Sentenza 21 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9070 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA 20 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSAZIONE SEZIONE P CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.12568/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente Cron.24670 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Rep.1825 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 27/03/02 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere OGGETTO:decreto ingiuntivo ha pronunciato la seguente: S E N TENZA sul ricorso proposto da: Sole mone 155elettivamente domiciliati RT RI e EL AN, in Roma, via Ezio 12, presso l'avv. Dimitri Goggiamani 21 GIU.2002 -Aus e difesi dall'avv. Adriano Cortellessarappresentati giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ETRURIA LEASING S.P.A., in persona del Presidente del H397214 CdA dr. Maurizio Bartolomei Corsi, elettivamente H397215 domiciliata in Roma, via S. Giacomo 18, presso l'avv. Luigi Flauti, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Angelo Maurantonio, giusta delega in atti;
1 6/694 2002 controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 349 del 23.11.99/24.02.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Adriano Cortellessa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 23.11.99/24.02.00 la Corte d'appello di Firenze, riuniti i processi, rigettava le impugnazioni proposte da GO RT e CA EL avverso le due sentenze del tribunale di Firenze, entrambe in data 04.07/02.12.97, che avevano dichiarato l'invalidità delle due opposizioni proposte dal GO e dal CA avverso il decreto 389/96 che ingiungeva il pagamento di lire 92.400.000 oltre accessori in favore della Società TR SI spa. La prima opposizione era stata dichiarata improcedibile, perché, pur avendo concesso alla parte convenuta un termine a comparire inferiore all'ordinario, i due opponenti si erano costituiti nei termini ordinari;
la seconda era stata dichiarata inammissibile perché una opposizione improcedibile anche se ancora non dichiarata tale- non poteva essere riassunta. Rileva la Corte territoriale che, una volta che l'opponente esercita la facoltà di ridurre il termine di comparizione -anche se in misura inferiore al minimo di legge- anche il termine di costituzione deve essere ugualmente 2 برة ridotto e quindi giustamente era stata dichiarata improcedibile, ai sensi dell'art. 647 cpc, la prima opposizione. Infatti, l'applicazione delle norme del giudizio ordinario relative alla riassunzione (artt. 307, 171 cpc) non è consentita perché l'art. 647 cpc disciplina esaustivamente la fattispecie. Quanto al secondo atto di opposizione, quand' anche proposto nel termine di cui all'art. 641 cpc, incontra la preclusione di cui all'art.647 cpc. Infatti, la declaratoria di improcedibilità è dichiarativa di una esecutorietà che si è già verificata ex tunc in forza dell'inattività degli opponenti che, completando, con l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, la costituzione del rapporto processuale, esauriscono il loro potere di impugnazione. La possibilità che il decreto sia dichiarato esecutivo su semplice richiesta, anche verbale, dell'ingiungente conferma l'esattezza della interpretazione esposta. Spese del grado a carico degli appellanti in solido. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RT GO ed EL CA, avanzando, con atto notificato a mezzo posta il 13.06.00, tre motivi di censura. Si è costituita l'TR SI spa, resistendo con controricorso notificato il 17.07.00. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 645, 163 bis, 165, 164 e 647 cpc, nonché vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti, l'assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario può essere indicativo tanto della volontà di ridurre il termine, quanto di un errore materiale;
è perciò necessaria una indagine sulla 3 Caf effettiva intenzione dell'opponente che, nel caso, avrebbe dimostrato che il termine ridotto era effetto di errore, come rivelava l'invito rivolto alla TR SI a costituirsi almeno 20 (anziché 10) giorni prima dell'udienza di comparizione. In conseguenza, risultava insufficiente la motivazione. Una volta accolta tale distinzione, non poteva più trovare applicazione l'art. 647 cpc, perché l'errore non ricade sotto la disciplina di tale norma, ma sotto quella dell'art. 164 cpc che consente la sanatoria per costituzione della controparte. Col secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 647 cpc. Secondo i ricorrenti, solo la dichiarazione di esecutività del decreto -a richiesta di parte e non d'ufficio- rende applicabile l'art. 647 cpc: in conseguenza, la prima opposizione non avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile e la sentenza del tribunale 3727/97 avrebbe dovuto essere riformata. Col terzo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 307, 171, 647 e 645 cpc, nonché vizio di motivazione. I ricorrenti contestano, anzitutto, il richiamo agli artt. 307 e 171 cpc operato dalla Corte territoriale, rilevando che tale normativa si riferisce alla riassunzione del processo quando entrambe le parti non si sono costituite mentre, nella prima opposizione, entrambe le parti si erano costituite;
