Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 2
Perché si possa procedere alla rimessione di un procedimento occorre che gli elementi in base ai quali si ritiene sussistente una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione. Ed invero, dato il carattere eccezionale di tale istituto - che, costituendo una deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge, è regolato da norme di stretta interpretazione - la turbativa asserita non deve essere solo potenzialmente idonea a produrre pregiudizio al regolare svolgimento del processo, ma deve incidervi diventando un dato effettivamente inquinante, nel senso che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni o timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali e idonei, per la loro gravità, a turbare il corretto svolgimento del giudizio. (Fattispecie relativa al processo per presunte corruzioni di militari della Guardia di Finanza di Milano finalizzate a favorire società del gruppo Fininvest e a consentire preteso occultamento della vera compagine azionaria della società Telepiù).
Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, riemerge a tratti l'impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte cd. imparziale, una volta iniziata l'azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista "in toto" la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria. (Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo).
Commentari • 2
- 1. Art. 45 c.p.p. Casi di rimessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. La Corte di cassazione sull'istanza di rimessione per legittimoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Pubblichiamo, con il commento che segue di G. Romeo, l'ordinanza depositata ieri con la quale la VI Sezione penale della Cassazione ha stabilito che non sono configurabili situazioni idonee a generare sospetto di parzialità dei collegi giudicanti investiti, rispettivamente, del processo n. 5657/11 pendente dinanzi alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano per concussione aggravata e altro, e del processo iscritto ai nn. 22694/01, 6852/05 e 1642/07, pendente in grado di appello dinanzi alla seconda sezione penale della Corte d'appello di Milano, e che pertanto non sono fondate le richieste di rimessione per legittimo sospetto presentate da Silvio Berlusconi con riferimento ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23/02/1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere N. 1125
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 46622/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta di rimessione proposta da
1) LU VI NEL PROC. PEN. C/ n. il N. N. 1999
2) CE NI n. il N. N. 1999
3) LU LO n. il N. N. 1999
4) RU MA n. il N. N. 1999
5) PO GI n. il N. N. 1999
6) OC FR n. il N. N. 1999
7) SC SA n. il N. N. 1999
8) OT AL n. il N. N. 1999
9) IP IN n. il N. N. 1999
nel procedimento pendente presso il
TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mario PERSIANI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile la richiesta di rimessione. uditi i difensori Avv.ti: Ennio Amodio e Giuseppe De Luca per NI VI e Oreste Dominioni per NI PA. OSSERVA
I. VI NI ha presentato richiesta di rimessione del procedimento penale che si sta svolgendo contro di lui ed altri davanti il tribunale di Milano, Sezione VII penale, per quattro episodi di corruzione ricollegati a verifiche e indagini effettuate a suo tempo dalla Guardia di Finanza, lamentando che la situazione ambientale nella quale si svolge il procedimento appare obiettivamente idonea a sconvolgere l'ordine processuale che lo Stato assicura nell'esercizio della giurisdizione, in quanto alcune iniziative assunte dagli organi dell'accusa sono suscettibili di produrre riflessi negativi sulla serenità e correttezza del giudizio, perché pregiudizievoli, da un lato, della libera determinazione delle persone che partecipano al processo e, dall'altro, della genuinità e della attendibilità dei risultati che l'ordinamento giuridico si prefigge di conseguire per mezzo del processo.
