Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
105200/01 " Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.8837/98 - Presidente -Cron. 1056 Dott. Paolino Dell'Anno " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello " -Ud.
5.2.2001 Stefano M. Evangelista -Oggetto: " Coletti " LavoroGabriella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappre- sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con do- micilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 2 ricorrente
contro
AL AR 573 intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 268/98 in data 15 dicembre 1997/4 marzo 1998 (R.G. 2881/96+140/97). 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Catanzaro, respingendo (sul punto) l'appello del Ministero dell'Interno, ha confermato la sentenza di pri- mo grado con la quale era stato riconosciuto il diritto civile AN AR di percepiredell'invalida l'indennità di accompagnamento fino al 1987 nelle nuove e maggiori misure stabilite per i grandi invalidi di guerra dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656. Ciò per effet- to dell'equiparazione sancita dalle leggi 1980 n. 18 e 1984 n. 392. Il Tribunale ha ritenuto che soltanto le nuove modalità di adeguamento automatico non sono applicabili, per espressa previsione di legge, agli invalidi civili. Non le nuove misu- re dell'indennità, dettate bensì per gli invalidi di guerra, ma estensibili agli invalidi civili in difetto di analoga li- mitazione. Avverso questa decisione il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione con due motivi. AN AR non si è costituita. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2946 cod. civ., il Ministero dell'Interno critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di prescrizione sul rilie- vo che il diritto alla maggiore indennità poteva essere fatto valere solo dalla data di entrata in vigore della legge n. 656 del 1986, senza considerare che "la predetta normativa non istituiva un diritto ex novo, ma commisurandone la misura concreta delle somme debende ed adeguandole economicamente. Pertanto deve ritenersi che il diritto azionato da contropar- te debba considerarsi prescritto almeno per quanto riguarda i ratei dal gennaio 1986″. Il motivo è infondato. Infatti i più elevati importi richie- sti dall'invalida sono stati introdotti dalla legge 6 ottobre 1986 n. 656 e, pertanto, esattamente il Tribunale ha ritenu- to, in applicazione del principio sancito dall'art. 2953 cod. civ., che la prescrizione non potesse decorrere se non dal 16 ottobre 1986, data di entrata in vigore della legge suddetta, rilevando che, avuto riguardo alla data di notifica del ri- corso introduttivo, non era decorso il termine di prescrizio- ne ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., sulla cui applicabilità al credito in oggetto sembra concordare an- che il Ministero che tale norma ha richiamato nella rubrica del motivo in esame. 3 Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e degli artt. 1 e 3 della legge 6 ot- tobre 1986 n. 656, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Il Ministero sostiene che la legge n. 656/1986 è inap- plicabile agli invalidi civili, in virtù dell'espressa previ- sione contenuta nel terzo comma dell'art. 1, e ciò sia per quanto riguarda le nuove misure base dell'indennità, sia per quanto concerne le modalità di adeguamento automatico. Infat- ti, l'art. 1 e l'art. 3 della legge n. 656/1986 vanno letti in connessione tra loro, cosicchè la limitazione agli invali- di di guerra stabilita dall'art 1 per le modalità di adegua- mento deve intendersi riferita anche alle nuove misure dell'indennità. Soggiunge poi che le disposizioni legislative che stabilisco- no l'equiparazione dello stesso beneficio per le due catego- rie di invalidi hanno natura non immediatamente precettiva, ma programmatica, sicchè per il concreto realizzarsi della prevista equiparazione occorrerebbe un intervento attuativo del legislatore, che si è verificato solo con la legge n. 508 del 1988. Da questa "emerge evidente che se il legislatore si è fatto carico di emanare una legge di equiparazione agli in- validi di guerra, ma limitatamente ai ciechi civili circa l'applicazione dell'indennità di accompagnamento, nessuna al- tra equiparazione per relationem>> può essere effettuata se non supportata da un idoneo provvedimento di legge”. Ancor più chiara smentita della tesi dell'automatica equipa- razione (della misura delle due indennità) deriverebbe dall'art. 4, lett. b), della successiva legge 11 ottobre 1990 n. 289. Secondo il Ministero, “in presenza della asserita clausola di adeguamento automatico>>, sarebbe del tutto in- spiegabile una legge che aumenti le indennità di accompagna- mento degli invalidi in misura inferiore a quella che spette- rebbe loro in base alla pretesa operatività della predetta clausola". Rileva, infine, che agli invalidi civili non spetta l'assegno integrativo sostitutivo dei due accompagnatori militari. Anche questo motivo non è fondato. La legge 11 febbraio 1980 n. 18, nell'istituire l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili, ne stabilisce gli importi per gli anni 1980, 1981 e 1982. Aggiunge poi che "Dall'l gen- naio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lett. a bis, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915". A sua volta, la legge 26 luglio 1984 n. 392 (Interpretazione autentica dell'art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) chiarisce, all'art. 1, che l'equiparazione di cui sopra riguarda non solo la misura dell'indennità, ma anche le relative modalità di adeguamento automatico di cui agli artt. 1 e 6 e alla tabella E, lett. A 5 bis, del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (Definitivo riordina- mento delle pensioni di guerra), recante modifiche al D.P.R. n. 915/1978 di cui sopra, aggiungendo poi, all'art. 2, che "La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli artt. 1 e 6 della tabella