Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL03 9 76/0 1 REPUBBLICA ITALIANA 0397 LA CORTE SUP II CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI - R.G.N. 10187/98 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere - Cron. 8441 - Consigliere - Rep. Dott. Alberto SPANO' Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Ud. 24/01/01 - Consigliere Dott. Federico ROSELLI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AR, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PELLE LUIGI, TOSI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura e difeso dagli avvocati STARNONI rappresentato 2001 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla 403 -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 519/97 del Tribunale di LOCRI, depositata il 20/06/97 R.G.N. 1098/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- ( SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 25 ottobre 1994, la sig. AR EL ricorreva al Pretore -giudice del lavoro di Locri, nei confronti dell'INPS, chiedendone la condanna a ripristinare in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità. Il Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza in data 14 giugno 1996, accoglieva la domanda affermando il diritto dell'assicurata al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° novembre 1995. Su appello dell'Istituto di previdenza il Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede disponeva nuova consulenza medico-legale di ufficio e, con sentenza in data 10/20 giugno 1997, dichiarava la EL non invalida ai sensi di legge e ne rigettava la domanda. Il giudice di appello ha ritenuto attendibili le argomentazioni del proprio consulente in quanto condotte con rigore logico e scientifico;
alla luce di esse e delle prove documentali risultava che il complesso delle patologie diagnosticate (spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5 a lieve incidenza funzionale note radiologiche di bronchite cronica · lievi note di ansia) pur - coesistenti e concorrenti non era di gravità tale da ridurre la capacità di lavoro o di guadagno a meno di un terzo in occupazioni di bracciante agricola. 1018798.doc 3 La riscontrata artrosi aveva una modesta incidenza funzionale e tale da non limitare in misura significativa la capacità lavorativa del soggetto, mentre le altre patologie accertate non incidevano in modo apprezzabile su detta capacità. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la EL con unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per mancata o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art.360, n.3 e n.5 c.p.c. in relazione all'art.10 r.d.l. 636 del 1939 e succ. mod.; art.132 comma 2° n.4 c.p.c.) dolendosi il ricorrente che a fronte del parere espresso dal consulente di ufficio nominato in primo grado il quale, tra l'altro, aveva posto in rilievo un quadro radiologico di bronchite cronica associato ad aumento volumetrico del cuore con prevalenza ventricolare sinistra, il consulente del Tribunale non menzionava assolutamente tale aumento, né contestava sia pure sinteticamente il giudizio espresso dal consulente del Pretore;
il Tribunale avrebbe dovuto comunque motivare la preferenza accordata al secondo consulente tecnico anziché all'ausiliare precedentemente nominato, soprattutto quando il secondo non aveva minimamente criticato le argomentazioni del primo che, oltre all'aumento volumetrico del cuore, aveva rilevato ectasia aortica-placca aterosclerotica a livello aortico. Né il secondo consulente aveva esaminato i referti ecocardiografico e ecg. dinamico depositati con la comparsa di costituzione, 1018798.doc attestanti cardiopatia ischemico-ipertensiva; infine, non aveva considerato che l'esame radiologico della colonna vertebrale aveva evidenziato l'esistenza di una decalcificazione diffusa a carico dei singoli metameri vertebrali, cioè una osteopenia, completamente trascurata nella valutazione medico-legale. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono. Il Tribunale, con motivazione quanto mai sintetica, ha giudicato per relationem, con integrale recepimento, cioè, della consulenza tecnica di ufficio dallo stesso giudice disposta, salvo un ulteriore assolutamente generico riferimento alle prove documentali. Sta di fatto, però, che il consulente tecnico nominato in prime cure aveva accertato altresì un cuore aumentato di volume a prevalenza ventricolare sx (segno iniziale di scompenso): di tale accertamento, né il Tribunale, né il consulente dallo stesso giudice officiato, danno minimamente atto, mentre, in via metodologica e astratta, non può assolutamente escludersi che esso potesse significativamente incidere, assieme alle altre patologie accertate da entrambi i consulenti, sulla capacità di lavoro o di guadagno dell'assicurata. Tanto più le risultanze delle due consulenze tecniche di ufficio avrebbero dovuto essere poste a confronto e discusse criticamente dal giudice di appello (e prima ancora tanto più il secondo consulente avrebbe dovuto sottolineare i punti di dissenso che lo avevano condotto a diverse conclusioni) in quanto si era in presenza di un provvedimento di revoca dell'assegno precedentemente concesso dall'Istituto di previdenza e cioè di condizioni fisiche dell'assicurato che in precedenza si era ritenuto fossero tali da superare la soglia prevista dalla legge per il trattamento previdenziale: poiché, con il progredire dell'età secondo nozioni di comune 1018798.doc 5 esperienza, le condizioni fisiche dei soggetti tendono, di regola, a peggiorare e seppure anche il consulente tecnico del Pretore avesse ritenuto che al momento della revoca tali condizioni non avessero superato la soglia richiesta per il : mantenimento dell'assegno, si sarebbero dovute considerare attentamente, con una approfondita loro disamina, le argomentazioni del consulente che, in prime cure, aveva ritenuto che dal 1° ottobre 1995 le condizioni dell'assicurata, per sopraggiunte patologie, avevano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo. L'omessa considerazione dell'anomalia cardiaca, della quale il secondo consulente ed il Tribunale non fanno menzione, determina dunque vizio di motivazione della sentenza impugnata. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice di eguale grado, indicato in dispositivo, al quale è opportuno altresì demandare il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ancheper lespese alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, addì 24 gennaio 2001. IL PRESIDENMorino Вибор ний IL CONSIGLIERE ESTENSORE. " IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria- oggi, 2.0 MAR 2001. E IL CANCELLIERE R P 1018798.doc 6 T R O N T O C