in secondo luogo, gli opponenti avevano proposto un nuovo atto di opposizione, iniziando un nuovo ed autonomo giudizio ed iscrivendo a ruolo un secondo atto di opposizione a decreto ingiuntivo: circostanza del tutto pacifica, in quanto le due opposizioni avevano dato luogo a due separati giudizi ed a due sentenze, diverse quanto a dispositivo e motivazione. Il riferimento alla 4 Caf riassunzione era quindi del tutto errato. Si trattava perciò di una seconda opposizione, tempestivamente notificata, prima della scadenza del termine di legge ed altresì prima che fosse intervenuto il decreto di esecutorietà e poiché dalla lettera dell'art. 647 cpc risulta chiaramente che solo dopo che è stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo l'opposizione non può essere proposta, sussisteva il denunciato vizio di violazione di legge. Né gli opponenti avevano consumato il loro potere di impugnazione con la costituzione nel primo giudizio di opposizione perché, se la tardiva costituzione è equiparata alla mancata costituzione, la nullità –o meglio l'inesistenza della prima opposizione proposta consentiva di rinnovare l'atto di opposizione e quindi del tutto illegittimamente la seconda opposizione era stata dichiarata inammissibile. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare per primo il terzo motivo che deve, in parte, essere riconosciuto fondato. L'esistenza di due diversi processi e di due diverse, anche se contemporanee, sentenze, escludeva il richiamo alle norme che disciplinano la mancata costituzione di entrambe le parti (art. 171 cpc) e la riassunzione del processo (art. 307 cpc). Del resto, la decisione impugnata esclude anche il rinnovo della opposizione, seguendo la giurisprudenza di questa Corte che ravvisa, nella esecutività del decreto ingiuntivo, un ostacolo alla possibilità di proporre, prima del termine di decadenza (e quindi nel rispetto dei termini perentori di cui all'art. 641 cpc) una nuova opposizione. Soluzione ineccepibile, se la dichiarazione di improcedibilità è già intervenuta quando viene proposta la seconda opposizione, ma non condivisibile nel caso contrario. Se si configura l'esecutività del d.i. come risultato di una 5 Caf fattispecie complessa, l'istanza dell'ingiungente e la declaratoria del giudice costituiscono fasi essenziali, la cui mancanza impedisce l'effetto, per quanto ne esistano potenzialmente tutte le condizioni. Anche, quindi, se si ritiene che l'art. 647 cpc preveda due autonome condizioni all'esecutività: la mancata opposizione in termini e la mancata costituzione (alla quale, per giurisprudenza costante, è equiparata la costituzione tardiva) è chiaro che il verificarsi della seconda condizione (che viene considerata rivelatrice della inattività dell'opponente) non basta, a rendere effettiva l'esecutività del decreto, dovendo prima intervenire la dichiarazione del giudice. Soluzione analoga è stata costantemente accolta dalla giurisprudenza quando ha affermato la rinnovabilità dell'impugnazione -purchè nei termini e purchè ad improcedibilità non ancora dichiarata (artt. 358 e 369 cpc;
Cass. 12803, 9569/00; 9475/99; 5022/90). La diversa natura dei due giudizi, di cognizione (quanto all'opposizione a d.i.) e di impugnazione, non incide sul profilo in esame, trattandosi in entrambi i casi di poteri da esercitare entro un termine fissato a pena di decadenza. L'interpretazione accolta, oltre alle ragioni letterali e sistematiche che sono state richiamate, trova ora conforto nella decisione n.18 del 2002 della Corte Costituzionale (in part. §.4) che, proprio nell'asserita rinnovabilità della opposizione a decreto ingiuntivo, ha individuato la ragione che consente di escludere la incostituzionalità della disciplina vivente dell'istituto. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto. Rimangono, ovviamente, assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
6 Caf accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, anche per le spese. Roma, 27 marzo 2002 Il Presidente 20: Il Cons. est. WERE CON anchi Dep il 27/2011.2002 CANCELLIERE 109T129,11 400T 20,66 TOT. 149,77 MA 2 42159 7 Caf