Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 44089
CASS
Sentenza 14 ottobre 2014

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Nel caso di domanda di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva in uno Stato con il quale vige la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (ratificata con legge n. 334 del 1988), alla Corte di Appello spetta solo l'accertamento delle condizioni che rendono legittimo il trasferimento ai sensi dell'art. 3 della Convenzione medesima, restando invece preclusa la valutazione sull'idoneità dell'estradizione al reinserimento sociale del condannato. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni in tema di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane, di cui agli artt. 742 e 743 cod. pen. pen., trovano applicazione solo in assenza di norme internazionali che regolino diversamente la materia).

Commentario1

  • 1Giudice e Governo, quale ruolo nella Convenzione di Strasburgo (Cass. 57806/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2020

    La deliberazione dell'autorità giudiziaria, prevista dall'art. 743, si inserisce in un complesso procedimento teso alla stipulazione, con il consenso del condannato, di un accordo di cooperazione in materia penale, all'interno del quale al Ministro di Grazia e Giustizia sono riservate le valutazioni discrezionali e di opportunità riguardanti l'esecuzione all'estero della pena, mentre alla corte di appello è affidato il controllo di legalità di tale accordo attraverso la verifica dell'osservanza delle condizioni prescritte dalle fonti normative internazionali ed interne. La Convenzione di Strasburgo demanda la concreta regolamentazione della procedura di trasferimento all'estero del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2014, n. 44089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44089
Data del deposito : 14 ottobre 2014

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