Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OF NC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/4262 proposto da:
OF NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1738/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 15/10/01 R.G.N. 3265/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato VITO VARRANO;
udito l'Avvocato ANTONINI GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8 agosto 1997 FR TE conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma il Ministero dell'Interno chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità ex l. 118 del 1971, con condanna del suddetto Ministero al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi come per legge.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice del lavoro di Roma con sentenza del 15 luglio 1999 dichiarava il diritto della parte ricorrente all'assegno ex art. 13 della legge 118/1971 con decorrenza dal 1^ febbraio 1995, condannando il Ministero dell'Interno al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
A seguito di gravame del Ministero, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2001, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda all'assegno ex art. 13 della legge n. 118 del 1971, avanzata dal TE per il periodo successivo alla data di comunicazione allo stesso del verbale di visita della Commissione sanitaria di prima istanza presso l'Usl RM-C, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello osservava che, solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della Commissione sanitaria o dopo la pubblicazione della sentenza di riconoscimento di un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno, l'obbligo di iscriversi nelle suddette liste. Nei confronti degli invalidi impossibilitati, invece, ad iscriversi in dette liste non può pretendersi, come requisito sussidiario, l'iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, atteso che il lavoratore invalido ha diritto ad essere avviato al lavoro con un meccanismo che tenga conto della sua menomata capacità lavorativa. In tali casi lo stato di incollocazione al lavoro finisce per risolversi in uno stato di effettiva mancata occupazione, la cui sussistenza può essere accertata con gli ordinari mezzi di prova.
Per concludere il riconoscimento dell'assegno spettante al TE decorreva a partire dal 1^ febbraio 1995 sino alla comunicazione del verbale di visita della Commissione sanitaria, avvenuta in data 19 luglio 1995, dovendosi per tale periodo ritenersi raggiunta, attraverso l'atto notorio esibito, la prova della mancanza di reddito dell'assicurato.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso FR TE, che ha spiegato altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Il Ministero dell'Interno ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue avverso la stessa sentenza.
2. Con il ricorso principale il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 118/1981 e dell'art. 2697 c.c. nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene in particolare il ricorrente che la Corte d'appello di Roma ha errato nel ritenere sufficiente, al fine della prova del requisito socio- economico, l'autocertificazione limitando tale atto i suoi effetti in sede amministrativa e non avendo, di contro, alcuna rilevanza in sede giudiziaria.
Evidenzia anche che il requisito della incollocazione, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice d'appello, deve essere provato sempre attraverso l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio o con l'avvenuta presentazione della relativa domanda, e quindi indipendentemente dal preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie sullo stato di salute dell'assicurato.
Con il primo motivo del ricorso incidentale FR TE denunzia violazione degli artt. 101, 102 e 331 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. nonché mancata integrità del contraddittorio in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4, sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché, essendo stata in primo grado la sua domanda rivolta nei confronti oltre che del Ministero dell'Interno anche di quello del ES, anche l'appello avrebbe dovuto svolgersi con la presenza di tutte le parti, laddove invece non era stato evocato in giudizio il Ministero del ES.
Con il secondo motivo il TE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 e dell'art. 2697 c.c. nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. lamentando che la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che esso TE fosse in grado di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio fin dal giorno 19 luglio 1995, perché così statuendo il giudice d'appello aveva confuso la data della seduta della Commissione sanitaria con quella successiva con la quale era stata data comunicazione ad esso ricorrente dell'esito della visita.
3. Evidenti ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere in esame il primo motivo del ricorso incidentale.
Detto motivo va rigettato.
Come è stato evidenziato da questa Corte, il Ministero del ES (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) deve ritenersi passivamente legittimato nelle controversie per invalidità civile nella sola ipotesi in cui sia stata proposta domanda di mero accertamento dello stato di invalidità, mentre nel caso in cui la domanda sia stata di accertamento del predetto stato e di condanna al pagamento dei ratei del beneficio assistenziale la legittimazione spetta al Ministero dell'Interno.
Nel caso di specie, il Ministero del ES, rispetto alle domande proposte dall'assicurato, difettava di legittimazione passiva sicché sotto tale profilo del tutto corretta risulta la statuizione del giudice di primo grado. Ne consegue che, nell'impugnare la suddetta sentenza, il Ministero dell'Interno, unico legittimato passivo nella controversia, non aveva alcun obbligo di notificare l'appello al Ministero del ES perché la questione della legittimazione non costituiva oggetto di contestazione della sentenza di primo grado. La mancata contestazione, quindi, anche da parte dell'appellato del capo della sentenza relativa al soggetto legittimato passivamente, ha determinato sul punto il formarsi di un giudicato nei confronti del Ministero del ES, sicché non si versa in una ipotesi di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. e non vi era, quindi, alcun obbligo di integrare il contraddittorio ex art. 332 c.p.c.. 4. Risulta invece fondato il ricorso principale.
