Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8429
CASS
Sentenza 20 giugno 2001

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La disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione; pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto l'"indennità di sede disagiata", correlata contrattualmente allo spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro, estranea al nucleo retributivo tutelato dall'art. 36 Cost.).

Commentario1

  • 1Recesso, disdetta e ultrattività del contratto collettivo
    Matteo Mazzon · https://www.filodiritto.com/ · 19 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8429
Data del deposito : 20 giugno 2001

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