Secondo il richiedente, in particolare, il tribunale, su richiesta del P.M. e nonostante l'opposizione delle difese, ha ammesso tra le prove orali di accusa la testimonianza di due ex sottufficiali di polizia giudiziaria, EL IA e IO ER, nonché di due giornalisti, IA Di EO e NA NT, dando ingresso in questo modo a temi di prova del tutto estranei all'oggetto del processo a suo carico. IA e ER risulterebbero infatti indagati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia per calunnia e diffamazione in danno dei magistrati del pool milanese e, in particolare, proprio di uno dei PM, del processo de quo, il dottor Piercamillo Davigo, il quale, tra l'altro, avrebbe posto alcune domande fortemente suggestive al dottor Di EO, dando vita ad una sorta di "processo nel processo", caratterizzato dall'intreccio e dalla sovrapposizione del ruolo di P.M. con quello di persona offesa dal reato di calunnia. Questo modus procedendi sarebbe stato consentito dal tribunale, il quale, dando la possibilità al P.M. di svolgere un esame diretto "causa propria", ha mostrato così di ritenere ammissibile che la pubblica accusa del dibattimento sia legittimata a provare non solo il fatto dedotto nell'imputazione (corruzione), ma anche un fatto diverso, commesso in danno di rappresentanti dell'ufficio del P.M. (la calunnia su cui sta indagando l'A.G. di Brescia), favorendo la precostituzione di prove da utilizzare poi in questo secondo procedimento.
La libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo sarebbe stata inoltre pregiudicata dalla veste di testimone con la quale il tribunale ha sentito il giornalista Di EO, prosciolto dall'imputazione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale perché estinto il reato per oblazione, in relazione alla anticipata pubblicazione sul quotidiano "Corriere della Sera" della informazione di garanzia notificata a suo tempo al richiedente, quando il NI presiedeva, come Presidente del Consiglio dei Ministri, il vertice internazionale di Napoli sulla criminalità organizzata. In spregio della tesi della incompatibilità tra la qualifica di testimone e quella di imputato di reato connesso che - ai sensi dell'ari. 197 comma 1 lett. a) c.p.p. - non si perde per effetto di una sentenza di proscioglimento, il tribunale avrebbe costretto il Di EO a rendere una testimonianza anomala su circostanze estranee all'oggetto del processo. Il concreto pericolo che l'esito del procedimento pendente davanti al tribunale di Milano risulti deviato emergerebbe, sempre secondo il richiedente, anche dalla circostanza che i magistrati della procura milanese che sostengono l'accusa nel procedimento a suo carico avevano di recente promosso un'azione civile di risarcimento danni nei confronti della società editrice ON, per la pubblicazione di un libro di GI HN ("Attentato al Governo NI") distribuito dal settimanale "Panorama" e ritenuto lesivo della loro reputazione. Sullo sfondo del giudizio in corso sì staglierebbero quindi interessi particolaristici del tutto avulsi dall'interesse generale alla osservanza della legge, creando un clima di esacerbata contrapposizione tra le parti che rischia di condizionare in sede penale l'accertamento di fatti che formano oggetto di una causa civile.
Da ultimo, il richiedente si duole della situazione insostenibile determinatasì sotto il profilo difensivo dall'infittirsi di iniziative giudiziarie nei suoi confronti da parte della procura milanese, evidenziando come pendano attualmente davanti all'A.G. di Milano ben undici procedimenti penali a suo carico, ad alcuni dei quali sarebbe stato impressa una inusuale velocità di tempi processuali, che non troverebbe riscontro in nessuna altra sede giudiziaria del Paese.
II. La richiesta di rimessione è corredata da una nota contenente alcuni rilievi del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, che contesta il merito della richiesta, ribadendo la specifica attinenza dei mezzi di prova addotti al processo in corso, la legittimità di iniziative del P.M. anche quando sono in gioco fatti che possono coinvolgere profili di danno a suo carico, la possibilità di contestare con mezzi normativamente previsti l'eventuale erroneità della posizione assunta nel processo dal teste Di EO, la palmare falsità della generalità delle affermazioni contenute nel libro del HN pubblicato da ON, compresa quella di aver destinato tutte o gran parte delle risorse della procura milanese ad investigare nei confronti del NI. III. Il 16 febbraio 1998, i difensori del NI hanno presentato una memoria difensiva, corredata da ampia documentazione, nella quale in parte sono ripetute in modo più ampio ed articolato le argomentazioni svolte nella richiesta di rimessione e in parte sono affrontati e sviluppati temi nuovi, intesi a dimostrare l'idoneità delle iniziative degli organi dell'accusa ad assurgere a fattore inquinante della libertà di determinazione dei soggetti del processo.
