Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
Il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche.
Commentari • 2
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2010, n. 11271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11271 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 331
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 028014/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC LA nato il [...];
2) LO MI nato il [...];
3) CC GI nato il [...];
avverso la sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P. G., Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 29.12.2008 il Tribunale di Avellino in composizione monocratica, condannava CC LA, LO MI e CC GI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 350,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 110 c.p., e L. n. 74 del 1964, art. 20 in relazione alla L.R. Campania 7 gennaio 1983, n. 9, L. n.1086 del 1971, artt. 4, 14, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65, 72, 93,
95 in relazione alla L.R. Campania n. 9 del 1983, per avere, in concorso tra loro, il CC LA quale committente, il LO quale direttore dei lavori, il CC GI, quale assuntore-esecutore delle opere, realizzato i lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento igienico sanitario del fabbricato sito alla via Circumvallazione, ricadente in area a rischio idraulico molto elevato, senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del Genio Civile, unificate le condotte ex art. 81 c.p.; pena sospesa alle condizioni di legge.
Riteneva il Tribunale che dagli atti emergesse la penale responsabilità degli imputati, essendo state realizzate opere in cemento armato ed in zona sismica senza le preventive denunce e presentazione dei progetti.
Irrilevante secondo il Tribunale ed inidoneo a determinare l'effetto estintivo dei reati era l'avvenuto deposito in sanatoria del progetto.
2) Avverso la predetta sentenza proponevano appello tutti gli imputati a mezzo del difensore.
Deducevano che la contestazione faceva riferimento ad area a rischio idraulico, mentre la condanna era stata pronunciata per omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti in zona sismica, con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p.. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 (che riproduce la L. n. 64 del 1974, art. 17) prevede che per le costruzioni nelle zone sismiche bisogna darne preavviso allo sportello unico;
l'obbligo di denuncia dei lavori in c.a. viene quindi adempiuto con tale comunicazione (nella specie con la presentazione della DIA, con indicazione delle opere e l'allegazione dei grafici dei progetti).
Gli imputati, comunque, andavano assolti per la loro buona fede, stante la possibilità di equivoco nella interpretazione delle enorme e peraltro la P.A., con la nota del 25.11.2005, comunicava al committente e direttore dei lavori che la zona era a rischio idraulico molto elevato e non a rischio sismico.
In ogni caso l'avvenuto deposito in sanatoria del progetto determinava l'estinzione del reato.
2.1) Essendo la sentenza non appellabile ex art. 593 c.p.p., l'appello veniva qualificato, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, come ricorso per cassazione, con relativa trasmissione degli atti. 3) Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3.1.) Non vi è alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza.
È assolutamente pacifico che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito. La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6^, 8.6.1998 n. 67539). Nella contestazione erano indicate specificamente, oltre alle norme violate (Legge Antisimica n. 74 del 1964 e sul cemento armato n. 1086 del 1971 e quelle trasfuse nel D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65, 72, 93, 95), anche le condotte omissive poste in essere ("senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del Genio Civile").
Gli imputati quindi erano stati posti in condizione di difendersi in ordine alla violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato. Del resto come si da atto in sentenza, essi erano perfettamente consapevoli delle omissioni, tant'è che presentavano deposito in sanatoria del progetto relativo al fabbricato de quo "che nel confermare il carattere sismico della zona interessata dalla costruzione (e dunque la necessità del preavviso e del relativo deposito progettuale) precisa che detto deposito è valido anche ai sensi e per gli effetti della L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4". Nè certamente tali adempimenti potevano essere "surrogati" dalla presentazione della DIA allo sportello unico che conteneva, come riconoscono gli stessi imputati, solo "l'allegazione dei grafici e del progetto" (e non certo, quindi, quanto richiesto dal D.P.R. n.380 del 2001, art. 93, comma 3).
È del tutto evidente, poi, che, per quanto in precedenza evidenziato, non possa in alcun modo essere invocata la buona fede. 3.1.1) Infine, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che il deposito in sanatoria del progetto non determini alcun effetto estintivo (previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 solo per le contravvenzioni alle norme urbanistiche).
L'effetto estintivo non opera, invero, nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o, infine, di vincoli ambientali e paesaggistici.
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass. sez. 3^ 7.11.1997 n. 50; Cass. sez. 3^ n. 11511 del 15.2.2002). È assolutamente pacifico, inoltre, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A.. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass. Pen. sez. 3^, 17 giugno 1997 n. 5738).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010