Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 3
Il reato di cui agli artt. 11, 18 e 59 legge 1 giugno 1939 n. 1089 è un reato di pericolo astratto o presunto, ma per la sua configurabilità in concreto occorre un minimo di idoneità offensiva della condotta posta in essere, ossia che tale condotta sia in concreto idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, e quindi ad incidere sulla integrità del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo.
Può integrare la violazione prevista dall'art. 59 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 anche la realizzazione di una struttura provvisoria, purché idonea ad incidere sulla integrità ed unitarietà dell'uso del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo.
L'art. 18 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, che prevede la preventiva approvazione dei progetti delle opere che si intendano eseguire sulle cose tutelate dalla legge, si riferisce alle opere di qualunque genere, comprendendo con tale espressione qualsiasi manufatto, anche se di limitata entità volumetrica ed a carattere precario, purché idoneo ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. IO Pioletti Presidente del 26/11/1999
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N. 3966
4. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 17072/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia;
avverso la sentenza emessa il 29 maggio 1998 dal pretore di Venezia, nei confronti di AJ NI, CO DR, NE IO e IO IT;
Udita nella pubblica udienza del 26 novembre 1999 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori avv. Luigi Pasini ed avv. Di Caprio;
Svolgimento del processo
AJ NI, quale capo reparto EL e committente, CO DR, quale dirigente EL e committente, NE IO, quale assistente ai lavori EL, e IO IT, quale legale rappresentante della società assuntrice dei lavori, vennero rinviati al giudizio del pretore di Venezia per rispondere del reato di cui agli artt. 11, 18 e 59 legge 1^ giugno 1939, n. 1089, per avere eseguito lavori di apertura di una nicchia nel muro di cinta di un preesistente fabbricato delle dimensioni di cm. 40 x 40 x 15 e di altra propedeutica alla installazione di una centralina di derivazione ENEL, su di un immobile sottoposto a vincolo e senza la preventiva autorizzazione della competente autorità. Il pretore, con sentenza del 29 maggio 1998, assolse i prevenuti perché il fatto non sussiste. Osservò tra l'altro il pretore: a) che i lavori realizzati dall'EL erano stati tutti autorizzati ma che, trattandosi di lavori di vaste dimensioni, il progetto non scendeva nei minimi particolari dei singoli interventi;
b) che per i lavori in questione l'EL ottenne il consenso dell'amministratore degli immobili, il quale, evidentemente, non segnalò l'esistenza del vincolo;
c) che in ogni caso si era trattato di lavori di modestissima dimensione, subito eliminati e rimossi non appena gli operai si resero conto che l'immobile era vincolato;
d) che la stessa soprintendenza, con nota del 14 gennaio 1997, dichiarò che l'opera realizzata senza il prescritto nulla osta ai sensi dell'art. 18 legge 1^ giugno 1939, n. 1089, non erano da considerarsi pregiudizievoli per l'immobile vincolato;
e) che quindi, pur in presenza di un reato formale e di pericolo, la modestia dell'intervento e le sue modalità erano state tali da escludere in concreto qualsiasi idoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma;
f) che, invero, anche nei reati di pericolo astratto occorre pur sempre un minimo di idoneità offensiva della condotta;
g) che altrimenti, se non vi fosse la possibilità di superare la presunzione, i c.d. reati di pericolo "presunto" incorrerebbero in una seria censura di incostituzionalità; h) che nella specie la condotta posta in essere dagli imputati era appunto inidonea a ledere il bene tutelato. Il Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia propone ricorso per cassazione deducendo che è incontestato che i lavori in questione non furono preceduti dalla preventiva autorizzazione della competente soprintendenza e che tale circostanza è sufficiente ad integrare il reato contestato, in quanto trattasi di reato formale di pericolo presunto. Quindi a nulla rileva la consistenza effettiva dei lavori eseguiti e la loro idoneità ad arrecare un danno all'immobile oggetto di tutela. In ogni caso gli interventi effettuati dagli imputati erano certamente idonei ad incidere in modo rilevante sull'originario assetto dell'edificio, consistendo nell'apertura di due nicchie sul muro esterno finalizzate alla installazione di una centralina di derivazione dell'energia elettrica. Nessuna rilevanza può infine assumere la successiva "sanatoria" rilasciata dalla soprintendenza, che non è idonea a spiegare effetti estintivi del reato. L'imputato IO ha depositato memoria difensiva con la quale tra l'altro osserva che i motivi di impugnazione del pubblico ministero riguardano unicamente l'elemento oggettivo del reato contestato. Quindi si è prodotto il giudicato formale sulla parte della sentenza impugnata assolutoria per mancanza dell'elemento soggettivo. In ogni caso nella specie la condotta era del tutto inidonea a recare pregiudizio all'interesse tutelato per cui, pur trattandosi di reato formale, se si dovesse pronunciare sentenza di condanna sulla base del solo dato formale della mancanza del nulla osta anche di fronte ad opere nemmeno astrattamente fornite di potenzialità lesiva, si incorrerebbe in una certa censura di incostituzionalità.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il principio di diritto affermato dal pretore di Venezia e sul quale si basa la sua decisione è, infatti, del tutto esatto e corrispondente ai principi di diritto più volte affermati da questa Suprema Corte nonché dalla Corte costituzionale.
