Sentenza 13 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la circostanza che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art.25 Cost.),il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, ne' attiene alla capacità del giudice - che ove si configuri come difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale integra, ex art.178 lett. a), cod. proc. pen., una nullità di ordine generale assoluta ed insanabile - in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art.33, comma 2, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2001, n. 10255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10255 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mario Fantacchiotti Presidente
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere
2. Dott. Diana Laudati Consigliere
3. Dott. Giacomo Fumu Consigliere
4. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR GI, nato il [...];
2) DI AN, nato il [...];
3) PO GI, nato il [...];
4) RA GU, nato il [...];
5) IO IM, nato il [...];
6) NO NZ, nato il [...];
7) LE AR, nato il [...];
8) CH GG, nato il [...];
9) LE EN, nata il [...];
10)SA VA, nato l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 1 dicembre 2000. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GU Passacantando che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RA GU e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Antonio Marazzita del foro di Roma, per SA;
Antonio Managò del foro di Reggio Calabria, per DI;
MA AN del foro di Caserta, per ER EN e ER AR;
EL OL del foro di Reggio Calabria, per PO;
LI GG del foro di Roma, per DI e CH;
NO GI di Messina, per CH e IO;
ED TO di Roma, per NO e IO i quali tutti insistono per l'accoglimento dei ricorsi.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
A esito di indagini - conclusioni di un più ampio impegno investigativo, da parte del ROS di Roma, onde reprimere il fenomeno del traffico di stupefacenti da parte della criminalità organizzata - il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 16 dicembre 1999, riteneva accertata l'esistenza di una stabile organizzazione criminosa, diretta da AN DI, attiva nel traffico di stupefacenti, in particolare cocaina, con base nel reggino, ma operante in diverse zone del territorio nazionale e irradiantesi anche nel continente sudamericano, e in contatto con analogo gruppo criminoso dedito al narcotraffico e facente capo a AL LI. Sulla base di servizi di osservazione (presso la sala giochi di Via Boschiello a Reggio Calabria, considerato il quartier generale della consorteria, ma anche in altre località del reggino, a Roma, a Latina, a Bologna) e di un'intensa attività di ascolto, telefonica e ambientale, il Tribunale individuava, quali dati indizianti, la pluralità delle trattative e degli impegni assunti, gli spostamenti in diverse zone del territorio nazionale, privi di serio significato alternativo all'ipotesi accusatoria, i ripetuti contatti con persone orbitanti nel mondo degli stupefacenti, la disponibilità di mezzi e denaro, la programmazione di trasferte internazionali, l'ampio utilizzo di utenze telefoniche mobili, la pregressa esperienza nel settore da parte di alcuni degli imputati, dichiarando quindi responsabili del delitto previsto dall'art. 74 DPR n. 309 del 1990, con l'aggravante del comma 3, DI AN - quale fondatore e capo - OR GI, PO GI, ER AR, ER EN, CH GG e altri.
Un'ipotesi di cessione veniva ritenuta a carico del CH, nonché di VA SA - che, legata sentimentalmente al primo, svolgeva attività di "esattrice", per di lui conto, in Roma - e ciò, sulla base delle dichiarazioni dell'acquirente Di RO (imputato di reato connesso, poi prosciolto ritenendosi l'uso personale) nonché di numerose intercettazioni telefoniche. DI AN e CH GG erano altresì dichiarati responsabili per il reato fine sub E), relativo all'acquisto di una partita di cocaina a L. 70.000 al grammo, da trasportare poi a Roma, in cui tal NI AN (che dinanzi la Corte d'Appello richiederà l'applicazione di pena concordata) aveva assunto il ruolo di mediatore.
Per il reato contestato al capo H - tentativo di importazione dal Sudamerica di un ingente quantitativo di cocaina - venivano dichiarati responsabili, sempre sulla base di intercettazioni telefoniche, DI e CH nonché i due ER.