Questa Corte a Sezioni Unite con sentenza del 14 gennaio 1998 n. 10153 ha statuito che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni. All'interno della Sezione Lavoro di questa Corte - in relazione alle controversie per prestazioni relative all'invalidità civile - si era creato un contrasto tra un indirizzo che, richiamandosi alla suddetta pronunzia delle Sezioni Unite, affermava che il requisito economico (la cui dimostrazione è necessaria ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali) non può essere provato in sede processuale sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 gennaio 1968 n. 15, ed un indirizzo opposto che invece, con diverse articolazioni, riconosceva la rilevanza ai fini probatori della suddetta dichiarazione (cfr. al riguardo ex plurimis:
Cass. 10 agosto 2001 n. 11031; Cass. 16 luglio 2002 n. 10313; Cass. 26 settembre 2002 n. 13967). Risolvendo detto contrasto le Sezioni Unite hanno di recente enunciato il principio che "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente dall'art. 1, comma 1^, lettera b) del D.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1^, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza,
detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni".
Nel pervenire a tale conclusione - e nel ribadire, come visto, quanto già da esse affermato (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 1998 n. 10153 cit.) - le Sezioni Unite hanno evidenziato che la continuità tra fase di composizione in sede amministrativa (necessariamente prodromica) e successivo giudizio di cognizione - richiamata da numerose pronunzie per fondare la rilevanza ai fini probatori della autocertificazione - non esclude che "ciascuna fase sia soggetta, sotto il profilo probatorio, a regole proprie, con conseguente esclusione dell'efficacia probatoria della suddetta autocertificazione, riconosciuta per esigenze di semplificazione nella fase amministrativa, nel successivo giudizio civile, anche a livello di mero indizio".
4.1. Il ricorso principale risulta fondato anche nella parte in cui censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ha ritenuto che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento è consentita solo dopo l'accertamento da parte delle competenti commissioni di quel grado di invalidità normativamente richiesto per detta iscrizione.
Va ribadito, infatti, in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche.
A nulla rileva poi il fatto che l'assicurato non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(art. 13, comma 2^, l. n. 118 del 1971) (cfr. al riguardo Cass., Sez. Un., 10 gennaio
1992 n. 203).
4.2. In verità, questa Corte ha anche affermato: a) che il requisito dello stato di "incollocazione al lavoro" previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 va inteso come stato di fatto di
"disoccupazione" o "non occupazione" anche con riguardo agli invalidi civili di età inferiore ai cinquantacinque anni che, pur avendo presentato domanda di assegno di invalidità, non abbiano ancora ottenuto dalla competente commissione sanitaria o dall'autorità giudiziaria l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente alla presentazione di domanda di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482"; b) che solo dopo la comunicazione all'interessato del verbale di visita della commissione sanitaria, o dopo la pubblicazione della sentenza, che riconoscono un grado di invalidità sufficiente all'iscrizione nelle predette liste speciali di collocamento, sorge per l'invalido, per continuare a fruire dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della citata legge n. 118 del 1971, l'obbligo di iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio(cfr. in tali esatti termini: Cass. 23 dicembre 1998 n. 12844). Siffatte statuizioni, condivise dai giudici d'appello, si basano sull'espresso assunto che non solo non sia possibile l'iscrizione, ma che non si possa presentare neppure la domanda relativa (in quanto la presentazione di una domanda presuppone la configurabilità normativa del diritto richiesto nei confronti della pubblica amministrazione) perché l'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, con lo statuire che la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento sia "munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti" imporrebbe,appunto, per l'iscrizione nelle liste di collocamento il preventivo accertamento dello stato di invalidità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'art. 8 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e succ. modifiche (cfr. ancora Cass. 23 dicembre
1998 n. 12844 cit.).
4.3. La considerazione, già di per sè decisiva, che le suddette commissioni sono state istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 482 del 1968 ed il fatto che la domanda idonea a ottenere l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 della legge stessa va presentata agli Uffici di collocamento (e può essere corredata dalla documentazione apprestata dalla parte richiedente a dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nelle liste speciali) inducono a condividere - sempre con le precisazioni innanzi enunciate - le statuizioni della citata sentenza n. 203 del 1992 delle Sezioni Unite, che ritiene indispensabile l'iscrizione (o la relativa domanda) nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità. D'altra parte, il fatto che l'art. 11 della legge n. 118 del 1971, nel regolare la presentazione della domanda,
preveda che debbano essere indirizzate alle commissioni sanitarie provinciali - istituite come detto con la legge stessa - solo quelle finalizzate ad ottenere le provvidenze di cui agli artt. 12, 13, 23 e 24 e non menzioni anche quella per l'accertamento delle minorazioni psico-fisiche nella misura utile all'iscrizione nelle liste speciali, conferma ancora una volta che, nell'intento del legislatore, è possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che sia necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni.
5. Le considerazioni sinora svolte inducono al rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione sorge solo a partire della data in cui l'esito della visita da parte delle Commissioni sanitarie viene comunicato all'assicurato per conoscenza. Come già detto, infatti, l'esito della visita e la sua conoscenza non hanno gli effetti riconosciuti dalla Corte d'appello, atteso che l'obbligo della presentazione della domanda di iscrizione alle liste speciali di collocamento obbligatorio sorge indipendentemente dalle suddette visite e dal loro esito.
6. Per concludere va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.
7. La sentenza impugnata va cassata ed, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di L'Aquila, la quale esaminerà la presente controversia dando applicazione ai principi innanzi enunciati.
8. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004