Sentenza 20 giugno 2001
Massime • 1
La disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto l'"indennità di sede disagiata", correlata contrattualmente allo spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro, estranea al nucleo retributivo tutelato dall'art. 36 Cost.).
Commentario • 1
- 1. Recesso, disdetta e ultrattività del contratto collettivoMatteo Mazzon · https://www.filodiritto.com/ · 19 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato IC MASTROMATTEO, giusta delega in atti;
contro
CENTRO ACCIAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE POLITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2029/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/99 R.G.N. 1077/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MASTROMATTEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
LE EL, con ricorso del 7 giugno 1996, ha adito il Pretore di Bari, sezione distaccata di Bitonto, per sentir dichiarare, nei confronti della Centro Acciai S.p.A., il diritto a percepire l'indennità di disagiata sede in forza dell'accordo aziendale 27.7.1984, con conseguente condanna dell'azienda al pagamento di detta indennità, dal 1^ gennaio 1996 al soddisfo, nella misura di L. 20.242 per ogni giorno di presenza, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
La Centro Acciai S.p.A., costituendosi in giudizio, deduceva che l'indennità di disagiata sede era stata corrisposta sulla base di accordi aziendali a tempo indeterminato che erano stati disdettati con note del 27/2/95 e 16/11/95.
Il Pretore, con sentenza n. 128/1998, ha dichiarato nullo il ricorso per mancanza dell'oggetto della domanda di cui all'art. 414 n. 3 c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale di Bari, investito dell'appello dal LE, con sentenza 1/7 luglio 1999 n. 2029, ha riconosciuto la completezza del ricorso introduttivo del giudizio, ma ha rigettato l'appello nel merito, condannando l'appellante alle spese di tale grado di giudizio.
Il Tribunale, ritenuto che la indennità pretesa trovi la sua fonte in un accordo aziendale a tempo indeterminato del 27.7.1984 tra la Centro Acciai S.p.A. e il Consiglio di Fabbrica della stessa società, che prevedeva, tra l'altro, l'indennità di disagiata sede per i dipendenti i quali, abitanti in Bitonto, erano tenuti a lavorare nello stabilimento di Sannicandro, ha escluso il diritto del LE all'indennità pretesa per i seguenti motivi: a) perché la stessa non è presidiata dall'art. 36 della Costituzione;
b) perché nei contratti collettivi di diritto comune a tempo indeterminato deve ritenersi valido e legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro;
c) perché non può essere invocata la prassi aziendale, in quanto il fatto che per circa venti anni la società abbia corrisposto l'indennità dedotta in causa, migliorandola nel tempo, non può trasformare la natura della fonte dell'obbligazione da convenzionale a uso aziendale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LE, con otto motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimata, ritualmente costituita, ha resistito. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione del principio devolutivo, omessa pronunzia, motivazione contraddittoria, nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo;
violazione degli artt. 342 Co. 1^, 112, 132 Co. 2^ n. 4 e 5, 156 co. 2^ c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere deciso nel merito della domanda nonostante che l'appello avesse investito soltanto la pronuncia di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, e per avere dichiarato in dispositivo di rigettare l'appello nonostante avesse accolto il motivo relativo alla validità del ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo è infondato, perché il Tribunale, con valutazione di merito a lui demandata, ha ritenuto che l'appellante avesse riproposto la domanda di merito, per la quale lo stesso aveva interesse, senza della quale la mera declaratoria di validità del ricorso introduttivo del giudizio non avrebbe spiegato alcun utile risultano per l'appellante.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo errata interpretazione dell'accordo aziendale 27.7.84 e delle disdette 27.9.95 e 16.11.95, omessa valutazione dell'accordo 22.11.1989, motivazione omessa e insufficiente;
violazione degli artt. 1362 e 1324 c.c., 132 n. 4 c.p.c. 115, co. 1^ e 116 co. 1^ c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3
e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'accordo aziendale del 27.7.1984 sia la fonte della indennità di disagiata sede, e che le disdette 27.9.1995 e 16.11.1995 abbiano intimato la cc55aziune del diritto alla indennità stessa.
Il motivo è connesso con il quinto, con il quale il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1362, 1340 cod.civ.; difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dell'uso negoziale come fonte dell'obbligazione.
Entrambi sono inammissibili, in quanto non indicano la asserita fonte del diritto alla indennità di disagiata sede, diversa ed anteriore a quella contrattuale indicata dal Tribunale, ne' gli elementi ed i comportamenti attraverso i quali si sarebbe concretato l'uso negoziale;
inoltre non riproduce il testo delle disdette, al fine di consentire a questa Corte la valutazione della dedotta violazione delle regole ermeneutiche.
I motivi di ricorso 3, 4, 6 e 7 devono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione.
