformita' va riferita a costi comparabili, derivanti dagli adeguamenti automatici correlati al N solo decorso del tempo e non a quelli derivanti dal mutamento del contenuto del rapporto di lavoro (e, quindi, della obbligazione lavorativa, determinata dalla acquisizione della qualifica di operaio dopo il tempo di permanenza in un diverso regime). Non si puo' parlare di ingiustificato trattamento a favore di alcune imprese e in danno di altre, essendo sufficiente al riguardo considerare che il datore di lavoro riceve dall'apprendista una prestazione qualitativamente e quantitativamente inferiore a quella che otterrebbe con il passaggio del lavoratore alla diversa categoria e, inoltre, che lo stesso datore di lavoro, in aggiunta alla retribuzione, e' tenuto ad elargire all'apprendista l'istruzione professionale. Deve quindi concludersi che nella formulazione letterale delle varie norme che si sono succedute nel tempo alla fine e' stato fatto riferimento solamente al "trattamento economico" e "alle retribuzioni", per escludere, con cio' stesso, qualsiasi possibilita' di confusione con il piu' ampio concetto di trattamento normativo, e che, quindi, la fiscalizzazione spetta anche in caso di prolungamento dell'apprendistato oltre il termine previsto dal contratto collettivo. Infine è infondato il rilievo dell'Istituto per cui la dichiarazione di responsabilità resa dal datore per usufruire della fiscalizzazione configurerebbe un contratto a favore di terzo, e cioè del lavoratore, poiché quest'ultimo, essendo estraneo al rapporto contributivo intercorrente tra datore ed istituto previdenziale, non potrebbe mai incidere sulla misura dell'obbligo di contribuzione. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese poiché la controparte è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Толга ва гиге bea ten peglerin Sall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 APR. 2001 oggi IL CANCELLERE I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A . D E L P N A L S T E I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A I E D E , A E G O T O G R N T T E E T IS L I S R G E I E A D R L L O E D