Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 1125
CASS
Sentenza 23 febbraio 1998

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Perché si possa procedere alla rimessione di un procedimento occorre che gli elementi in base ai quali si ritiene sussistente una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. Ed invero, dato il carattere eccezionale di tale istituto - che, costituendo una deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge, è regolato da norme di stretta interpretazione - la turbativa asserita non deve essere solo potenzialmente idonea a produrre pregiudizio al regolare svolgimento del processo, ma deve incidervi diventando un dato effettivamente inquinante, nel senso che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni o timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali e idonei, per la loro gravità, a turbare il corretto svolgimento del giudizio. (Fattispecie relativa al processo per presunte corruzioni di militari della Guardia di Finanza di Milano finalizzate a favorire società del gruppo Fininvest e a consentire preteso occultamento della vera compagine azionaria della società Telepiù).

Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, riemerge a tratti l'impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte cd. imparziale, una volta iniziata l'azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista "in toto" la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria. (Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo).

Commentari2

  • 1Art. 45 c.p.p. Casi di rimessione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2La Corte di cassazione sull'istanza di rimessione per legittimo
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Pubblichiamo, con il commento che segue di G. Romeo, l'ordinanza depositata ieri con la quale la VI Sezione penale della Cassazione ha stabilito che non sono configurabili situazioni idonee a generare sospetto di parzialità dei collegi giudicanti investiti, rispettivamente, del processo n. 5657/11 pendente dinanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano per concussione aggravata e altro, e del processo iscritto ai nn. 22694/01, 6852/05 e 1642/07, pendente in grado di appello dinanzi alla seconda sezione penale della Corte d'appello di Milano, e che pertanto non sono fondate le richieste di rimessione per legittimo sospetto presentate da Silvio Berlusconi con riferimento ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 1125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1125
Data del deposito : 23 febbraio 1998

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