Nella memoria si sottolinea in particolare che la richiesta si muove su un triplice piano: la causa generatrice della turbativa, connotata dall'esercizio di una azione penale azzardata e sine causa, dall'avere i pubblici ministeri cumulato la posizione "anfibia" di accusatori e persone offese dal reato di calunnia in relazione agli stessi fatti oggetto del presente processo penale, nonché dall'aver assunto il ruolo di attori in un processo civile per danni intentato nei confronti dell'imputato NI;
gli effetti inquinanti manifestatisi nella forma di coazione psichica dei testimoni, avendo il tribunale autorizzato il pubblico ministero a svolgere un esame dibattimentale in causa propria e su temi manifestamente irrilevanti;
il comportamento decisorio del tribunale di Milano, che attesta l'esistenza di un condizionamento psicologico nei confronti degli organi del pubblico ministero, sia per quanto riguarda le questioni strettamente processuali, sia per ciò che attiene alla ammissione delle prove.
Nel ripercorrere la genesi e le varie fasi di svolgimento del procedimento penale ormai giunto alla vigilia della decisione di merito, la difesa di NI rileva come i magistrati della procura milanese abbiano agito contro l'imputato in un clima di contrapposizione ad personam, coltivando un'azione penale nata per fini estranei alla repressione dei fatti di reato, serbando un atteggiamento patologico che va ricondotto anche all'anomalo interesse personale che essi nutrono rispetto all'esito del procedimento.
Tra i motivi nuovi dedotti viene segnalata la prospettazione arbitraria dell'azione penale per falsa testimonianza nei confronti di alcuni testimoni esaminati nel corso del processo (Brambilla, Querci, Formica), difettando riscontri materiali di tale falsità ed apparendo il comportamento prevaricatore dall'accusa un atto meramente strumentale alla necessità di puntellare in maniera più efficace il traballante impianto accusatorio. Come pure viene censurata la non comune accelerazione impressa ai ritmi di udienza insieme a una serie di provvedimenti del tribunale, univocamente di segno sfavorevole alla difesa degli imputati e sintomatici di una adesione preconcetta del giudice alle tesi accusatorie. IV. Si deve rilevare innanzi tutto che la richiesta di spostare ad altra sede giudiziaria il processo attualmente pendente davanti al tribunale di Milano, Sezione VII penale, nei confronti di NI ed altri per presunte corruzioni di militari della Guardia di Finanza che sarebbero state consumate, da un lato, al fine di favorire società del gruppo Fininvest sottoposte a verifiche fiscali (ON, Mediolanum, Videotime) e, dall'altro lato, allo scopo di occultare la vera compagine azionaria della società Telepiù, è stata motivata con l'espresso riferimento alla situazione di fatto venutasi a determinare in quella città, per effetto della iniziativa azzardata e della posizione anomala assunta dai magistrati della pubblica accusa, sotto il profilo del pregiudizio recato alla libera determinazione dei testimoni e della turbativa della serenità del collegio giudicante.
Da qui la necessità di stabilire, in via preliminare, quali sono i criteri ai quali la Corte di Cassazione deve ispirarsi nella valutazione dei fatti e delle circostanze dedotte dal richiedente. Secondo una corretta ricostruzione storica dell'istituto ed una esauriente ed ormai consolidata interpretazione del contenuto e dei limiti dell'art. 45 c.p.p., in tanto la Corte di Cassazione deve disporre la rimessione di un processo, in quanto possa riconoscere, sulla base delle risultanze di cui dispone, di trovarsi di fronte ad una grave situazione locale che, pregiudicando la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, renda inevitabile la traslatio iudicii, mancando altre possibilità per rimuovere le cause o gli effetti degli inconvenienti accertati.
