Sentenza 10 ottobre 1987
Massime • 1
In tema di reati relativi a violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi va ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per tipo e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. (nella fattispecie è stata ritenuta insediamento produttivo una lavanderia i cui reflui superavano i limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/10/1987, n. 11594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11594 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 1987 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Alfredo ARIENZO Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Guido PENNACCHIA Consigliere del 10.10.87
2 " Vincenzo ARCHIDIACONO " SENTENZA
3. " UN LI " N. 10
4. " Francesco SACCHETTI " REGISTRO GENERALE
5. " RG GO " N. 36489/86
6. " SQ LA CA "
7. " UG NA "
8. " NI LE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CI PI, na. 14.9.1944 a Sigra (FI)
avverso la sentenza della C. di Appello di Firenze in data 1.7.1986 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. Francesco SACCHETTI
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dr. Andreino NIRO che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore avv. Terenzio Ducci
Svolgimento del processo
La Corte d'Appello di Firenze in data I^ luglio 1986 confermò la sentenza, con la quale il Pretore di Firenze il 29.1.1986 aveva dichiarato PI RD colpevole del reato previsto dagli artt. 13 e 21 L. 10.5.1976 n. 319 per avere, quale legale rappresentante di un insediamento produttivo (lavanderia), effettuato scarichi in acque pubbliche, eccedenti i limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge (in Signa il 10 agosto 1985).
L'imputato ha proposto ricorso, deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 1 quater Legge 8.10.1976 n. 690, in quanto l'attività di lavanderia, concretando la prestazione di servizi, rientrerebbe tra gli insediamenti civili, ai quali non s'applica il disposto dell'art. 13 menzionato;
2) inosservanza dell'art. 45 cod. pen., essendo il fatto ascrivibile a forza maggiore, per effetto della siccità che, verificatasi a Firenze nel periodo di tempo preso in considerazione, avrebbe impedito la diluizione dei reflui.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite con provvedimento in data 6.5.87 del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, essendo sorto contrasto di giurisprudenza sul punto I del ricorso.
Motivi della decisione
Il problema, che questo Collegio è chiamato a risolvere, concerne il contrasto interpretativo circa le nozioni di "insediamento o complesso produttivo" o di " insediamento civile" ai sensi e per gli effetti della L. 10.5.1976 n.319. Com'è noto, la citata legge, dettando norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, stabilì una rigorosa regolamentazione degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, mentre concesse agli insediamenti civili ampi spazi permissivi, sia sul piano autorizzativo che su quello dei limiti di accettabilità degli scarichi, diretti ad un lento e progressivo adeguamento alla disciplina generale di risanamento idrico, che, secondo la finalità enunciate dall'art. 1, dovevano concerne "gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo". Con l'obiettivo implicito di fornire interpretazione autentica delle espressioni "insediamento produttivo" e "insediamento civile", le quali sin dalla data di entrata in vigore della legge n. 319, avevano dato luogo ad interpretazioni contrastanti tra gli operatori del diritto, il legislatore inserì, nella legge di conversione del D.L. 10.8.76 n.544, concernente la proroga dei termini di taluni adempimenti previsti dalla L. n. 319/76, l'art.1 quater, che così recita:
"Ai sensi e per gli effetti della L. 10.5.76 n. 319 si intende: a) per l'insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in una area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità, attività di produzione di beni;
b) per, "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'arca determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi".
