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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: • ER SI (cui 04gyidi) nata a [...] il [...] ER NY (cui 01ccf1h) nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo: il procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'Avvocato Alessandro Sorana del foro di Ancona in difesa di ER NY (cui 01ccf1h), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento. E' presente l'Avvocato Davide Gatti del foro di Asti in difesa di ER SI (cui 04gyidi), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4842 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14/2/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona, con cui RR NY era ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e ER SI era ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., con condanna di ciascuna alla pena reputata di giustizia. Era contestato alla prima imputata di essersi impossessata del portafoglio di IE IO - contenente la somma di circa 600 euro, oltre ai documenti ed alla carta di debito - asportandolo dall'autovettura di questi, previa effrazione del finestrino. Alla seconda imputata - assolta dal reato di furto - era contestato 7 l'indebito utilizzo della Or:à-t-a di debito contenuta nel portafoglio della persona - offesa. 2. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate, a mezzo del difensore, articolando i motivi di doglianza di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. ER NY, I) Manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dì norme processuali con riferimento agli artt. 336 e 129 cod. proc. pen. laddove il giudice d'appello non ha rilevato il vizio di procedibilità derivante dalla mancanza di querela. La difesa evidenzia come la persona offesa dal reato abbia presentato innanzi alla Questura di Ancona, in data 14 marzo 2019, una denuncia mancante di qualsiasi riferimento ad una richiesta di punizione, requisito previsto dall'art. 336 cod. proc. pen. In seguito all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, la semplice denuncia dei fatti è divenuta non idonea per la prosecuzione del giudizio. Dall'esame del fascicolo del dibattimento non risulta la presentazione di alcuna querela nel termine di cui all'art. 124 cod. pen. e neppure nella finestra temporale aperta con la norma transitoria di cui all'art. 85 d.lgs 150/2022. II) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aspetto riguardante l'indebita utilizzazione ai fini della decisione dell'atto di denuncia della parte offesa senza il consenso del difensore. L'acquisizione di una denuncia al fascicolo del dibattimento, fondata sull'erroneo convincimento che si tratti di una querela, non autorizza il giudice a servirsene ai fini della decisione. Invero, l'utilizzazione dell'atto suddetto è 2 ammissibile soltanto al limitato scopo di verificare l'esistenza della condizione di procedibilità; senza consenso del difensore - come nel caso in esame - è esclusa la possibilità di utilizzo dell'atto ai fini della decisione. La Corte di merito, contravvenendo agli artt. 336, 431 e 511, comma 4, cod. proc. pen., si è avvalsa del contenuto dell'atto per disarticolare la tesi difensiva in sentenza. III) Vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale con riferimento alla parte della sentenza in cui i giudici d'appello hanno riconosciuto l'applicabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di un borsello lasciato dentro un'autovettura, ritenendo erroneamente che possa essere considerata cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. La Corte di merito avrebbe fatto cattivo governo della norma, trascurando di considerare come i più recenti orientamenti giurisprudenziali escludano la ricorrenza dell'aggravante in casi sovrapponibili a quello in esame. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. ER SI, I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputata. La Corte di merito si è limitata a recepire le argomentazioni della sentenza di primo grado, mancando di offrire risposta ai puntuali rilievi difensivi svolti con i motivi d'appello, che criticavano l'attendibilità della deposizione del teste MA quanto all'avvenuto riconoscimento dell'imputata, l'affidabilità della comparazione fisiognomica operata dalla Polizia giudiziaria e la ricostruzione fattuale recepita in sentenza, acriticamente mutuata da quella del primo giudice. II) Nullità della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive e con riferimento al punto della conferma della revoca della già concessa sospensione condizionale della pena quale conseguenza della mancata concessione della pena sostitutiva. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 58 I. 689/81; carenza e/o manifesta illogicità della motivazione su detti punti. 3. Alla odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi al contenuto della requisitoria scritta. La difesa di ER NY ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, richiamandosi anche alla memoria depositata in atti, nella quale ha replicato alle argomentazioni illustrate dal P.G. nella requisitoria scritta. La difesa di ER SI si è riportata ai motivi di ricorso insistendo nel richiedere il loro accoglimento. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con riferimento alla posizione di ER NY si osserva quanto segue. Il reato contestato in rubrica e ritenuto in sentenza a carico dell'imputata (artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.) è improcedibile per mancanza di querela e la sentenza impugnata, come richiesto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, va annullata senza rinvio per tale ragione. Il reato è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito — il fatto di avere usato violenza sulle cose e la circostanza della esposizione alla pubblica fede — non rientrano, infatti, nei casi di esclusione della procedibilità a querela stabiliti dalla norma di nuovo conio. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data dì entrata in vigore del d.lgs 150/2022. A questa conclusione può giungersi sulla base del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi, che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati. Si è, invero, sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modifichino il regime di procedibilità di un reato debba essere regolato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato affermato da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di "stalking"; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della 4 procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tali orientamenti sono stati richiamati in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, che, al paragrafo 5 della parte in diritto, afferma il principio della retroattività del regime più favorevole, salvo il limite della inammissibilità del ricorso: invero, si legge, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, così massimata:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Calato il principio nell'odierna regiudicanda, si ricava che la novella di cui al d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trovi applicazione anche con riferimento ai reati di furto commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato alla ricorrente ER NY, per il quale non risulta essere stata sporta querela. La tre~gfra , denuncia in atti, accessibile a questa Corte in ragione della natura della doglianza proposta, non contiene alcuna richiesta di punizione proveniente dalla parte lesa. Per altro verso, il ricorso proposto dall'imputata non presenta connotati d'inammissibilità, essendo le questioni proposte non manifestamente infondate. 2. Quanto alla posizione di ER SI, il primo motivo di ricorso, versato in fatto, è inammissibile. Le censure ivi contenute propongono questioni che riguardano la ricostruzione del fatto e la interpretazione delle prove assunte, aspetti che esulano dal perimetro valutativo della Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 5 Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti e la rivalutazione delle emergenze probatorie, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nella specie, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata è supportata da un conferente apparato motivazionale, non suscettibile di essere censurato in questa sede, perché privo di aporie logiche e fondato sul buon governo delle regole che sovrintendono alla prova indiziaria. La Corte territoriale, nell'esaminare e confutare i motivi di doglianza, reiterati nella presente sede, ha evidenziato come le risultanze processuali, valutate unitariamente, consentano di attribuire con certezza alla ricorrente il tentativo di utilizzo della carta di debito sottratta alla persona offesa. La sicura identificazione della imputata, si legge in motivazione, discende dagli esiti delle videoriprese (quelle effettuate dal funzionario di banca MA RI e quelle estrapolate dalle telecamere dell'istituto bancario), dal riconoscimento fotografico effettuato dal teste MA RI, dagli esiti delle investigazioni del personale di polizia, su cui ha deposto in dibattimento l'ispettore Pierpaoli Andrea. L'attenzione di MA RI, direttore della filiale in cui era stato tentato il prelievo-scrivono i giudici nelle conformi sentenze di merito k_--fu subito attirata dalla presenza della donna nell'area dello sportello bancomat, perché, nonostante fosse una calda giornata, indossava un capo di abbigliamento pesante, portava un cappuccio calato sulla testa ed aveva una sciarpa sul viso. Insospettitosi, il funzionario si portava fuori dalla filiale, dove aveva modo di osservare meglio la donna, che, all'uscita, toltasi la sciarpa dal viso, indossava soltanto gli occhiali da sole. Nella circostanza, il teste riprendeva con l'uso del telefono cellulare la targa della vettura sulla quale la donna si allontanava. Nel corso delle indagini e durante la escussione in dibattimento, il teste MA riconosceva la imputata in fotografia. Il riconoscimento operato dal teste, alla stregua di quanto logicamente argomentato dai giudici di merito, era avvalorato da altre univoche circostanze: la polizia, dopo qualche giorno, provvedeva a controllare su strada la vettura recante la targa segnalata, accertando la presenza a bordo di ER SI, che indossava nella circostanza un giubbotto invernale con cappuccio di pelo del tutto simile a quello indossato durante il tentativo dell'indebito prelievo. 6 I giudici ritenevano anche significativo il breve lasso di tempo intercorso tra la sottrazione della carta bancomat ed il tentativo di prelievo. L'esame circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte della Corte di legittimità si esplica attraverso il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo che viene esercitato alla luce dei consueti parametri della esaustività, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, con esclusione di ogni forma di accertamento che si traduca in una ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245). Alla luce di tali principi, deve ritenersi che le valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno attribuito un carattere di gravità, precisione e concordanza agli elementi indiziari presi in considerazione, siano idonei a superare il vaglio demandato alla Corte di legittimità. Di contro, non può non rilevarsi come la ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa ricostruzione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione coerente e priva di aporie logiche. 