L'art. 45 c.p.p. chiarisce infatti che le "gravi" situazioni che legittimano la rimessione debbono essere, prima di tutto, di carattere "locale", cioè esterne al processo, dovendo riconnettersi all'"ambiente" circostante la sede dell'organo giudicante e quindi risultare da particolari anomalie del contesto locale, tali da influire negativamente sul corretto esercizio della giurisdizione. Ne deriva che deve ritenersi escluso che lo spostamento di competenza possa farsi dipendere da ragioni di tipo soggettivo riguardanti i protagonisti del processo, come avveniva in passato per effetto dell'interpretazione suggerita dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del vecchio codice.
Come ha evidenziato un'autorevole dottrina, la norma dell'art.45 c.p.p. esige, in buona sostanza, la verifica di uno stretto collegamento tra "gravi situazioni" legate al territorio (si ripete, estranee alla dinamica degli sviluppi del procedimento) e il "pregiudizio" lamentato quale fonte di inquinamento processuale, che pertanto si colloca all'interno della fattispecie come un necessario posterius rispetto a quelle "situazioni locali". Le quali, secondo una consolidata tradizione interpretativa, ampiamente ripresa dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte riguardo al codice di rito vigente, possono trarre origine soltanto da "obiettive e provate circostanze ambientali, estranee alla dialettica processuale e concretamente idonee, nella loro sintomatica abnormità, a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che debbono partecipare al processo" (Cass., Sez. I, 12 ottobre 1995, n. 2259, Massimano, in Cass. pen. mass. ann., 1996, 1249; Id., 16 ottobre 1996, Berlioz, in C.E.D. Cass., n. 207108). Tali situazioni, nella loro "abnormità", devono "riferirsi all'ambiente nel quale si inserisce l'intervento giurisdizionale", investendo "l'organo giurisdizionale nel suo complesso" (Cass., Sez, I, 11 ottobre 1991, Randazzo, in Giur. it., 1992, II, 484), e quindi postulano un effettivo "nesso tra ambiente giudiziario e quello generale creatosi in relazione ad una determinata vicenda giudiziaria (Cass., Sez. I, 11 febbraio 1993, Pandolfo, in Cass. pen. mass. ann., 1994, 1551): un nesso da riscontrarsi sulla scorta di fattori locali 'certamente idonei a fuorviare la correttezza o la serenita' del giudizio"(Cass., Sez. I, 15 febbraio 1993, Della Corte, in Cass. pen. mass. ann., 1994, 1549).
Ai fini della rimessione, occorre, dunque, verificare la sussistenza di un ben definito "nesso ambientale" tra le accertate "situazioni locali" e gli effetti pregiudizievoli da esse prodotte sulla necessaria serenità ed autonomia di decisione del giudice. Occorre dimostrare, schematizzando al massimo, la presenza nel luogo del giudizio di una grave situazione inquinante radicata nel territorio "fuori" del quadro processuale e destinata a proiettarsi in chiave perturbatrice "dentro" il processo, attraverso le diverse figure di "pregiudizio" rilevanti indicate nell'art. 45 c.p.p. Perché si possa procedere alla rimessione di un procedimento, insomma, occorre che gli elementi in base ai quali si ritiene sussistente una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali consistano in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio: deve trattarsi in particolare di elementi tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sulla imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione e non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Cass., Sez. I, 9 novembre 1995, n. 47821, Galli). Perché si possa applicare nel caso di specie la traslatio iudicii, occorrerebbe dimostrare che sia fondato un rischio di "prevenzione mentale" di tutti i giudici del tribunale di Milano, e che tale rischio, investendo l'intero organo giudicante del capoluogo lombardo, non sia altrimenti eliminabile con gli strumenti che la legge prevede (primo tra gli altri, la sostituzione del collegio). E ciò indipendentemente da quello che si dirà più avanti sul ruolo e le funzioni del P.M., che si sottrae a qualsiasi regime di incompatibilità.
