Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2013, n. 6299
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Sentenza 15 gennaio 2013

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Il reato previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è configurabile anche se la condotta consista nell'esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l'azione dell'uomo, siano venuti meno restituendo ai luoghi l'originario assetto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la escavazione della sponda di un canale, la cui area si era naturalmente ripristinata senza necessità di uno specifico intervento umano).

Il reato previsto dall'art. 181 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2013, n. 6299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6299
    Data del deposito : 15 gennaio 2013

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