RA GU era invece dichiarato colpevole di detenzione e porto di una pistola, in riferimento a un episodio avvenuto all'aereoporto di Fiumicino, come accertato attraverso l'ascolto di una telefonata tra il predetto CH e tal ER che, per la esazione di un credito del primo, doveva incontrare l'imputato. IO IM e NO NZ, cui era stata inizialmente contestata la condotta associativa, quali partecipi all'associazione capeggiata da AL LI, (capo G) sono stati dichiarati responsabili del delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, nella forma del tentativo, in relazione ad una trattativa per l'importazione di un ingente quantitativo di stupefacente.
Con sentenza dell'1 dicembre 2000 la Corte di Appello di Catanzaro, disattese tutte le eccezioni procedurali, confermava il giudizio di responsabilità per tutti i reati come rispettivamente ascritti, peraltro accogliendo alcune doglianze relative al trattamento sanzionatorio, quindi riducendo le pene fissate per DI in 16 anni di reclusione e L. 60.000.000 di multa;
per CH in 15 anni e 4 mesi e L. 60.000.000; per OR, PO, ER EN e ER AR in anni 8 di reclusione e (per gli ultimi due) L. 20.000.000 di multa;
per SA VA anni 3 e mesi 8 di reclusione e L. 24.000.000 di multa;
per RA anni 1 e L. 1.200.000; per IO e NO anni 6 di reclusione e L. 40.000.000 di multa.
Con riferimento alle questioni concernenti la ritualità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, la Corte territoriale che, ribadendo quanto già affermato dal Tribunale, rilevava, da un lato, la genericità della segnalazione non riferita precisamente a singoli decreti autorizzativi e, dall'altro, riteneva ammissibile la cosiddetta "motivatione per relationem" dei decreti autorizzativi, anche alla luce del principio statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza del 21.6/21.9.2000, Primavera. Quanto poi alla legittimità dell'attività di intercettazione di telefonate con soggetti residenti all'estero, per cui era stata lamentata la mancata attivazione dello strumento di collaborazione internazionale, rilevava la Corte che, per il controllo esplicato sulle telefonate in arrivo su utenze italiane e in partenza per utenze straniere, era stato fatto ricorso alla procedura del cosiddetto istradamento-convogliamento in un nodo posto in Italia (con conseguente elisione della necessità di rogatoria), laddove per le utenze venezuelane il Col. AL aveva riferito in dibattimento dell'azione di intelligence tra i rappresentanti delle forze di polizia italiana e venezuelana. Circa poi le questioni inerenti la dedotta violazione del principio del giudice naturale, attesa la molteplicità dei GIP che avevano provveduto ad autorizzare le intercettazioni e le proroghe, la Corte di merito, rilevava sia la genericità della censura sia, comunque, la infondatezza della stessa, dovendo farsi riferimento all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato. Sono stati presentati distinti ricorsi per Cassazione. Con atto personale, OR GI deduceva violazione di legge penale e vizio motivazionale con riferimento alla ribadita sussistenza di un organismo criminoso avente i requisiti di cui all'art. 74 DPR 309/90 nonché al reiterato convincimento circa la partecipazione allo stesso di esso imputato, evidenziandosi l'erronea valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche e la omessa considerazione di elementi favorevoli.
Nell'interesse di DI sono stati proposti distinti ricorsi. Nel primo (Avv. Castagnino) si assume:
- inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità, per violazione dell'art. 267 c. 1 in relazione agli artt. 125 c. 3, 185 c. 1 e 271 cod. proc. pen.;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
- manifesta illogicità della motivazione in relazione all'identificazione del DI come capo.