L'attuale disciplina della rimessione, sostituendo il riferimento al "legittimo sospetto" contenuto nell'art. 55 del codice abrogato con quello alle "situazioni locali" che turbano "la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo", ha inteso infatti razionalizzare la formula tradizionale, sforzandosi di restringere l'area di potenziale espansività di una locuzione altrimenti assai elastica, suscettibile delle più ampie letture. Ai "gravi motivi di ordine pubblico" e al "legittimo sospetto", indicati dall'art. 55 c.p.p. abr. quali condizioni per lo spostamento della competenza, è stata sostituita la più articolata dizione dell'art. 45 c.p.p., che, grazie alla descrizione specifica dei vari elementi della fattispecie ("quando la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili"), contribuisce a soddisfare meglio del passato quella esigenza di oggettività dei presupposti della rimessione che costituisce una delle più valide garanzie contro il rischio di arbitrarie sottrazioni del processo al giudice territorialmente precostituito per legge.
La sparizione del riferimento al "legittimo sospetto", mentre chiarisce che non è solo l'operato del giudice ad essere tutelato dall'istituto, ma anche quello delle altre persone chiamate a collaborare con l'amministrazione della giustizia, esclude che la libertà di determinazione del giudice possa essere confusa con la sua imparzialità e serenità, secondo il modello suggerito dalla giurisprudenza meno recente. La più rigorosa formula prescelta dal legislatore porta ad escludere che si possa far luogo a rimessione ove si temano meri condizionamenti di tipo "psicologico" in capo al giudice, occorrendo che le cause giustificative della traslatio iudicii vengano ricercate soltanto nella più ristretta area delle vere e proprie pressionì sull'organo giudicante, quale destinatario finale dell'obbligo di imparzialità (Cass., Sez. V, 9 novembre 1995, n. 2560, Cerciello e altri), Allo stesso modo, dato il carattere eccezionale dell'istituto - che, costituendo una deroga alla competenza territoriale del giudice naturale precostituito per legge, è regolato da norme che postulano un criterio di stretta interpretazione nella verifica della sussistenza in concreto delle ipotesi di rimessione delineate dalla legge, da intendersi come tassative per gli evidenti riflessi di ordine costituzionale (Corte cost., 27 aprile 1963, n. 50, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1963, 624) - la turbativa non deve essere solo potenzialmente idonea a produrre pregiudizio sul regolare svolgimento del processo e sulla serena formazione della decisione giurisdizionale, ma deve incidervi diventando un dato effettivamente inquinante, nel senso che le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire soltanto la proiezione di generiche preoccupazioni o timori che non consentono di ipotizzare la sussistenza di fatti reali, collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il corretto svolgimento del giudizio (Cass., Sez. I, 5 luglio 1995, Altissimo;
Id., Sez. I, 13 ottobre 1993, Fabbri, in Arch. n. proc. pen., 1994, 253; Id., Sez. I, 27 settembre 1993, Baietta). Ciò posto, l'analitica esposizione dei motivi sui quali è fondata la richiesta di rimessione consente di affermare che, anche fuori dei casi in cui si finisce per attribuire rilevanza decisiva a evidenti turbamenti di carattere morale che non sono comunque di valenza tale da produrre gli effetti cogenti ed ineluttabili sopra specificati, le censure formulate si limitano a prospettare per un verso comportamenti faziosi e prevaricatori di magistrati della procura della Repubblica di Milano, attribuendo ad essi iniziative non condivise dall'imputato, e per ciò solo irrilevanti, e per altro verso atteggiamenti "patologici", da ricondurre ad un anomalo interesse personale rispetto alla definizione del procedimento de quo, esauritisi però sempre nell'ambito di rapporti intersoggettivi, intrinseci alla dialettica processuale.