È vero, infatti che il reato in questione è un reato di pericolo astratto o presunto, ma è altresì vero che - come esattamente ritenuto dal pretore - anche in tali tipi di reato occorre pur sempre un minimo di idoneità offensiva della condotta, ossia che sussista in concreto l'idoneità della condotta posta in essere a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. A tale conclusione, del resto, deve giungersi anche sulla base dell'obbligo che ha il giudice di preferire per qualsiasi disposizione una interpretazione adeguatrice, dal momento che se non vi fosse la possibilità di superare la presunzione, i c.d. reati di pericolo presunto sarebbero sicuramente in contrasto con fondamentali principi costituzionali.
Deve a questo proposito ricordarsi che la Corte costituzionale ha sii più volte affermato che la configurazione di fattispecie criminose strutturate con riferimento ad un evento di pericolo astratto o presunto non è incompatibile in via di principio con il dettato costituzionale, purché esse non siano irrazionali od arbitrarie (cfr. sentt. n. 1 del 1971, n. 139 del 1982, n. 126 del 1983, n. 71 del 1978, n. 333 del 1991, n. 133 del 1992, n. 360 del 1995). Ma ha altresì precisato che anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta (sent. n. 247 del 1997). Ossia, anche qualora si tratti di un reato di pericolo presunto od astratto, è sempre necessario, per la configurabilità del reato stesso, che sussista l'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata, dal momento che ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.) (sent. n. 360 del 1995). L'offensività, infatti, deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore (ord. n. 437 del 1989, sentt. n. 144 del 1991, n. 333 del 1991, n. 133 del 1992). Nel nostro ordinamento, quindi, vige il principio di offensività, alla cui luce - sia esso, o meno, di rango costituzionale - ogni interpretazione di norme penali va condotta. Pertanto, è compito del giudice, e non obbligo del legislatore, stabilire, valendosi degli strumenti ermeneutici che il sistema offre e, primo fra tutti, dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. (cd. reato impossibile), se una concreta fattispecie sia idonea o meno ad offendere i beni giuridici tutelati dalle normative in discussione, al fine di determinare, in concreto, la soglia del penalmente rilevante (sent. n. 62 del 1986). Sicché, anche nei reati di pericolo presunto od astratto, la mancanza dell'offensività in concreto della condotta dell'agente non radica alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario che dovrà in tal caso ritenere che non si siano integrati gli estremi per la sussistenza del reato (sentt. n. n. 333 del 1991, n. 133 del 1992, n. 360 del 1995).