Nel secondo (Avv. Managò) si denunzia:
- la violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. c) e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 267, 268 e 271 del codice di rito, per la carenza motivativa dei decreti autorizzativi, anche con riferimento al ricorso ad impianti di registrazione e ascolto esterni a quelli in dotazione alla Procura;
- la violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 c. 2 e 3 cod. proc. pen. e agli artt. 73, 74, 80 DPR 309/90, per inosservanza delle regole di valutazione della prova indiziaria, per l'acritico recepimento degli esiti di generica in punto di identificazione dei conversanti, svolgendosi poi argomentazioni circa la valenza dimostrativa degli elementi su cui era stata basata la conferma del giudizio di reità sia per il delitto associativo sia per i reati fine di cui ai capi E ed H. Con motivi aggiunti si richiamava l'attenzione sulla recente decisione delle Sezioni Unite, Policastro, con riferimento alla affermata necessità, anche per le intercettazioni ambientali, di decreto motivato al fine dell'uso di impianti esterni alla Procura, rappresentandosi ulteriori considerazioni in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso e all'adesione allo stesso da parte del ricorrente.
Nell'interesse del DI ulteriori motivi venivano presentati dall'Avv. GG nel ricorso comune alla posizione di CH GG cui si rinvia.
Il difensore di PO GI deduce mancanza ed illogicità della motivazione sia in relazione alla ricorrente ipotesi associativa sia con riguardo alla partecipazione dell'imputato alla stessa, evidenziandosi come non fosse stato tenuto conto di elementi favorevoli (mancato sequestro di sostanza stupefacente) e come fosse stato illogicamente apprezzato il contenuto di una conversazione intercettata.
Con il ricorso presentato nell'interesse di GU RA si assume la manifesta illogicità della motivazione sul ribadito giudizio di colpevolezza per la violazione legge armi, arbitrariamente desunte dal contenuto di un'intercettazione telefonica, non univocamente conducente.
Con unico atto nell'interesse di NO NZ e IO IM si deduce:
- erronea applicazione di legge penale e difetto di motivazione con riferimento al concorso di persone nel reato tentato;
- violazione dei diritti di difesa e inosservanza dei principi in tema di competenza funzionale del giudice, con riguardo all'alternanza di GIP avvicendatisi nell'autorizzare le operazioni captatorie, e difetto motivativo sul punto;
- inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per carenza di autonoma motivazione e per mancato ricorso alla rogatoria internazionale;
- mancanza di motivazione con riferimento ai motivi di appello sul punto della individuazione delle voci captate.
Con ricorso personale EN ER assume carenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle stesse:
- violazione di legge penale e vizio motivazionale con riferimento alla ribadita sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alla ritenuta condotta partecipativa, nonché con riguardo alla confermata condanna per il capo H, non tenendosi conto che il viaggio in Sudamerica era stato compiuto da diverso soggetto e che gli atti posti in essere non erano comunque idonei a concretare l'ascritto tentativo di importazione;
- violazione dell'art. 133 cod. pen. Praticamente identico il ricorso personale di ER AR che, nelle more, ha anche presentato istanza di definizione, previa espressa rinunzia agli altri motivi, con applicazione della pena di anni 6 mesi 6 di reclusione, in ordine alla quale il Procuratore Generale ha espresso dissenso, non ricorrendo i presupposti di applicabilità della legge 19 gennaio 1999 n. 14, essendo la sentenza di appello successiva all'entrata in vigore della legge stessa.
Anche per CH GG sono stati presentati due distinti atti di ricorso.
Con il primo (Avv. NO) si deduce:
- violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. c) e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 266, 267, 268, 271 del codice di rito nonché art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, anche in riferimento all'art. 24 Cost. e agli artt. 727 segg. cod. proc. pen.;
- violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 DPR 309/90 e all'art. 56 cod. pen.;
- violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. b) e) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 73 DPR 309/90, in attinenza a tutti gli specifici episodi delittuosi ascritti (asseritamente senza alcun riscontro oggettivo), al comma V del predetto art. 73 quanto al capo D, agli artt. 56 e 133 cod. pen. quanto al capo H;
- violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 codice di rito;
- violazione di cui all'art. 606 c. 1 lett. b) e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e all'art. 133 cod. pen.. Con il secondo (Avv. GG), comune alla posizione di DI AN, si deduce:
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per omessa delibazione delle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello e per apoditticità del discorso giustificativo;
- violazione di legge penale con riferimento all'art. 56 c. 3 cod. pen. e vizio motivazionale in ordine alla dedotta configurabilità
di un'ipotesi di volontaria desistenza per il capo H. Due, infine, gli atti di ricorso nell'interesse di VA SA.