Lo scopo che il legislatore si era prefisso non potè dirsi raggiunto, però, a causa dell'ambigua struttura letterale della disposizione, che fu interpretata in modo discorde, da dottrina e giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento, si sarebbe voluta limitare la nozione di insediamento a quello volto esclusivamente alla produzione di beni materiali, in contrapposizione alla produzione di servizi la cui attività sarebbe stata, indipendentemente dalla natura e qualità degli scarichi, compresa nella nozione di insediamento civile. Tale soluzione, si afferma, discende dall'interpretazione letterale del testo normativo, considerando che l'ultimo periodo della lettera b) non introduce un quadro di riferimento con la funzione di limitare la nozione di insediamento civile alla attività già elencate ed alle altre analoghe, le quali abbiano tutte il comune denominatore di produrre scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
bensì ha la circoscritta funzione di inquadrare tra gli insediamenti di cui alla lettera b) anche gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi di beni (lettera a)), qualora essi siano assimilabili "esclusivamente" a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
L'ultimo periodo introdotto dalla congiunzione "ovvero" riguarderebbe, in altri termini, solo gli scarichi "civili" degli insediamenti produttivi di beni (bagni, mense aziendali). L'interpretazione testuale sarebbe sorretta da quella logica, considerando - anzitutto - che, diversamente opinando, sarebbe giocoforza ammettere "un tertium genus d'insediamenti, relativi ad attività di prestazione di servizi assimilate a quelle produttive, in contrasto con la determinazione categoriale degli insediamenti produttivi di beni, effettuata dalla lettera a) in termini rigidi";
considerando, altresì, che l'opposta interpretazione si porrebbe in conflitto con le finalità della legge diretta a circoscrivere ad un numero limitato i soggetti immediatamente destinatari della normativa e l'onerosità e complessità degli adempimenti richiesti nella prima fase di attuazione della disciplina di risanamento idrico, ciò che si evincerebbe dalla successiva disposizione (comma secondo), in virtù della quale le imprese agricole, pur producendo beni, sono considerate insediamenti civili (Cass. 3^, n. 7810 del 28.9.84 - ud. 4.6.84 - imp. Dorigoni;
Cass. 3^ n. 3318 del 3.5.86 - ud. 14.3.86 imp. Rimondini).
Secondo l'opposto orientamento, invece, per dare l'esatta definizione di "insediamento produttivo", occorre riferirsi al quadro complessivo della normativa ed ai principi costituzionali, tenuto conto che dalla produzione di servizi possono derivare gravi forme di inquinamento idrico, e considerando, altresì, che la corretta esegesi letterale del citato art. 1 quater sarebbe nel senso che debbano ritenersi inclusi nella nozione di insediamento, civile quelli, a qualsiasi attività adibita, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali abitativi (Cass. 3^ sent. n. 10048 del 15.11.84 - ud. 30.5.84 imp. Cava).
Scendendo all'esame della questione, la distinzione tra insediamento produttivo e civile potrebbe sembrare, in effetti, incentrarsi sul tipo di attività svolta: se nell'insediamento si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità, attività di produzione di beni, esso rientra nella nozione di insediamento produttivo, se, invece, l'insediamento è adibito ad abitazione o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria o a prestazioni di servizi, esso è da qualificarsi civile. Senonché il legislatore, evidentemente consapevole che la classificazione si fonda su tipi di normalità degli scarichi non sempre aderenti al concreto, ha soggiunto che sono insediamenti civili quelli adibiti "ad ogni altra attività, anche compresa tra quella di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi".
Ciò modifica indubbiamente il quadro di riferimento di cui s'è detto, spostando dalla natura dell'attività a quella degli scarichi il criterio discretivo dell'appartenenza degli insediamenti all'una od all'altra nozione.
Occorre, dunque, verificare se ed entro quali limiti le caratteristiche degli scarichi assurgono a parametro di classificazione degli insediamenti.
Contrariamente a quanto affermato con la citata sentenza n. 7810 del 28.9.84, non è consentito sul piano letterale, prima ancora che su quello logico e sistematico ritenere che l'ultimo periodo, introdotto dalla congiunzione "ovvero", abbia la circoscritta ed unica funzione di includere tra gli insediamenti civili quelli produttivi, i cui reflui siano assimilabili a quelli abitativi.
L'analisi del periodo indica in modo univoco che la congiunzione "ovvero" regge l'intera frase e non solo inciso, il quale ha valore parentetico, reso indiscutibile dall'uso della particella aggiuntiva "anche".
Da ciò deriva che la congiunzione "ovvero", introducendo nel concetto di insediamento civile "ogni" altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusiva mente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, può essere interpretata solo in due modi: o con funzione alternativa, nel senso che essa introduce un'ulteriore fattispecie riconducibile al concetto di insediamento civile in alternativa alle precedenti, o con funzione esplicativa dell'intera nozione, nel senso che essa introduce un requisito comune a tutte le precedenti semplificazioni.
La prima soluzione non è convincente sul piano logico, oltreché per la difficoltà di individuare eventuali "altre" attività innominate, posto che quelle elencate, ed in particolare l'attività di produzione di beni e l'attività di prestazioni di servizi, concernono ogni possibile attività economica (compresa quella diretta allo scambio di beni e servizi nonché quella professionale ed artigianale), anche in considerazione dell'ingiustificata disparità di trattamento, che deriverebbe da una siffatta lettura del testo, tra i vari tipi di attività, come sopra elencate. Se è vero, infatti, che le attività elencate nella lettera b) danno luogo normalmente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, ciò non sempre avviene in concreto.