3. Parimenti inammissibili risultano le doglianze espresse dalla difesa nel secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale, all'esito di un autonomo e puntuale apprezzamento, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della pena sostitutiva. Al riguardo ha posto in evidenza non solo la negativa personalità dell'imputata - gravata da altre precedenti condanne per reati contro il patrimonio - ma anche le sue condizioni di vita ed il contesto criminale di riferimento, elementi ritenuti insuscettibili di consentire una prognosi positiva circa la finalità rieducativa della pena sostitutiva ed il contenimento del rischio di recidiva. Trattasi di congrua motivazione, rispettosa dei principi espressi in questa sede (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210, così massimata:"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, 7 del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte"). Giova osservare che, ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice nel valutare se applicare una pena sostitutiva deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Ed invero, il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto piuttosto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658). Ove il giudizio così espresso sia immune da aporie logiche, come nel caso in esame, resiste al sindacato da esperirsi in sede di legittimità. I poteri istruttori di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., della cui mancata attivazione la difesa si duole, sono rimessi all'apprezzamento del giudice. La norma infatti stabilisce che, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Si è condivisibilmente osservato che l'art. 545-bis cit. non prevede affatto un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma gli attribuisce solo una facoltà, il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento, onde evitare inutili prolungamenti della durata del processo nel caso in cui gli elementi già presenti in atti consentano immediatamente di ritenere non adeguata la sostituzione della pena detentiva (così, in motivazione Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358). Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo rilievo, riguardante la disposta revoca della sospensione condizionale. Ricorrono invero i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., come ribadito nella sentenza di appello. La 8 difesa non si confronta con l'argomentazione sostenuta dai giudici di merito, prospettando la necessità del ripristino del beneficio revocato sulla base dell'accoglimento della richiesta di applicazione di pene sostitutive, richiesta legittimamente rifiutata dalla Corte territoriale, come detto sopra. 4. Da quanto precede discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ER NY perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. E' dichiarato inammissibile il ricorso di ER SI, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER NY perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Dichiara inammissibile il ricorso di ER SI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo: il procuratore generale si riporta alla memoria scritta depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'Avvocato Alessandro Sorana del foro di Ancona in difesa di ER NY (cui 01ccf1h), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento. E' presente l'Avvocato Davide Gatti del foro di Asti in difesa di ER SI (cui 04gyidi), il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4842 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14/2/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona, con cui RR NY era ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e ER SI era ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., con condanna di ciascuna alla pena reputata di giustizia. Era contestato alla prima imputata di essersi impossessata del portafoglio di IE IO - contenente la somma di circa 600 euro, oltre ai documenti ed alla carta di debito - asportandolo dall'autovettura di questi, previa effrazione del finestrino. Alla seconda imputata - assolta dal reato di furto - era contestato 7 l'indebito utilizzo della Or:à-t-a di debito contenuta nel portafoglio della persona - offesa. 2. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto ricorso per Cassazione le imputate, a mezzo del difensore, articolando i motivi di doglianza di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. ER NY, I) Manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dì norme processuali con riferimento agli artt. 336 e 129 cod. proc. pen. laddove il giudice d'appello non ha rilevato il vizio di procedibilità derivante dalla mancanza di querela. La difesa evidenzia come la persona offesa dal reato abbia presentato innanzi alla Questura di Ancona, in data 14 marzo 2019, una denuncia mancante di qualsiasi riferimento ad una richiesta di punizione, requisito previsto dall'art. 336 cod. proc. pen. In seguito all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, la semplice denuncia dei fatti è divenuta non idonea per la prosecuzione del giudizio. Dall'esame del fascicolo del dibattimento non risulta la presentazione di alcuna querela nel termine di cui all'art. 124 cod. pen. e neppure nella finestra temporale aperta con la norma transitoria di cui all'art. 85 d.lgs 150/2022. II) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aspetto riguardante l'indebita utilizzazione ai fini della decisione dell'atto di denuncia della parte offesa senza il consenso del difensore. L'acquisizione di una denuncia al fascicolo del dibattimento, fondata sull'erroneo convincimento che si tratti di una querela, non autorizza il giudice a servirsene ai fini della decisione. Invero, l'utilizzazione dell'atto suddetto è 2 ammissibile soltanto al limitato scopo di verificare l'esistenza della condizione di procedibilità; senza consenso del difensore - come nel caso in esame - è esclusa la possibilità di utilizzo dell'atto ai fini della decisione. La Corte di merito, contravvenendo agli artt. 336, 431 e 511, comma 4, cod. proc. pen., si è avvalsa del contenuto dell'atto per disarticolare la tesi difensiva in sentenza. III) Vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale con riferimento alla parte della sentenza in cui i giudici d'appello hanno riconosciuto l'applicabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di un borsello lasciato dentro un'autovettura, ritenendo erroneamente che possa essere considerata cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede. La Corte di merito avrebbe fatto cattivo governo della norma, trascurando di considerare come i più recenti orientamenti giurisprudenziali escludano la ricorrenza dell'aggravante in casi sovrapponibili a quello in esame. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. ER SI, I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'imputata. La Corte di merito si è limitata a recepire le argomentazioni della sentenza di primo grado, mancando di offrire risposta ai puntuali rilievi difensivi svolti con i motivi d'appello, che criticavano l'attendibilità della deposizione del teste MA quanto all'avvenuto riconoscimento dell'imputata, l'affidabilità della comparazione fisiognomica operata dalla Polizia giudiziaria e la ricostruzione fattuale recepita in sentenza, acriticamente mutuata da quella del primo giudice. II) Nullità della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive e con riferimento al punto della conferma della revoca della già concessa sospensione condizionale della pena quale conseguenza della mancata concessione della pena sostitutiva. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. e 58 I. 689/81; carenza e/o manifesta illogicità della motivazione su detti punti. 3. Alla odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi al contenuto della requisitoria scritta. La difesa di ER NY ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, richiamandosi anche alla memoria depositata in atti, nella quale ha replicato alle argomentazioni illustrate dal P.G. nella requisitoria scritta. La difesa di ER SI si è riportata ai motivi di ricorso insistendo nel richiedere il loro accoglimento. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con riferimento alla posizione di ER NY si osserva quanto segue. Il reato contestato in rubrica e ritenuto in sentenza a carico dell'imputata (artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.) è improcedibile per mancanza di querela e la sentenza impugnata, come richiesto dalla difesa nel primo motivo di ricorso, va annullata senza rinvio per tale ragione. Il reato è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: le circostanze aggravanti riconosciute dai Giudici di merito — il fatto di avere usato violenza sulle cose e la circostanza della esposizione alla pubblica fede — non rientrano, infatti, nei casi di esclusione della procedibilità a querela stabiliti dalla norma di nuovo conio. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data dì entrata in vigore del d.lgs 150/2022. A questa conclusione può giungersi sulla base del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi, che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati. Si è, invero, sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modifichino il regime di procedibilità di un reato debba essere regolato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato affermato da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di "stalking"; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della 4 procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tali orientamenti sono stati richiamati in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, che, al paragrafo 5 della parte in diritto, afferma il principio della retroattività del regime più favorevole, salvo il limite della inammissibilità del ricorso: invero, si legge, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, così massimata:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). Calato il principio nell'odierna regiudicanda, si ricava che la novella di cui al d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trovi applicazione anche con riferimento ai reati di furto commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato alla ricorrente ER NY, per il quale non risulta essere stata sporta querela. La tre~gfra , denuncia in atti, accessibile a questa Corte in ragione della natura della doglianza proposta, non contiene alcuna richiesta di punizione proveniente dalla parte lesa. Per altro verso, il ricorso proposto dall'imputata non presenta connotati d'inammissibilità, essendo le questioni proposte non manifestamente infondate. 2. Quanto alla posizione di ER SI, il primo motivo di ricorso, versato in fatto, è inammissibile. Le censure ivi contenute propongono questioni che riguardano la ricostruzione del fatto e la interpretazione delle prove assunte, aspetti che esulano dal perimetro valutativo della Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 5 Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti e la rivalutazione delle emergenze probatorie, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nella specie, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata è supportata da un conferente apparato motivazionale, non suscettibile di essere censurato in questa sede, perché privo di aporie logiche e fondato sul buon governo delle regole che sovrintendono alla prova indiziaria. La Corte territoriale, nell'esaminare e confutare i motivi di doglianza, reiterati nella presente sede, ha evidenziato come le risultanze processuali, valutate unitariamente, consentano di attribuire con certezza alla ricorrente il tentativo di utilizzo della carta di debito sottratta alla persona offesa. La sicura identificazione della imputata, si legge in motivazione, discende dagli esiti delle videoriprese (quelle effettuate dal funzionario di banca MA RI e quelle estrapolate dalle telecamere dell'istituto