Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
Il rilascio in sanatoria della concessione edilizia, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non determina la estinzione dei reati previsti dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, disciplinante le opere in conglomerato cementizio, atteso che le citate disposizioni estinguono i soli reati contravvenzionali previsti dalla norme urbanistiche, fra le quali non possono essere ricomprese le disposizioni aventi oggettività giuridica diversa, quale la citata legge n. 1086, rispetto alla tutela urbanistica del territorio.
Commentario • 1
- 1. Interesse alla commissione di un reato edilizio: condanna? (Cass. 9225/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2002, n. 11511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11511 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 15/02/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 370
3. Dott. CARLO M. GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - N. 10531/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EN EL, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 426/2000 del 2-9/11/2000, pronunciata dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Generale W. Nunzio con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi condannava NA AN alla pena L.
1.000.000 di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 4 e 14 L. n. 1086/1971, accertata il 12/2/98.
Con la stessa decisione, il Tribunale dichiarava prescritte le contravvenzioni alla normativa antisismica e, preso atto della concessione in sanatoria rilasciata all'imputata ex artt. 13 e 22 L. n. 47/1985, dichiarava l estinzione della contravvenzione edilizia.
Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo erronea applicazione della legge penale sotto diversi profili. Innanzi tutto, perché alle opere da lei realizzate (in muratura portante, e non in cemento) non è applicabile la normativa sul cemento armato;
in secondo luogo, perché la rilasciata concessione in sanatoria estingue anche la contravvenzione in questione;
infine, perché la violazione dell'art.14 L. n. 1086/1971 non è stata indicata specificamente nel capo di imputazione.
All'odierna udienza dibattimentale il P.G. conclude come riportato in premessa.
Il ricorso è inammissibile.
La prima doglianza, riguardante la consistenza e natura delle opere realizzate, e quindi l'applicabilità o meno ad esse della normativa sul cemento armato, evidentemente attiene al fatto, prospettando il ricorrente una valutazione delle emergenze processuali diversa da quella effettuata dal giudicante. Orbene, rilevato che la valutazione del Tribunale sul punto è motivata adeguatamente, correttamente e comunque in maniera non manifestamente illogica (pagg. 7 e 8 della sentenza), la stessa è sottratta al vaglio di legittimità. La seconda doglianza è manifestamente infondata. È orientamento consolidato di questa Corte, suffragato anche dalla Consulta (C. Cost. ord. 30 aprile 1999, n. 149), come ricorda la sentenza impugnata, che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22,
determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art.
1-sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova conferma nell'art. 39, undicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art. 13 legge n. 47 del 1985 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti.
Pertanto la contravvenzione de qua non può ritenersi estinta per effetto della concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 L. n. 47/1985. Del pari manifestamente infondata è, infine, la terza censura, giacché nel capo di imputazione si addebita, tra l'altro, alla NA di aver realizzato le strutture portanti del fabbricato in cemento armato, senza previa denuncia dei lavori al Genio Civile, ed è indicato l'art. 4 della L. n. 1086/1971, che stabilisce appunto il precetto;
la mancata indicazione anche del successivo art. 14, che individua la sanzione, non ha, dunque, alcun concreto rilievo, ne' ha inciso in alcun modo sul diritto di difesa dell'imputata. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, in Euro 500,00;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2002