Questi principi, del resto, sono stati recepiti e più volte ribaditi da questa Suprema Corte proprio in relazione ad un reato per qualche verso analogo a quello in questione, ossia al reato di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431. Si ritiene infatti generalmente che tale reato si consumi con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica ed avrebbe perciò natura di reato di pericolo astratto o presunto (cfr. Sez. VI, 24 luglio 1997, Stanzione, m. 209.282; Sez. III, 30 giugno 1995, Montone, m. 202.702; Sez. III, 27 gennaio 1994, Lambri, m. 197.592;
Sez. III, 4 febbraio 1993, De Lieto, m. 193.636). La giurisprudenza di questa Suprema Corte, tuttavia, ha anche precisato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 è necessario non solo che si verifichino interventi non autorizzati su zone vincolate ma che gli stessi siano idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione: ne consegue che sono inscrivibili nella sfera dell'irrilevanza penale tutti gli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio (Sez. III, 17 marzo 1999, Zotti, m. 213.243); che il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 è integrato da ogni intervento non autorizzato che alteri lo stato dei luoghi, con la precisazione che l'alterazione è ravvisabile solo quando l'intervento immuti in modo rilevante e apprezzabile, anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche del luogo sottoposto alla speciale tutela ambientale (nella specie la sentenza impugnata fu annullata perché non aveva accertato la rilevanza estetica del mutamento dei luoghi) (Sez. III, 10 marzo 1999, Cerise, m. 213.249); che ai fini della configurabilità del reato in questione, che è reato di pericolo presunto, è pur sempre necessario un "vulnus" minimo, purché apprezzabile, del paesaggio (Sez. III, 17 dicembre 1998, Galimberti, m. 212.247); che l'interesse protetto dalla norma incriminatrice in esame, pur dovendosi individuare nella tutela prodromica del paesaggio, non può peraltro logicamente prescindere da una sia pur minima possibilità di "vulnus" al bene tutelato;
pertanto la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi pur sempre in un nocumento potenziale, da valutarsi "ex ante", oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata (Sez. III, 7 maggio 1998, Vasallo, m. 211.218); che nessuna lesione dell'oggetto formale del reato può ravvisarsi quando la trasformazione territoriale non leda l'oggetto sostanziale della tutela ambientale (Sez. III, 28 gennaio 1998, Ruffatti, m. 210.469); che comunque l'autorizzazione ai fini paesaggistici è necessaria qualora vi siano comportamenti che incidano in senso fisico ed estetico sui beni protetti ovvero modifichino in modo consistente ed apprezzabile pure temporalmente il paesaggio (Sez. III, 6 ottobre 1995, Giacomelli, m. 203.544). E lo stesso principio, a ben vedere, è stato da tempo affermato anche in relazione al reato in questione. Si è invero affermato che l'art. 18 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, che prevede la preventiva approvazione dei progetti delle opere che si intendano eseguire sulle cose tutelate dalla legge, si riferisce alle "opere di qualunque genere", comprendendo con tale espressione qualsiasi manufatto, anche se di limitata entità volumetrica ed a carattere precario, purché idoneo ad arrecare pregiudizio all'interesse tutelato (Sez. III, 23 novembre 1984, Fardelli, m. 167.535). E più recentemente è stato ribadito che può integrare la violazione prevista dall'art. 59 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, anche la realizzazione di una struttura provvisoria, purché idonea ad incidere sulla integrità ed unitarietà dell'uso del bene immobile ad interesse storico- artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo (Sez. III, 14 febbraio 1996, Marini, m. 204.570). In conclusione deve ribadirsi il principio di diritto già in precedenza evidenziato, e cioè che il reato di cui agli artt. 11, 18 e 59 legge 1^ giugno 1939, n. 1089, è sì un reato di pericolo astratto o presunto, ma per la sua configurabilità in concreto occorre pur sempre un minimo di idoneità offensiva della condotta posta in essere, ossia che tale condotta sia in concreto idonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, e quindi ad incidere sulla integrità del bene immobile ad interesse storico-artistico, nel senso della diminuzione del godimento estetico complessivo. Ora, nella specie, il pretore di Venezia, facendo esatta applicazione di tale principio, ha ritenuto, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, che l'attività posta in essere dagli imputati fosse appunto del tutto inidonea ad arrecare un qualsiasi pregiudizio all'interesse tutelato dalla norma penale, e ciò in considerazione del fatto che si trattava di lavori di modestissima dimensione, consistenti nell'apertura di una nicchia sul muro di cinta delle dimensioni di cm. 40 x 40 x 15 per l'installazione di una centralina di derivazione ENEL, lavori e nicchia del resto, subito eliminati;
dal fatto che dalle foto acquisite in giudizio emergeva che il muro oggetto dell'intervento fosse già tutto malmesso e rabberciato;
dal fatto infine che la stessa soprintendenza, con nota del 14/1/97, aveva dichiarato che i lavori in questione non potevano considerarsi pregiudizievoli per l'immobile vincolato.
Il giudizio di merito del pretore di non idoneità della condotta ad offendere l'interesse tutelato è quindi sorretto da una motivazione adeguata e certamente non manifestamente illogica, sicché non è censurabile in questa sede.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000