Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 4842
CASS
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di querela

    La Corte riconosce che il reato è oggi perseguibile a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, che rendono applicabile il regime di procedibilità a querela anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, trattandosi di disposizione di favore. La denuncia presentata non contiene la necessaria richiesta di punizione.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza

    La Corte dichiara inammissibile il motivo in quanto verte su questioni di fatto e interpretazione delle prove, esulando dal sindacato di legittimità. La motivazione della Corte territoriale è ritenuta sufficiente, coerente e priva di aporie logiche, basata su videoriprese, riconoscimento fotografico e indagini di polizia.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza per rigetto richiesta pene sostitutive e conferma revoca sospensione condizionale

    La Corte dichiara inammissibile il motivo, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale nel negare le pene sostitutive, considerando la personalità negativa dell'imputata, i precedenti penali e le condizioni di vita. La revoca della sospensione condizionale è ritenuta legittima in base all'art. 168 c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 4842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4842
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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