Sentenza 23 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico il reato contravvenzionale di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle immissioni nell'atmosfera (art. 13, comma 1, del D.L.G. 4 agosto 1999 n. 372), in particolare per omessa o irregolare tenuta del "registro di autocontrollo", è configurabile anche se gli autocontrolli siano stati regolarmente effettuati alle date previste, atteso che allo stato attuale della legislazione, in specie in quella ambientale, non può farsi validamente richiamo al cd. principio di offensività per escludere la configurabilità del suddetto reato, sulla sola base del rilievo della mancanza di offesa concreta all'ambiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2001, n. 44161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44161 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 23/10/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 2885
3. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 40897/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CH RO n. a Ferrara data 11 febbraio 1936
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 ottobre 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Carmine Zengo che ha concluso per richiesta di rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
ZU ND ha proposto appello qualificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, emessa in data 27 ottobre 1999, con la quale veniva condannato per il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione ad emissioni in atmosfera, consistente nell'omessa annotazione e tenuta del registro di autocontrollo, deducendo quale motivo l'irrilevanza penale del fatto, poiché gli autocontrolli erano stati effettuati alle date previste, sicché non era stato violato l'interesse protetto, onde la condanna era in contrasto con il principio di offensività. Motivi della decisione
Il motivo addotto, diffusamente trattato in maniera pregevole con richiami di dottrina e giurisprudenza, non appare fondato, sotto molteplici profili, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, in modo semplicistico si potrebbe rilevare che il principio di offensività non risulta codificato ne' costituzionalizzato, sicché una simile discussione è inconferente, urtando contro il dato positivo.
Tuttavia una tale argomentazione sarebbe in contrasto con la c.d. concezione realistica del reato, che ha rinvenuto in alcune disposizioni del codice penale, in particolare nell'art.49, e nell'esame complessivo del sistema, la sussistenza di detto principio.
Con differente approccio potrebbe rilevarsi che nel c.d. reati di mera disubbidienza il prefato principio non trova applicazione secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina. Con ulteriore diversa impostazione deve notarsi che, secondo quanto sostenuto in varie pronunce da questa Corte, l'adempimento di un onere formale di informazione non è senza rilievo nel settore ambientale, giacché permette di offrire la possibilità di un immediato e completo controllo del rispetto della normativa, dei correlati standards e del c.d. monirotaggio ecologico, consentendo l'effettuazione in tempi rapidi di altre indagini.
Pertanto l'interesse tutelato, che non deve essere necessariamente sostanziale, sarebbe, in ogni caso, violato.
Peraltro, la censura svolta per le sue implicazioni in tema di teoria generale del reato determina una più diffusa trattazione, pur nel limiti propri di una decisione giurisdizionale, sicché deve ritenersi presupposto il vasto dibattito dottrinale sul fondamento del principio di offensività e sulle critiche relative, rilevandosi soltanto che il ricorrente, seppure nell'epigrafe del motivo, confonde il principio di offensività con un istituto diverso cioè quello dell'irrilevanza del fatto, che ha trovato applicazione nel settore minorile.
Il principio di offensività, poi, come è noto, ha due differenti piani o livelli di operatività uno legislativo e l'altro giurisprudenziale o giudiziario-interpretativo, sicché si affronterà solo il secondo, in quanto il primo comporterebbe una discussione con implicazioni costituzionali e politico-criminali non necessarie nella fattispecie in esame.
Tuttavia già nell'individuazione della gestione di detto principio, costituente quasi una clausola generale, nell'ambito Giudiziale possono essere avanzate differenti opzioni, sostenendosi da parte della dottrina che una sua applicazione per non contrastare con i principi della certezza del diritto, della tipicità della fattispecie e della riserva legislativa statale in campo penale deve essere limitata a quelle figure di reato che presentano già nella loro struttura normativa astratta un evento offensivo, in modo da escludere quelle fattispecie criminose dirette a proteggere i "beni intermedi" o "funzioni" cioè quei precetti penali tesi ad evitare situazioni ritenute pericolose ovvero a salvaguardare una regolamentazione legale di determinate attività.
Pertanto, ove si accedesse a detta tesi, la censura sarebbe del tutto infondata. Peraltro una simile alternativa finirebbe con il ridurre enormemente la portata del principio e con il renderlo praticamente inattuato.
Appare, perciò, preferibile quella che attribuisce allo stesso una portata generale, riferibile a tutti i reati, in quanto riflette l'esigenza, avanzata da alcuni fautori della teoria realistica del reato, secondo cui le fattispecie criminose devono essere interpretate con il criterio teleologico.