Con essi il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Costit., 1375, 2909, 2697 c. 1^ cod.civ.; 115 co. 1^ e 116 co. 1^, 132 c.p.c.; difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata nella parte in cui: a) avrebbe omesso di argomentare circa il motivo di appello secondo cui la società aveva violato il principio di buona fede nella disdetta degli accordi (motivo terzo), b) non ha ritenuto applicabile l'art. 36 Costit. alla indennità di disagiata sede in questione, avente pacificamente natura retributiva (motivo quarto); c) ha affermato, senza adeguata motivazione, che solo i contratti collettivi nazionali di lavoro sono prorogabili fino al successivo, nel caso di disdetta, non quelli aziendali, senza considerare che la unilaterale abrogazione del contratto violerebbe il sinallagma retributivo (motivo sesto); d) ha affermato che il LE non ha diritto alla indennità di trasferta perché svolge lavoro ordinario nel suo posto normale di lavoro in Sannicandro. Essi sono complessivamente infondati per i seguenti motivi. La norma dell'art. 2071, ultimo comma, cod. civ., che sancisce l'obbligo di determinare la durata del contratto collettivo, non si applica ai contratti collettivi postcorporativi - che, con la fine dell'ordinamento corporativo e la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., rientrano esclusivamente nell'area dell'autonomia privata, con soggezione alla regolamentazione dettata per i contratti in generale. Ne consegue la possibilità che un contratto collettivo sia stipulato senza indicazione del termine finale, ossia a tempo indeterminato (Cass. 16 aprile 1993 n. 4507), come nella specie. In tale ipotesi, di un contratto collettivo, anche aziendale, stipulato senza l'indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che - in sintonia col principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ. ed incoerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione - deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo (Cass. 1 luglio 1998 n. 6427; Cass. 25 febbraio 1997 n. 1694; Cass. 20 settembre 1996 n. 8360; Cass. 4507/1993 cit.;
Cass. 9 giugno 1993 n. 6408; Cass. 13 febbraio 1990 n. 1050). La valutazione di fondo della sentenza impugnata, secondo cui nei contratti collettivi di diritto comune a tempo indeterminato è legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro, è quindi conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa dalla dottrina.
Tale facoltà di recesso, derivante dai principi civilistici, condivisibile in quanto diretta ad evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, va contemperata con la funzione normativa dei contratti collettivi, di disciplina e garanzia delle condizioni di lavoro. Vi sono dei diritti del lavoratore che neanche la disdetta unilaterale del datore di lavoro può invalidare. Questi sono stati individuati dalla giurisprudenza di questa Corte nei diritti, derivanti dal contratto disdettato, che sono entrati nel patrimonio del lavoratore per avere questi posto in essere le condizioni che vi danno titolo (Cass. 6427/1998 cit.), e nelle condizioni retributive, pure disciplinate dal contratto disdettato, corrispondenti alla retribuzione garantita dall'art. 36 Costit. L'ammissibilità della disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale senza limite di tempo, sopra affermata, non ne comporta dunque di per sè la legittimità, potendo la disdetta essere illegittima ove ne risulti la lesione della retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Costit. Ma la tutela costituzionale non comprende automaticamente tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensi solò quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale (Cass. 18 marzo 1992 n. 3362), e cioè di quella retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36. Pertanto nel caso in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva, e pretenda il su ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento, ma deve innanzitutto allegare la lesione del minimo costituzionale;
in secondo luogo egli deve fornire al giudice del merito gli elementi comparativi della situazione retributiva ante e post modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto dell'art. 36 Cost. Spesso infatti nella prassi della contrattazione collettiva e delle relazioni industriali l'abolizione di una voce retributiva si accompagna ad una diversa articolazione del trattamento complessivo, che rimane immutato o migliorato.
Nel caso di specie il ricorrente ha affermato la lesione dell'art. 36 Cost. in maniera apodittica, per il solo fatto dell'abolizione della indennità, e non ha censurato in maniera pertinente la valutazione del giudice del merito il quale, in mancanza di ulteriori allegazioni, ha ritenuto la indennità di sede disagiata, correlata allo spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro, estranea al nucleo retributivo tutelato dall'art. 36 Cost. È opportuno ricordare al riguardo che la valutazione compiuta dal giudice di merito ai fini della determinazione della giusta retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 Costit. Si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto utilizzati (Cass. 15 aprile 1996 n. 3524). Il rilievo poi di cui al sesto motivo, secondo cui anche i contratti aziendali hanno natura ed efficacia propria dei contratti collettivi, pacifico in giurisprudenza (Cass. 4 marzo 1998 n. 2363), non è decisivo, perché la regola dell'art. 2074 cod.civ., secondo cui il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo, va letta in correlazione al precedente art. 2073: entrambe le disposizioni sono coerenti alla natura dei contratti collettivi corporativi, e pertanto non si applicano ai contratti collettivi di diritto comune, i quali operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti;
con la conseguenza che le clausole di contenuto retributivo vengono meno per il periodo successivo alla scadenza contrattuale (Cass. 10 aprile 2000 n. 4534; Cass. 29 agosto 1987 n. 7140; Cass. 5393/1990;
6408/1993).
D'altra parte, anche i diritti derivanti da contratto collettivo a scadenza definita non sono acquisiti per sempre dal lavoratore, per le prestazioni successive alla scadenza del contratto;
al contrario, il principio per cui la deroga "in pejus" rispetto al trattamento retributivo previsto da un contratto collettivo può legittimamente essere stabilita da un successivo contratto, rende legittimo un mutamento peggiorativo della retribuzione quale effetto della scadenza (e del mancato rinnovo) del contratto che quel trattamento stabilisca, ferma in tale caso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, la tutela offerta al lavoratore dall'art. 36 Cost. (Cass. 5 maggio 1998 n. 4534). Quanto alla denuncia di contrarietà della disdetta al Principio di buona fede, si deve notare che il ricorrente non indica quali indagini il Tribunale avrebbe omesso per accertare la contrarietà della disdetta al principio di buona fede, il quale, al contrario, è posto dalla giurisprudenza ricordata a fondamento della temporaneità del vincolo contrattuale.
Quanto infine alla funzione dell'indennità in questione, trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, nella specie congruamente motivata.
Con l'ottavo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle spese del primo grado, nonostante l'espressa richiesta e nonostante che egli sia vincitore in primo grado, essendo stata accolta la sua doglianza.
Il motivo è infondato, perché il Tribunale ha rigettato l'appello avverso la sentenza pretorile impugnata, e quindi sono rimaste ferme le statuizioni relative alle spese del primo grado, senza necessità di apposita statuizione da parte del giudice d'appello, in quanto il regime delle spese processuali attiene all'esito della causa, definito dal dispositivo.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 11 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001