E, tuttavia, le attività semplificate sarebbero in tale ottica sempre disciplinate dalla normativa degli insediamenti civili, indipendentemente dalla natura e qualità dei reflui;
mentre le altre attività innominate e le attività di produzione di beni sarebbero incluse nella disciplina degli insediamenti civili in ragione dell'assimilabilità degli scarichi a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
In altri termini, il legislatore avrebbe previsto la possibilità di includere tra gli insediamenti civili taluni insediamenti produttivi in ragione della natura e qualità dei reflui, ma non avrebbe consentito l'inverso nel caso in cui gli scarichi degli insediamenti civili tassativamente elencati, non fossero assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitatici;
in aggiunta, avrebbe introdotto un tipo innominata di attività, non classificabile in ragione della sua natura ma in ragione del tipo di scarichi. Tutto ciò, se si considera che la finalità della legge sull'inquinamento delle acque comporta la regolamentazione degli scarichi indipendentemente della natura dell'attività svolta dagli insediamenti, induce a respingere una siffatta interpretazione perché illogica ed irrazionale.
Sicché, dovendo l'interpretazione privilegiare, nel debbio, quella più aderente ai principi costituzionali ed alla ratio legis, sembra al Collegio che il periodo introdotto dalla congiunzione "ovvero" valore esplicativo dell'intera nozione, nel senso di far dipendere dalla natura e qualità dei reflui l'assimilabilità degli insediamenti a quelli produttivi ovvero a quelli civili. Si obietta che, così interpretando la norma, le semplicifazioni delle attività sarebbero pleonastiche e ripetitive;
ma non si considera che l'impianto letterale e logico della legge in esame si fonda sulla normalità degli scarichi, che - di regola non sono assimilabili a quelli abitativi se provengono da insediamenti produttivi, mentre lo sono se provengono da attività del c.d. terziario;
ciò, se da un lato giustificava l'elencazione delle singole attività ed il loro inquadramento nelle rispettive nozioni di insediamento produttivo o di insediamento civile, non toglieva al legislatore la necessità di prevedere le condizioni, oltre le quali le attività suddette perdevano le connotazioni abituali e rivestivano, invece, quelle della categoria opposta;
ed il quadro comune di riferimento, considerate le specifiche finalità della legge, non poteva che essere quello della natura e qualità dei reflui.
Per ciò che concerne, in particolare, le attività di prestazioni di servizio, non ha fondamento l'argomento tratto dall'asserita contrapposizione tra queste, elencate nella lettera b), e le attività di produzione di beni, comprese nella lettera a), ciò che comproverebbe la limitazione tassativa della nozione di insediamento produttivo, come quello diretto esclusivamente alla produzione di beni materiali.
Occorre considerare, anzitutto, che la nozione di bene non è sempre quella civilistica e cioè di cose che possono formare oggetto di diritto art. 810 Cod. civ.); ma è anche quella economica, il cui concetto si estende ai beni immateriali ed ai servizi. È esatto che la terminologia giuridica contrappone, talora, i beni ai servizi, o - comunque - li individua separatamente, come l'art.2082 cod. civ. che nel dare la nozione di imprenditore, specifica che si deve trattare di esercizio professionale di attività economica organizzata al fine della produzione (o al o scambio) di beni o di servizi: dove, per l'appunto, i servizi sono menzionati alternativamente ai beni.
Ciò avviene, però, in correlazione a specifiche esigenze e finalità della disciplina normativa, non estensibili su un piano generale ed, a maggior ragione ai fini e per gli effetti della legge sull'inquinamento delle acque, la cui normativa è fondata sulla regolamentazione degli scarichi e non sul tipo di attività imprenditoriale.
Nè è esatto che il legislatore abbia contrapposto, nel testo normativo in esame, l'attività di produzione di beni (lettera a) a quella di produzione di servizi (lettera b).
Non è stato osservato, a tal proposito, che la contrapposizione, tanto sul piano letterale che su quello logico, non è tra attività di produzione di beni ed attività di produzione di servizi, bensì tra insediamenti, nei quali si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità, attività di produzione di beni ed insediamenti adibiti a "prestazioni" di servizi.