Tuttavia, attesa la differenza esistente fra beni finali e fondamentali e beni strumentali o intermedi, il necessario rispetto del principio di legalità impone di ritenere che l'offensività deve essere valutata in relazione alle condotte incriminate, nei casi in cui il legislatore ha anticipato la tutela ovvero ha previsto adempimenti formali finalizzati a varie funzioni tese alla protezione di un bene fondamentale qual è, ad esempio, l'ambiente. Pertanto, come si vede, esistono reati, in cui l'offesa non è totalmente mancante, ma si presenta in forma di gravità medio - bassa, ma, sotto questo aspetto, non è più il principio di offensività a venire in rilievo, ma quello della rilevanza del fatto, che consente di espellere, in via interpretativa, dal circuito giudiziario manifestazioni in concreto scarsamente offensive perché relative a fattispecie di reato medio-basse.
Tuttavia la discussione sull'ammissibilità in generale di questo principio è ancora aperta, sconta una sfiducia della classe politica nella magistratura e nella sua equilibrata valutazione del caso concreto e una visione della legalità formale e dell'obbligatorietà dell'azione penale non corretta ed esula dal thema decidendum proposto in ricorso.
Del resto, anche esaminando le applicazioni giurisprudenziali effettuate da questo giudice di legittimità ed il riconoscimento ottenuto dal principio di offensività in varie decisioni della Corte Costituzionale si nota come queste ultime ne abbiano affermato la rilevanza soprattutto in presenza di fattispecie meno specifiche e dettagliate cioè di difetti di tipicizzazione legislativa (Corte Cost. 11 luglio 1991 n. 333; Corte Cost. 24 luglio 1995 n. 360 e nn. 133 e 308 del 1992 tutte in tema di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti) oppure per fornire un'interpretazione restrittiva di una locuzione troppo ampia, che in tal modo sarebbe in contrasto con la "ratio legis" (Corte Cost. n. 437 del 1989 in tema di reati tributari ed in particolare di omessa tenuta di scritture contabili obbligatorie) o con il principio di ragionevolezza (Corte Cost. n. 62 del 1986 in materia di armi ed esplosivi), sicché, sotto questo profilo, nella fattispecie in esame, non possono affacciarsi dubbi di legittimità costituzionale, in realtà neppure prospettati dal ricorrente.
Inoltre, le pronunce di questa Corte si fondano molte sull'elaborazione dottrinale di alcune nozioni quale quella del falso grossolano (Cass. sez. 6^, luglio 1994, Ferrofino in Cass. pen. 1995, 919 mass. n.544), mentre altre (Cass. sez. un. 24 giugno 1998, Kremi in Cass. pen. 1998,3232 mass. n.1715) si pongono nettamente contro questo principio in casi in cui forse una maggiore meditazione non sarebbe stata inopportuna.
Peraltro, la sentenza citata in ricorso (Cass. sez. 5^ 20 ottobre 1993) in relazione al fatto all'epoca costituente reatoconcemente il mancato invio al Presidente del Tribunale dell'elenco dei protesti bancari e dei rifiuti di pagamento nel caso in cui nel periodo considerato non siano stati elevati protesti o accertati rifiuti nel pagamento ha ritenuto insussistente lo stesso una volta individuato l'interesse protetto in quello ad una sollecita e pubblica informazione sul mancato adempimento dei debiti cartolari. Pertanto, mutatis mutandis, poiché nella fattispecie erano stati effettuati gli autocontrolli, gli stessi dovevano essere annotati, giacché l'interesse protetto come già evidenziato è quello ad un sollecito controllo ed ad immediata formazione sugli adempimenti ambientali.
Perciò, anche alla luce del principio di offensività, non limitato solo ai reati, che presentino nella loro struttura normativa un evento offensivo, la contravvenzione contestata appare sussistente, giacché la voce dottrinale, non esperta del settore, la quale ritiene "l'interesse ambientale", neppure definito, attesi i suoi contorni poliedrici e sfumati, costituire "l'oggetto ultimo della condotta criminosa" e, quindi, il bene protetto, non considera che in materia ambientale, nel momento normativo attuale, si ha "una sorta di formale plurioffensività disomogenea" che "comporta necessariamente la predisposizione di una tecnica di tutela anticipata che prescinde - anche a livello sanzionatorio - dall'offesa a un concreto bene giuridico": tutela di funzioni e non di beni", nonostante un simile modello non appaia soddisfacente e sia oggetto di serrate e reiterate critiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2001