Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 39049
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Sentenza 20 marzo 2013

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La punibilità del reato di pericolo previsto dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è esclusa solo nell'ipotesi di interventi di "minima entità", e cioè di quelli inidonei, già in astratto, a porre in pericolo il paesaggio, e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi applicabile al reato di cui all'art. 181, comma primo bis cit. la causa di non punibilità della lieve entità degli interventi, introdotta dall'art. 44 D.L. n. 5 del 2012, conv. in l. n. 35 del 2012, che presuppone un regolamento attuativo ad oggi non ancora emanato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2013, n. 39049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39049
    Data del deposito : 20 marzo 2013

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