Con il primo (Avv. Marazzita) si assume:
- violazione dell'art. 499 cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione e valutazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal Di RO, senza che sussistessero ulteriori elementi di prova a conferma della loro attendibilità;
- contraddittorietà interna della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato;
- violazione dell'art. 73 DPR 309/90 in relazione alla mancata derubricazione nell'ipotesi lieve di cui al comma V. Con il secondo (Avv. Fino) si deduce:
- vizio motivazionale, per carenza e manifesta illogicità con riferimento al ribadito giudizio di colpevolezza e all'esclusa applicazione dell'ipotesi lieve;
- violazione di legge penale in relazione all'art. 49 cod. pen., con riferimento all'episodio del 31 dicembre 1995 in ordine al quale era emerso che la droga "era una truffa e non faceva alcun effetto". TANTO PREMESSO LA CORTE
OSSERVA
che in via preliminare vanno esaminate le questioni attinenti all'utilizzabilità delle risultanze delle operazioni di intercettazione, prospettate solo da alcuni tra i ricorrenti, ma incidenti sulla posizione di tutti, per la valenza probatoria che è stata attribuita agli esiti captatori, sia con riferimento alla stessa esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia con riguardo alle responsabilità dei singoli, per la partecipazione associativa o per gli specifici fatti-reato come partitamente ascritti.
La difesa di NO e IO ha reiterato in questa sede la doglianza, scaturente dall'avvicendamento di "una dozzina di magistrati" nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione e inerente al difetto di capacità del giudice per mancanza del presupposto della precostituzione e della naturalità, già proposta e disattesa dalla Corte di merito.
La doglianza, del tutto dubitativamente proposta - neanche affermandosi che i provvedimenti sarebbero stati assunti da magistrati non assegnati all'ufficio GIP, in pianta stabile o in virtù di applicazioni o temporanee supplenze - lungi dall'incidere sull'operatività delle norme di cui si denunzia la violazione, si risolve, infatti, in una mera critica ai criteri organizzativi dell'ufficio (e da qui la querelle con il Presidente del Tribunale), del tutto irrilevante in sede di legittimità.
L'invocato principio del giudice naturale attiene, invero, all'ufficio e non al singolo magistrato, laddove sulle condizioni di capacità del giudice, la cui carenza comporta, ai sensi dell'art.178 lett. a) cod. proc. pen., nullità di ordine generale, non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni e quelle sulla assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art. 33 c. 2 cod. proc. pen. Attenendo la causa di nullità assoluta e insanabile solo al difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale, e non già all'eventuale mancanza delle condizioni di specifico esercizio di una singola funzione, non poteva pertanto ritenersi alcun onere di attivazione e acquisizione a carico del giudice della cognizione, cui, neanche a livello dubitativo, era stata prospettata l'emissione di provvedimento autorizzativi da parte del NON IUDEX. E di tanto è ben conscio lo stesso difensore che, pur riaffermando che agli atti mancherebbe la prova che le funzioni di GIP siano state esercitate in modo legittimo dai "troppi" magistrati, non ha potuto evitare di richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 419 del 1998) che ha chiaramente evidenziato come il principio di precostituzione non implichi che i criteri di assegnazione siano configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice, da rapportarsi solo all'idoneità a rendere il giudizio con la riferibilità ad organi titolari della funzione.
Se il primo profilo di doglianza inerente la legittimità delle intercettazioni, con riferimento al giudice che ha provveduto all'autorizzazione, è, pertanto, infondato, a diversa conclusione deve pervenirsi con riguardo al profilo attinente alla carenza di autonoma motivazione dei decreti stessi.
