Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 1sexies L. n. 431 del 1985 (ora art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004), ha natura di pericolo sicché, per la sua configurabilità, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Fattispecie, di integrazione del reato, di chiusura con elementi vetrati di un portico di abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2009, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 1750
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 44841/1998
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI CA N. IL 30/08/1933;
avverso la sentenza n. 431/1998 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/09/1998;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17.9.1998, in parziale riforma della sentenza 29.10.1997 del PR di RI (appellata dal P.G.), affermava la responsabilità penale di ER LO in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione, la chiusura con elementi vetrati di un portico antistante la propria abitazione - acc. il 20.10.1994;
e lo condannava alla pena in giorni 10 di arresto e L. 30 milioni di ammenda, con ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ER, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del reato, poiché nella specie "la semplice installazione di un infisso" non avrebbe mutato l'aspetto esteriore del fabbricato;
- la prescrizione del reato, considerato che le opere sarebbero state realizzate nel febbraio 1993;
- la carenza assoluta di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tenuto conto della intervenuta presentazione, da parte del ricorrente, di domanda di "condono edilizio" - della L. n. 724 del 1994, ex art. 39 - questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38. Il Comune di RI - con nota pervenuta il 15.7.2009 - ha comunicato che la procedura amministrativa di condono "è ancora pendente, non istruita e non definita".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Quanto alla prima doglianza va ribadito l'orientamento costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. 3: 29.11.2001, Zecca ed altro;
15.4.2002, P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, Migliore;
4.10.2002, Debertol;
7.3.2003, Spinosa;
6.5.2003, Cassisa;
23.5.2003, P.M. in proc. Invernici;
26.5.2003, Sargentini;
5.8.2003, Mori;
7.10.2003, Fierro;
3.6.2004, Coletta;
24.5.2005, Garofelo;
17.11.2005, Villa) secondo il quale il reato di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies (previsto poi dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 ed attualmente del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine detti condotta a porre in pericolo a bene protetto. Nella vicenda in oggetto risulta accertato in punto di fatto che è stata mutata la consistenza estetica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso. A fronte dell'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente è pretestuoso prospettare, quindi, che non vi sarebbe stata alterazione dello stato dei luoghi: sussiste, al contrario, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante.
2. Il beneficio della sospensione condizionale della pena non era stato richiesto, sicché la Corte di merito non aveva alcun obbligo di motivazione al riguardo.
3. Il reato non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
Le opere, accertate il 20.10.1994, sono state ritenute realizzate entro il 31.12.1993, sicché il termine massimo prescrizionale sarebbe scaduto il 30.6.1998. Occorre computare però (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra) la sospensione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39 e L. n. 47 del 1985, art. 44 (per la durata complessiva di 223 giorni), che si verifica automaticamente per il solo fatto dell'esistenza di un processo edilizio che concerna attività edificatoria compiuta entro il 31 dicembre 1993 ed ha la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio.
4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:
- della domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente;
- della prescrizione del reato venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010