bancario), dal riconoscimento fotografico effettuato dal teste MA RI, dagli esiti delle investigazioni del personale di polizia, su cui ha deposto in dibattimento l'ispettore Pierpaoli Andrea. L'attenzione di MA RI, direttore della filiale in cui era stato tentato il prelievo-scrivono i giudici nelle conformi sentenze di merito k_--fu subito attirata dalla presenza della donna nell'area dello sportello bancomat, perché, nonostante fosse una calda giornata, indossava un capo di abbigliamento pesante, portava un cappuccio calato sulla testa ed aveva una sciarpa sul viso. Insospettitosi, il funzionario si portava fuori dalla filiale, dove aveva modo di osservare meglio la donna, che, all'uscita, toltasi la sciarpa dal viso, indossava soltanto gli occhiali da sole. Nella circostanza, il teste riprendeva con l'uso del telefono cellulare la targa della vettura sulla quale la donna si allontanava. Nel corso delle indagini e durante la escussione in dibattimento, il teste MA riconosceva la imputata in fotografia. Il riconoscimento operato dal teste, alla stregua di quanto logicamente argomentato dai giudici di merito, era avvalorato da altre univoche circostanze: la polizia, dopo qualche giorno, provvedeva a controllare su strada la vettura recante la targa segnalata, accertando la presenza a bordo di ER SI, che indossava nella circostanza un giubbotto invernale con cappuccio di pelo del tutto simile a quello indossato durante il tentativo dell'indebito prelievo. 6 I giudici ritenevano anche significativo il breve lasso di tempo intercorso tra la sottrazione della carta bancomat ed il tentativo di prelievo. L'esame circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte della Corte di legittimità si esplica attraverso il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo che viene esercitato alla luce dei consueti parametri della esaustività, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale, con esclusione di ogni forma di accertamento che si traduca in una ripetizione della esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245). Alla luce di tali principi, deve ritenersi che le valutazioni espresse dai giudici di merito, che hanno attribuito un carattere di gravità, precisione e concordanza agli elementi indiziari presi in considerazione, siano idonei a superare il vaglio demandato alla Corte di legittimità. Di contro, non può non rilevarsi come la ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa ricostruzione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione coerente e priva di aporie logiche. 3. Parimenti inammissibili risultano le doglianze espresse dalla difesa nel secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale, all'esito di un autonomo e puntuale apprezzamento, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione della pena sostitutiva. Al riguardo ha posto in evidenza non solo la negativa personalità dell'imputata - gravata da altre precedenti condanne per reati contro il patrimonio - ma anche le sue condizioni di vita ed il contesto criminale di riferimento, elementi ritenuti insuscettibili di consentire una prognosi positiva circa la finalità rieducativa della pena sostitutiva ed il contenimento del rischio di recidiva. Trattasi di congrua motivazione, rispettosa dei principi espressi in questa sede (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210, così massimata:"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, 7 del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte"). Giova osservare che, ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice nel valutare se applicare una pena sostitutiva deve tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Ed invero, il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto piuttosto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658). Ove il giudizio così espresso sia immune da aporie logiche, come nel caso in esame, resiste al sindacato da esperirsi in sede di legittimità. I poteri istruttori di cui all'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., della cui mancata attivazione la difesa si duole, sono rimessi all'apprezzamento del giudice. La norma infatti stabilisce che, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Si è condivisibilmente osservato che l'art. 545-bis cit. non prevede affatto un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e sospendere il processo dopo la lettura del dispositivo per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale o dalla polizia giudiziaria, ma gli attribuisce solo una facoltà, il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento, onde evitare inutili prolungamenti della durata del processo nel caso in cui gli elementi già presenti in atti consentano immediatamente di ritenere non adeguata la sostituzione della pena detentiva (così, in motivazione Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, Lo Monaco, Rv. 285358). Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo rilievo, riguardante la disposta revoca della sospensione condizionale. Ricorrono invero i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., come ribadito nella sentenza di appello. La 8 difesa non si confronta con l'argomentazione sostenuta dai giudici di merito, prospettando la necessità del ripristino del beneficio revocato sulla base dell'accoglimento della richiesta di applicazione di pene sostitutive, richiesta legittimamente rifiutata dalla Corte territoriale, come detto sopra. 4. Da quanto precede discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ER NY perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. E' dichiarato inammissibile il ricorso di ER SI, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER NY perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Dichiara inammissibile il ricorso di ER SI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2025