Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10721 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE0 7 2 1. /01 IN NOME DEL POPOLO ITAK LA CORTE SU RE Oggel.to SECONDA CIVILE SEZION PAGAMENTO Combasta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ONERI CONDOMINALI Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G. N. 4802/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Cron. 23339 Dott. Antonino ELEFANTE · Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.09, 05/01 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: OR LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.B. TOSATTI 26, presso lo studio dell'avvocato SAVARESE VINCENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO BOVE & FALCONE in persona dell'Amm.re Sig. ANTONIO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato in ROMA;
VIA MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato SERRA S., difeso dall'avvocato COSIMATO ANIELLO, 2001 giusta delega in atti;
- controricorrente 795 -1- avverso la sentenza n. 1499/98 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 30/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Alfredo | MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, nel merito per il rigetto del ricorso. Sit -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato 1'8 giugno 1998 il Con atto Condominio di via Nazionale n.183 di S. EG M. NO (condominio Bove e Falcone) in persona del suo amministratore pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Nocera RR perInferiore, il condominio AR sentirlo condannare al pagamento della somma di AND L.300.352 da lui dovuta per oneri condominiali, come da prodotta documentazione. Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avversa domanda spiegando altresì riconvenzionale. Istruita la causa, con sentenza del 27.1.98 il giudice adito accoglieva la domanda attorea, respingeva la riconvenzionale del convenuto e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AR RR sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE Ha eccepito il controricorrente che la procura conferita dal RR per la proposizione del 3 del requisito della ricorso mancherebbe rilasciata per un "specialità" non essendo stata cassazione e perdeterminato giudizio di l'impugnazione dinanzi a questa Corte di una determinata sentenza. L'eccezione è infondata giacchè dal tenore della procura "ad litem" rilasciata al difensore in calce al ricorso appar chiara la volontà del ricorrente di chiedere, come espressamente laevidenziato nella intestazione dell'atto, cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore resa nei confronti del ricorrente medesimo e del Condominio Bove e Falcone. Ciò posto, con i sei motivi di ricorso deduce il ricorrente la violazione: a) dell'art. 32 secondo comma cpc in quanto "la domanda, proposta successivamente al Giudice di Pace, era di competenza del Pretore di Nocera Inferiore adito precedentemente"; b) degli artt. 101, 115, 118 disp. att. 在 161 cpc (poiché "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda....."e" deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti . “e” le ragioni giuridiche della decisione... esponendo concisamente e in ordine le questioni discusse 4 decise . ed .indicando le norme di legge ed i principi di diritto applicati..."la gravata sentenza sarebbe "nulla" 'ancor meglio inesistente", inesistenza che si avrebbe "tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi о di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato"; c) dell'art. 167 cpc, in quanto la domanda riconvenzionale, ritualmente proposta ai sensi del secondo comma della suindicata norma nella comparsa di costituzione, era stata rigettata 'senza esame e con una motivazione errata e contra legem"; d) dell'art. 277 cpc, avendo esso ricorrente, all'atto della costituzione in giudizio, proposto domande e sollevato eccezioni che non solo non erano state decise, ma neppure erano state esaminate;
e) dell'art. 295 срс, in quanto il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del processo sino alla decisione di diquello pendente davanti al Pretore Nocera Inferiore "dalla cui definizione" dipendeva e “dipende la decisione della causa"; f) dell'art. 360 n. ri 3,4 e 5 срс, giacchè 5 l'impugnata pronunzia non solo aveva violato tutte le richiamate norme processuali, ma non facendo riferimento alcuno a quelle che sarebbero state omessa.applicate, era nulla о inesistente per motivazione" in tutti i punti decisivi "della controversia", applicando persino erroneamente l'art. 92 cpc in riferimento all'art. 88 stesso codice in quanto "il Condominio ben avrebbe potuto e dovuto inserire la domanda, successivamente proposta davanti al Giudice di Pace, in quella pendente davanti al Pretore, già precedentemente y investito della cognizione". Le censure, tutte deducenti violazioni di norme processuali in ordine alle quali il Collegio obbligato a pronunciarsi alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante V. Cass. S.U. n. 716/99) sono о inammissibili o del tutto prive di fondamento. Esaminandole nell'ordine prospettato in ricorso si osserva: a) si invoca a sproposito la violazione cpc che, nel suo unico dell'art. 32 secondo comma riguarda, nella sezione IV concernente le comma, modificazioni della competenza per ragioni di connessione, le cause di garanzia. Che se, come da 6 riferimenti contenuti nella "premessa in fatto” del ricorso medesimo e dal tenore della doglianza, il ricorrente intendeva far riferimento al secondo comma dell'art. 39 cpc, la censura è inammissibile per genericità essendosi il RR limitato ad enunciare un'ipotesi di continenza di cause senza ulteriori specificazioni atte ad individuare le ragioni della dedotta violazione processuale. b) vale per le censure in tale lettera indicate lo stesso rilievo di inammissibilità posto che il nell'interlineare espressioni tratte ricorrente, qua e là dagli articoli del codice di rito civile che assume violati (inconferente è tra l'altro il richiamo all'art. 101, attagliandosi la prima frase interlineata se mai all'art. 112) non ha assolutamente spiegato le concrete ragioni per le quali la gravata sentenza sarebbe "nulla" o meglio ancora "inesistente". c) Anche qui il RR apoditticamente ribadisce la ritualità della proposta genericamente dolendosi riconvenzionale, dell'omesso esame e della motivazione "errata e contra legem" della medesima. d) Ancor più generico, e pertanto palesemente inammissibile, è il riferimento alla violazione 7 dell'art. 277 cpc per mancato esame, da parte del Giudice di Pace, di "domande proposte ed eccezioni sollevate all'atto della costituzione in giudizio". e) Non può parlarsi nel caso di specie di violazione dell'art. 295 срс non avendo il RR fornito elemento alcuno da cui ricavare l'obbligo del giudice adito di sospendere necessariamente il processo sino alla decisione di altro, peraltro per nulla specificato con riguardo all'oggetto e alle parti interessate, "pendente davanti al Pretore di Nocera Inferiore, dalla cui definizione dipenderebbe la decisione della presente causa". f) Dopo aver insistito sulla nullità od inesistenza della impugnata pronunzia per violazione di legge ed omessa motivazione in ordine precedenti alle norme processuali di cui alle lettere, tal che alla già dichiarata inammissibilità о infondatezza delle relative doglianze non può che farsi riferimento, il ricorrente introduce infine una censura concernente l'erronea applicazione da parte del Giudice di Pace dell'art. 92 cpc, per trasgressione del Condominio al dovere di cui all'art. 88 stesso codice, assolutamente priva di fondamento per 8 l'assorbente considerazione che la condanna alle spese per singoli atti, indipendentemente dalla soccombenza, prevista dalla seconda parte del primo comma del citato art. 92, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile nella sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio Bove e Falcone, delle spese del presente giudizio 30.100 che liquida in L.. oltre a L.500.000 per onorari. Roma 9 maggio 2001 Fentoni wineo O L L O Alfredo Mention experime R E N O I Z A R T S IL CANCELLERE C1 I G Francesco CataniaFlance E T A D A I DEPOSITATO IN CANCELLERIA N A 3 AGO./2001 A P Roms. 9