Le perplessità prospettate dal richiedente circa un possibile condizionamento di natura psicologica del collegio giudicante nei confronti dei pubblici ministeri milanesi, a parte l'assenza di adeguati e convincenti riscontri sulla influenza negativa di uno stato d'animo di questo tipo ai fini della formazione della prova e di una corretta decisione giurisdizionale, non hanno niente a che vedere con una diffusa situazione ambientale, capace di far venir meno le condizioni di tranquillità e di compostezza che debbono caratterizzare lo svolgimento di ogni processo, in modo che la decisione del giudice avvenga attraverso l'acquisizione di elementi probatori scaturenti da comportamenti dei partecipanti (P.M., difensori, imputati, testi, periti ed altri) alieni da ogni pregiudizio derivante da "gravi situazioni locali". L'orientamento di questa Suprema Corte, maturato con riguardo al codice vigente, è che "gli atti e i comportamenti delle persone che partecipano al processo, essendo estranei alla situazione locale che l'art. 45 c.p.p. prende in considerazione, non possono integrare i presupposti richiesti perché possa disporsi la rimessione" (Cass., Sez. I, 20 settembre 1993, Ricci, in Arch. n. proc. pen., 1994, 253). In particolare, coerentemente con questo indirizzo, è stata esclusa la accoglibilità di una richiesta di rimessione fondata "sul sospetto che le attività già svolte dagli organi giudiziari potrebbero far confluire fattori extraprocessuali anche nelle attività future", in quanto "il sospetto stesso non può proiettarsi sull'attività di un collegio giudicante, cui siano estranei i giudici che svolsero le precedenti attività" (Cass., Sez. I, 11 febbraio 1993, Pandolfo, cit.); come pure è stata esclusa, in analoga prospettiva, con riferimento ad un caso di lamentate "indebite pressioni da parte del pubblico ministero" su un soggetto chiamato a deporre, la "ipotizzabilità di una situazione di soggezione di tutti i giudici di un tribunale ai magistrati della procura della Repubblica insediata presso di esso" (Cass., Sez. I, 20 1 settembre 1993, Bruno, in Arch. n. proc. pen., 1994, 253). Non è la prima volta, del resto, per quel che qui importa più da vicino, che questa Corte abbia ritenuto "fuori luogo" il richiamo ai presupposti dell'art. 45 c.p.p. "quando gli elementi addotti dal richiedente si indirizzano sui titolari degli uffici della procura della Repubblica" e "non sui comportamenti del collegio giudicante" (Cass., Sez. I, 13 ottobre 1994, Fabbri, cit.; Id., Sez. I, 21 aprile 1994, Pahor, in Arch. n. proc. pen., 1994, 711; Id., Sez. I, 1 aprile 1992, Fameli, in Cass. pen. mass. ann., 1993, 1462). Nè può affermarsi il principio per cui deve farsi luogo alla rimessione tutte le volte che esistono le condizioni per l'astensione del pubblico ministero quando questi di tale facoltà, come è avvenuto nel caso di specie, abbia manifestato di non volersì avvalere, perché ciò significherebbe forzare l'istituto della rimessione fino a ravvisarvi una sorta di rimedio utilizzabile anche allo scopo di sottrarre il processo ad un pubblico ministero ritenuto, a torto a o ragione, poco sereno dal punto di vista dell'imputato (Cass., Sez. I, 6 aprile 1993, Baietta, in Cass. pen.mass. ann., 1995, 589). Non può sfuggire che, per questa via, si finirebbe per far dipendere il trasferimento del processo non da una realtà di alterazione ambientale "esterna" e in concreto perturbatrice del suo svolgimento, ma da una situazione esclusivamente riferibile alle relazioni "interne" tra determinati soggetti od organi (pubblico ministero e giudice del dibattimento) operati nel medesimo procedimento, interrompendo così ogni rapporto tra l'autorità giudiziaria inquirente e l'imputato. Dando l'impressione altresì di accreditare l'impiego della rimessione come strumento volto a rimediare in qualche modo alla mancata previsione nel sistema di un congegno di ricusazione del pubblico ministero, tanto più logica in rapporto alla struttura di un processo penale di tipo accusatorio. È comunque significativo osservare che nella Relazione al progetto preliminare, al fine di giustificare perché sia stata ritenuta preferibile la previsione di una semplice "facoltà" di astensione come del resto era già previsto nel codice abrogato, rispetto a quella di un vero e proprio "dovere" deontologico di astensione, difformemente da quanto disposto per il giudice dall'art. 36 c.p.p., è stato affermato, tra l'altro, che l'attuale processo penale "attribuisce al P.M. un ruolo di parte e lo priva di poteri veramente incisivi rispetto all'imputato" (Gazz. uff., 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. ord. n. 2, p. 23). La qualità di parte, sia pure pubblica, del P.M. è stata del resto più volte riaffermata da questa Suprema Corte, osservando che nell'attuale sistema processuale penale il P.M. ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la temuta parzialità del P.M., anche quando si manifesta in comportamenti "ispirati a conflittualità preconcetta e abnorme", è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione (Cass., Sez. V, 18 dicembre 1995, Cerciello, cit.). Non va dimenticato infatti che, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali è tenuto a ricercare "tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato" (art. 358 c.p.p,), riemerge a tratti l'impostazione, che si voleva cancellata nel nuovo codice, tendente ad attribuire al P.M. la veste di "organo di giustizia" o quella ancora più nota, frutto di un evidente bisticcio terminologico, di "parte imparziale" (cfr., per un riferimento in questo senso, Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. cost., 1991, p. 586; Id., 3 giugno 1992, n. 255, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 329), una volta instaurata l'azione penale e iniziata così la fase processuale il rappresentante della pubblica accusa riacquista in foto la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall'unico interesse di veder comprovata l'impostazione accusatoria. Non può pertanto costituire motivo di rimessione il presunto accanimento dell'organo dell'accusa durante l'istruzione dibattimentale, perché questo rientra nella naturale dialettica delle parti all'interno del processo. Anche se talora la contrapposizione accusa-difesa può assumere toni aspri ed esasperati, il "perseguire" del P.M., il suo accanimento accusatorio, l'utilizzo di argomenti provocatori e suggestivi e a volte anche inopportuni, non equivale certo a "perseguitare" e, comunque, non si elimina trasferendo il processo ad un'altra sede giudiziaria, non dipendendo certo la maggiore o minore animosità di un P.M. dal luogo in cui le relative funzioni vengono esercitate. Per le stesse considerazioni, non è la discrezionalità delle scelte nel perseguire l'una o l'altra persona indagata con "vorticosi ritmi" e con "inusuale velocità di tempi" che può far sorgere di per sè il sospetto di una "persecuzione", e tanto meno di una possibile compromissione della serenità e della imparzialità del giudice (Cass., Sez. I, 14 dicembre 1995, Abrate e altrì; Id., Sez. I, 5 luglio 1995, Altissimo, cit.; Id., Sez. I, 20 dicembre 1995, Altissimo). Al P.M. spetta il compito di prender notizia dei reati anche di propria iniziativa (art. 330 c.p.p.) e di svolgere, congiuntamente alla polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie "per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale" (art. 326 c.p.p.), Peraltro, non compete a questa Corte verificare la congruità o la legittimità delle iniziative assunte dalla procura della Repubblica di Milano in relazione alle indagini svolte sulle attività del NI.
Per poter affermare che i rapporti tra imputato e P.M. sono caratterizzati da un "clima di esacerbata contrapposizione alimentato anche da considerazioni di ordine personale", non è nemmeno sufficiente prospettare l'esistenza di un sia pur singolare fenomeno di sovrapposizione di ruoli (accusatore e persona offesa di una calunnia addebitata a taluni testimoni) o il fatto meramente occasionale che il P.M. del processo figuri come attore di una causa civile contro una società (la ON) dietro la quale l'imputato figura come azionista che può far ipotizzare un pregiudizio per la "libertà di determinazione" delle persone partecipanti al processo, difettando ancora una volta del tutto la dimostrazione che questo pregiudizio discenda da una "grave situazione locale" perturbatrice dell'ordinato svolgimento processuale. A maggior ragione fatti e situazioni di altri processi, posti in essere da soggetti del tutto estranei a questa vicenda giudiziaria e ancora tutti da dimostrare (è il caso del giudice Ghezzi), non possono ritenersi idonee a riflettersi sul procedimento de quo, di cui si chiede la rimessione, non essendo endogeni ad esso e quindi sforniti di qualsiasi efficacia dimostrativa di concreto inquinamento.
