Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1988, n. 894
CASS
Sentenza 1 febbraio 1988

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L'art. 9, terzo comma, della legge 15 settembre 1964 n. 756 (norme in materia di contratti agrari), stabilendo che, quando le spese sostenute dal concedente sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsarle alla chiusura dei conti e dividere i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma, non pone termini o condizioni per la proponibilità dell'Azione del colono tendente al conseguimento dei quattro quinti del prodotto del fondo contro rimborso delle spese colturali sostenute dal concedente. Ne' può ritenersi che il colono sia privo di interesse ad agire per l'accertamento di tale suo diritto per il solo fatto della mancata preventiva Determinazione monetaria delle due voci (produzione lorda vendibile e spese) dalla cui correlazione il diritto stesso dipende, in quanto l'interesse a proporre la domanda nasce proprio dall'incertezza - pur in Mancanza di espressa contestazione - su tali voci, alla Determinazione e al raffronto delle quali deve quindi procedere il giudice del merito, nel rispetto delle norme sull'Onere della prova ed avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di consulente tecnico d'ufficio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1988, n. 894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 894
    Data del deposito : 1 febbraio 1988

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