E, lett. A bis, del D.P.R. 30 di- cembre 1981, n. 834". La legge 6 ottobre 1986 n. 656 (Modifiche ed integrazioni al- la normativa sulle pensioni di guerra) ha stabilito, all'art. 3, le nuove misure dell'indennità di accompagnamento ai gran- di invalidi di guerra per gli anni 1985 e 1986, e, all'art. 1, un (parzialmente) nuovo sistema di adeguamento (esteso a svariate provvidenze), dichiarandolo però espressamente non applicabile a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra. La legge 21 novembre 1988 n. 508 (Norme integrative in mate- ria di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) ha modificato (art. 1) la disciplina dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili, sta- bilendo, al terzo comma dell'art. 2, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, in £ 539.000 mensili l'importo dell'indennità di accompagnamento, "comprensivo dell'adeguamento automatico, : per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L. 6 ottobre 1986 n. 656”. Al quarto comma dello stesso art. 2 ha stabilito che "Per gli anni successivi detto adeguamento sa- rà calcolato con riferimento all'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L. 6 ottobre 1986 n. 656, dai gran- di invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge medesima". Infine, la legge 11 ottobre 1990 n. 289 (Modifiche alla di- sciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 508) ha aumentato di f 15.000 mensili 21 novembre 1988 n. l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. L'odierna intimata (invalida civile), sul presupposto dell'equiparazione dell'importo dell'indennità di accompagna- mento a quello dell'analogo beneficio agli invalidi di guer- ra, ha chiesto che l'indennità spettantele per gli anni fino al 1987 sia pari al più elevato importo risultante dall'art. 3 1. n. 656/1986. Il Tribunale, richiamandosi alla giurispru- denza della Corte, e segnatamente alla sentenza n. 5829 del 16 giugno 1994, ha ritenuto fondata tale pretesa, asserendo che l'equiparazione tra i due benefici concerne sicuramente la misura dell'indennità e dunque la cifra mensile prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 656 del 1986, la cui applicazione in favore degli invalidi civili è automatica proprio in virtù della portata del detto principio 7 dell'equiparazione enunciato dalla legge n. 18 del 1980, chiarito con interpretazione autentica dalla legge n. 392 del 1984. Secondo il ricorrente, la detta equiparazione è stabilita dall'art. 2 1. n. 392/1984 non in via precettiva, ma in via programmatica, sicchè essa può in concreto realizzarsi solo a seguito di uno specifico intervento del legislatore, inter- vento realizzatosi solo con la legge n. 508/1988 e non prima. L'assunto è però da disattendere. La Corte con la citata sen- tenza n. 5829 del 16 giugno 1994 ha affermato la natura "non già programmatica, sicuramente precettiva” dell'art. 1 ma della legge 26 luglio 1984 n. 392, laddove questa stabilisce che l'equiparazione tra l'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra e quella per gli invalidi civili con- cerne sia la misura che le modalità di adeguamento automati- co. Questo orientamento, che già traeva spunto da Cass. 24 novembre 1993 n. 11575, è stato confermato dalle successive n. 2063 del 13 marzopronunce n. 7383 del 12 agosto 1994, 1996 e n. 5786 del 10 giugno 1998, e ad esse il Collegio in- tende uniformarsi, non rinvenendosi nel presente ricorso at- tendibili argomentazioni che non abbiano già trovato puntuale e convincente confutazione nelle anzidette decisioni;
parti- - - ove si chiarisce che colarmente in quella n. 7383/94 all'art. 1, specificamente precisato il senso"dopo aver, della legge n. 18 del 1980, о meglio spiegato che 0 0 l'affermazione dell'art. 1 di quest'ultima - secondo cui dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà>> equi- parata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra - Co- stituiva il contenuto di una statuizione (futura soltanto nella decorrenza e, pertanto), già comportante l'erogazione, ovviamente alla suindicata data e, perciò, senza necessità di ulteriore norma precettiva, di importi in misura pari, a ti- tolo di indennità, per entrambe le categorie di invalidi, il legislatore del 1984 all'art. 2 ha rafforzato il concetto stesso di equiparazione, intendendo sottolineare una perdu- rante operatività concreta: alla stessa maniera come sancita, nel 1980, per il futuro". Le successive leggi n. 508/1988 e n. 289/1990, lungi dall'avvalorare la tesi sostenuta dal Ministero, dimostrano soltanto la volontà del legislatore di determinare ex novo le misure delle prestazioni da corrispondere agli invalidi e ai ciechi civili, assorbendo in esse l'adeguamento automatico maturato fino al 1988, nel momento in cui, rimuovendo la li- mitazione posta nel 1986, estendeva con la legge n. 508- alla predetta categoria di invalidi le stesse modalità di adeguamento valevoli per gli invalidi di guerra (Cass. 12 agosto 1994 n. 7383, cit.). Poiché, come risulta dalla sentenza del Tribunale, sono qui in discussione non le nuove modalità di adeguamento automati- co introdotte per i grandi invalidi di guerra dalla legge n. 656 del 1986 (art. 1), sicuramente (all'epoca) non applicabi- li agli invalidi civili, né l'indennità integrativa in sosti- tuzione degli accompagnatori militari, non invocate dall'invalida, ma le nuove misure base dell'indennità di ac- compagnamento indicate nell'art. secondo3, comma, della stessa legge, la pronuncia impugnata si sottrae alle critiche ad essa rivolte con il motivo in esame. Il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2001. Il Presidente Vertin u . Il Consigliere estensore Вино Васи ль Phill کس IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -6 APR. 2001 3 3 oggi. 1 3 . 5 T IL CANCELLIERE . R N A N N O K A ' A T I L 3 S L 7 N E - O G D 8 P - O I M 1 I S A 1 N D A E E E D S , I G E O T A G R T N E O S E L I T S G T E I A E R L R I L D E D O 10