Mentre l'attività di produzione, con il richiesto requisito di stabilità, presuppone un insieme di fattori produttivi attraverso i quali si produce il bene, e conseguentemente un'organizzazione, più meno complessa, di mezzi e di lavoro a carattere imprenditoriale, l'attività di prestazione di servizi è un concetto che ontologicamente richiede un "facere" a carattere personale, non necessariamente accompagnato da strumenti materiali di lavorazione e neppure congiunto ad un'organizzazione di carattere imprenditoriale. Ciò rafforza l'interpretazione che s'è data della diversa collocazione dell'attività di produzione di beni (economici) e di quella di prestazione di servizi rispettivamente nella nozione di insediamento produttivo ed in quella di insediamento civile, secondo la logica normativa di cui s'è detto.
L'attività di produzione di beni (materiali ed immateriali) s'identifica sempre con i connotati dell'imprenditorialità e lascia prevedere, nella normalità dei casi, scarichi con rilevanti apporti inquinanti e, comunque, non assimilabili a quelli abitativi;
l'attività di prestazioni di servizi, al contrario, si connota nella prevalenza del lavoro individuale rispetto agli eventuali mezzi necessari per ottenere il bene economico e fa presumere che, di regola, gli scarichi dell'attività lavorativa siano, invece, del tutto assimilabili a quelli abitativi.
La diversa collocazione, dunque, mentre si giustifica con riguardo alla normalità degli scarichi, fa anche intuire le ragioni, per le quali il legislatore ha introdotto una norma di chiusura o di salvaguardia, alla cui stregua occorre, ai fini considerati, fare in ultima analisi riferimento all'assimilabilità o meno, in concreto, degli scarichi terminali a quelli provenienti da insediamento abitativo.
Tutto ciò che s'è detto non è poi, smentito dal fatto che le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate sempre insediamenti civili, e cioè a prescindere dal fatto che gli scarichi terminali siano oppure non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi. L'ultimo comma dell'art. 1 quater, che equipara le imprese agricole agli insediamenti civili quale che sia la natura e la qualità degli scarichi, si fonda ragioni di politica legislativa che non spetta all'interprete sindacare neppure sotto il profilo del dubbio di costituzionalità, posto che il diverso trattamento normativo rispetto agli altri tipi di impresa non sembra affatto irrazionale, se si considerano talune peculiari ed irrinunciabili esigenze dell'agricoltura, sempreché il concetto d'impresa agricola sia mantenuto entro gli schemi di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alla connessa attività diretta alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli (art. 2135 c.civ.), quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura e non abbiano in concreto assunto sviluppo, dimensioni e finalità tali da non potersi più considerare complementari all'agricoltura, bensì dirette all'esercizio di autonome imprese industriali o comerciali.
Per tutto ciò che s'è detto, si deve ritenere che, non avendo l'elencazione delle attività di cui all'art. 1 quater comma 1^ carattere tassativo, ma esemplificativo in ordine all'appartenenza di esse alla categoria degli insediamenti produttivi o civili, il criterio discretivo va ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità dei rispettivi scarichi a quelli provenienti da insediamenti abitativi, secondo le regole e la disciplina di cui all'art. 14 L. 10.5.1976 n. 319. Nel caso di specie, essendo pacifico che gli scarichi superavano i limiti di accettabilità di cui alla tabella c) allegata alla legge e che conseguentemente essi non possono assimilarsi a quelli provenienti da insediamenti abitativi, bene la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del reato previsto dall'art. 21 L. 10.5.76 n.319, ancorché lo scarico proveniva da un esercizio di lavanderia,
sia che essa sia inquadrabile tra le attività di produzione a carattere imprenditoriale, sia che si traduca in semplice attività di prestazioni di servizi. La seconda censura, con la quale il ricorrente prospetta la non punibilità per forza maggiore e l'erronea applicazione dell'art. 9 L. 319/76, è inammissibile sotto il primo profilo, perché si traduce in un diverso apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, avendo la Corte di merito dato adeguata ragione dei motivi per cui l'allegata situazione di eccezionale siccità non era stata affatto comprovata;
ne' era, comunque, valutabile quale antecedente causale dell'evento penalmente sanzionato, incombendo all'utente l'eventuale obbligo di sospendere l'attività fino al ritorno del normale flusso idrico;
è, invece, infondata sotto il secondo profilo, considerando che la pronuncia di colpevolezza della Corte di merito non si fonda sull'applicazione dell'art. 9 L.319/76, su cui s'intrattenne, invece, il giudice di I^ grado a titolo rafforzativo degli argomenti a sostegno dell'accusa.
Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
La Corte
visti gli artt;
524. 526, 537, 548, 549 C.P.P. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di lire 300.000 a favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.1987
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1987