Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2016, n. 2262
CASS
Sentenza 16 novembre 2016

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In tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale. (In conseguenza dell'affermato principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale che, a sua volta, aveva annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio delle attrezzature tecniche ed informatiche di un "punto scommesse" operante per conto di allibratore estero, rinviando al giudice di merito per valutare se la disposizione restrittiva di cui all'art. 1, comma 78, lett. b) n. 26 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, vigente all'epoca del bando di assegnazione delle concessioni, contrastasse o meno con il requisito di proporzionalità, tenuto conto, oltre che del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata, anche del profitto ragionevolmente ricavabile dalla raccolta delle scommesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2016, n. 2262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2262
    Data del deposito : 16 novembre 2016

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