Per quanto concerne in particolare l'intreccio e la duplicità di ruoli assunti dal P.M. nell'ambito del processo, va da sè che essi non si ricollegano ad una presunta inidoneità dell'ufficio a causa di un potenziale o effettivo pericolo di coincidenza di interessi o più semplicemente per ragioni di equilibrio rappresentativo, ma operano solo nel senso che la precedente (o concomitante) assunzione di un'altra posizione o il precedente (o concomitante) esercizio di un'altra attività processuale possa condizionare il più proficuo espletamento di una pubblica funzione, determinando un pericolo pregnante per la terzietà del giudice, che è e resta l'obiettivo fondamentale dell'istituto della rimessione (Cass., Sez. I, 30 maggio 1988, Maimone, in Giust. pen., 1989, III, c. 314). Tale duplicità di ruoli pone, semmai, una valutazione di opportunità, giustificata dall'affidamento di una pubblica funzione, e, come tale, in ipotesi, appare sindacabile in sedi diverse da quella strettamente giudiziaria, in conformità di quanto osservato del resto, seppure incidentalmente, dalla stessa Corte costituzionale, quando ha ribadito che sul P.M. "grava un dovere istituzionale di correttezza e di indifferenza al risultato" (Corte cost., 16 giugno 1994, n. 241, in Giur. cost., 1994, p. 1982). Peraltro, anche il tentativo di proiettare l'influenza negativa del P.M. milanesi sulle decisioni prese dal collegio giudicante in tema di acquisizione probatoria è destinato a fallire, ove si consideri che l'attività di istruzione dibattimentale risulta caratterizzata da decisioni che, anche se non condivise dall'imputato e dai suoi difensori, sono state adottate nel pieno rispetto delle norme processuali vigenti. Rientra infatti nei poteri del collegio di revocare ordinanze (art. 495 comma 4 c.p.p.), di disporre di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 597 c.p.p.), di rigettare richieste avanzate dai difensori in merito alla acquisizione di documenti o alla ammissione di testi o di recuperare testi prima non ammessi (art. 495 c.p.p.). Tali decisioni - tutte ritualmente motivate e tutte rientranti nel sistema processuale previsto dal codice di rito vigente - non sono certo idonee a generare il sospetto che siano stati commessi abusi nei confronti dell'imputato. La non condivisibilità delle decisioni adottate dal collegio, d'altra parte, non può costituire causa di rimessione del processo, essendo esercitabile all'uopo il diritto all'impugnazione, che è il rimedio previsto dalla legge per rimuovere decisioni eventualmente non corrette (Cass., Sez. I, 5 luglio 1995, n. 4045, Altissimo): compresa quella sulla qualificazione della posizione del giornalista IA Di EO, chiamato a deporre come teste anziché come imputato di reato connesso, in difformità dell'orientamento espresso da questa Corte (Cass., 18 gennaio 1994, Bignami, in C.ED. Cass., n. 197101), essendo stata emessa il 29 ottobre 1997 dal collegio una motivata ordinanza sul punto, impugnabile, se del caso, come ogni altra ordinanza emessa nel corso del dibattimento insieme con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586 c.p.p.). V. Alla stregua di questi principi, gli elementi addotti a sostegno della richiesta di rimessione in oggetto e dei quali si è fatta dettagliata esposizione, per essere altrimenti eliminabili, o riferibili all'interno del processo, ovvero per l'attinenza ad altri giudizi, non sono validi per trasferire il processo ad altro giudice. La richiesta di rimessione va, pertanto, dichiarata inammissibile e il richiedente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 48 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese del procedimento.. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1998