La questione è stata proposta sin dal giudizio di primo grado e quindi ribadita dinanzi al giudice di appello, restando dinanzi al giudice di appello, restando sempre superata con richiamo, da un lato, alla carenza di specificità della doglianza, e ribadendosi, per altro verso, la legittimità, in generale, della cosiddetta motivazione per relationem.
Osserva la Corte che, se dinanzi al giudice dell'impugnazione ogni motivo deve essere dotato di specificità, anche in relazione agli elementi di fatto, come prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c) cod. proc. pen., siffatta limitazione non opera dinanzi al giudice di primo grado, allorché venga prospettata una questione di nullità assoluta o di inutilizzabilità come tale rilevabile anche d'ufficio.
Se, invero, qualora la parte abbia eluso l'onere di allegazione e individuazione, il giudice dell'impugnazione non ha un onere di ricerca degli atti, investiti solo astrattamente dalla denunzia di nullità o inutilizzabilità, - e ciò in aderenza alle disposizioni sopra richiamate e, ancor più, in armonia col generale principio della presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, anche sotto il profilo del controllo della legittimità degli atti acquisiti su cui si è basato il convincimento conclusivo, - a diversa conclusione non può che pervenirsi con riferimento alla prospettazione di una questione anche di rilievo officioso innanzi al giudice di prima istanza.
In tal caso, infatti, la deduzione, indipendentemente dalla mancata individuazione dei singoli atti cui il vizio inerirebbe, si pone come sollecitatoria del potere di controllo officioso del giudice che non può esimersi, anche se l'eccezione è sollevata in via di generale principio, dall'effettuare la doverosa verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge.
Attesa la radicale sanzione dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dagli artt. 267 e 268 co. 1 e 3 cod. proc. pen. (Sez. Unite 31 ottobre 2001 Policastro) incombeva pertanto al giudice di primo grado il "potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di preliminarmente valutare l'utilizzabilità dei risultati" (Sezioni Unite Glicora rv 206954), sì che lo stesso giudice di appello non avrebbe dovuto ritenere incensurabile la pronunzia sul punto, reiterandone le argomentazioni.
D'altra parte, la sentenza in questa sede impugnata nel ribadire, in via astratta, la legittimità della cosiddetta motivatione per relationem, si è limitata a un circoscritto e riduttivo richiamo dei principi in materia, citando solo parzialmente il dictum delle Sezioni Unite 21 giugno 2000 Primavera rv 216664, assai più articolato e rigoroso.
Con la predetta decisione le Sezioni Unite hanno infatti ritenuto da un lato mancante la motivazione dei decreti autorizzativi "non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare" - rv 216665 - per altro verso chiarendo che la motivazione per relationem è da considerare legittima solo quando:
- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio a un legittimo atto del provvedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla decisione;
- l'atto di riferimento, quando non allegato o trascritto sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile;
chiarendo infine che i provvedimenti di proroga possono scontare un minor impegno motivazionale, ma devono comunque dar conto delle ragioni di persistenza della esigenza captativa.
È quindi la conformità a siffatti principi che dovrà esser valutata dal giudice del rinvio, posto che se è ben vero che in tema di error in procedendo anche la Corte dilegittimità può accedere all'esame degli atti processuali (Sez. Unite Policastro cit.), la particolarità della situazione - deduzione della censura già in primo grado, possibilità che a un non dovuto onere di ricerca corrisponda un risultato parziale - impone una trasmissione degli atti al giudice di appello, anche considerando che, di regola, l'apprezzamento circa l'adeguatezza dell'apparato motivazionale e circa la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine, è innanzitutto giudizio di fatto.
Nella specie, inoltre, il giudice del rinvio non potrà esimersi dall'apprezzare la congruenza motivativa in correlazione all'avvicendamento dei vari magistrati dell'ufficio GIP, situazione che, se pur non ritenuta rilevante ai fini della violazione dei principi sulla capacità e precostituzione del giudice, acquista indubbia valenza ai fini della dimostrazione che il provvedimento autorizzatorio sia stato emesso previa effettiva cognizione del provvedimento di riferimento e rimeditazione delle ragioni ad esso sottese (e ciò non solo in rapporto all'atto del P.M. o alla relazione di P.G. ad esso sottesa, ma altresì con riguardo ai provvedimenti precedenti di diverso GIP).
Quanto poi alle questioni prospettate in tema di mancato ricorso alla procedura di rogatoria internazionale, si osserva che il riferimento a tale strumento non può dirsi necessario ove trattisi di telefonate dall'estero in arrivo in Italia o in partenza da qui verso utenze straniere, essendo stata reiteratamente affermata la legittimità della procedura tecnica del cosiddetto estradamento-convogliamento, comportante la necessità di intercettazioni di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche, dovendo il provvedimento autorizzativo ritenersi, necessariamente e implicitamente, come diretto ad investire tutte le utenze, ancorché non individuate, strumentalmente coinvolte (Sez. V Assisi rv 211520 - Sez. IV Bona rv 213217 - Sez. VI Rosmini rv 215594).
Se, in tali ipotesi, non vi è violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, essendo l'attività captatoria focalizzata sul nodo sito in Italia, ove viene anche praticamente svolta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione, a diverso risultato deve pervenirsi con riferimento alle telefonate tra utenze site in territorio venezuelano.
Sul punto i giudici di merito si sono limitati a richiamare la deposizione del LL AL che - come controllato anche da questa Corte mediante lettura del verbale 24 maggio 1999 - si è, in effetti, limitato a riferire in ordine "all'attivazione dei canali di collaborazione internazionale tra i rappresentanti delle forze di polizia italiana e venezuelana", dando così atto di una "azione di intelligence" tale da consentire risultati di significato probatorio per la cosiddetta indagine Osso.
Così come operato, il riferimento sembrerebbe limitato all'utilizzazione di risultati di un'indagine di polizia, laddove in un procedimento italiano possono essere solo utilizzate le intercettazioni disposte in procedimenti penali svoltisi all'estero, acquisite per rogatoria dall'autorità giudiziaria italiana, sempre che le stesse siano avvenute nel rispetto delle regole formali e sostanziali che le disciplinano nonché dei fondamentali principi aventi rilievo di ordine costituzionale propri del nostro ordinamento, il tutto previa osservanza delle condizioni eventualmente poste dalla autorità estera all'utilizzabilità degli atti richiesti (Sez. I Bonelli rv 211301).
Nulla di tutto questo risultando dal laconico richiamo alla deposizione dell'investigatore, di per sè neanche attestante l'esistenza di un procedimento penale all'estero e di un effettivo rapporto di collaborazione tra autorità giudiziarie di paesi diversi, sì da far ritenere piuttosto che l'attività di acquisizione sia rimasta al livello di iniziativa di P.G., con conseguente elusione della duplice riserva - costituzionale e di giurisdizione - si impone anche l'annullamento sul punto. Chiarirà quindi il giudice del rinvio le modalità di acquisizione, tenendo presente che, in difetto dei presupposti come sopra evidenziati, tali intercettazioni dovranno ritenersi inutilizzabili. Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 268 c. 3 cod. proc. pen. terrà conto la Corte di Appello, cui vanno rimessi gli atti, che la necessità di apposito decreto autorizzativo in ordine all'utilizzo di impianti esterni alla Procura - sotto il duplice profilo della inidoneità o insufficienza e dell'eccezionale urgenza - è stata ritenuta anche con riferimento alle intercettazioni ambientali (Sezioni Unite 31 ottobre 2001 Policastro). Tutti gli ulteriori motivi devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza a disporre trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Messina per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MARZO 2003.