Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
In tema di sospensione necessaria, l'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, postula non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso tale nesso tra il giudizio penale in cui si discuteva del concorso del dipendente di una banca con altri coimputati di vari reati e il giudizio di impugnazione del provvedimento disciplinare adottato sulla base di censure di carattere strettamente professionale , non essendo stato contestata al ricorrente la correità in truffa ai danni dell'istituto)
Commentario • 1
- 1. Sospensione del processo civile: serve pregiudizialitàRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 26 agosto 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10177 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NA AN, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso l'avv. Carlo M. D'Acunti, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Mazzacuva e Roberto Facinelli per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA s.p.a., in persona del Vice Presidente prof. Carlo Dominici, elettivamente domiciliato in Roma, via L.G. Faravelli, 22 presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Silvano Bigazzi, giusta procura speciale conferita con scrittura privata autenticata dal notaio serio di Palermo il 2.11.99, rep. 53.920;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 189/98 del 15.10.98 (in causa n. 408/94 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.4.02 dal relatore cons. Dott. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Facinelli, Franco Carinci, per delega dell'avv. Mazzacuva, e Giorgio Fontana, per delega dell'avv. De Luca Tamajo;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al RE di Modena, giudice del lavoro, CI ES esponeva di essere stato dipendente del Banco di Sicilia fin dal 1961 e di essere stato dispensato dal servizio in data 15.5.89, in quanto l'Istituto riteneva che fosse venuto meno il rapporto fiduciario nei suoi confronti, in relazione ad episodi, attinenti alla sua direzione dell'agenzia di Modena, accaduti nell'anno 1988. Essendo stato dichiarato nullo il provvedimento di dispensa in sede giudiziale, proseguiva il ricorrente, il Banco di Sicilia aveva esperito un altro procedimento disciplinare, nuovamente contestando detti addebiti ed irrogando, con provvedimento del 6.8.91, la destituzione dall'impiego, ai sensi dell'art. 103 del regolamento del personale. Con il ricorso il CI deduceva la nullità di quest'ultimo provvedimento, assumendo l'illegittima reiterazione del procedimento disciplinare e, in ogni caso, la tardività della nuova contestazione in relazione all'epoca in cui erano accaduti i fatti. Deducendo la mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, contestava nel merito gli addebiti e chiedeva che fosse dichiarata illegittima la destituzione, con conseguente annullamento della sospensione cautelare ed esclusione di ogni sua responsabilità di carattere risarcitorio nei confronti dell'Istituto datore di lavoro.
Con sentenza del 30.11.93 il RE rigettava la domanda, ritenendo possibile la rinnovazione del procedimento disciplinare in quanto viziato per motivi di forma. Nel merito riteneva il CI responsabile degli addebiti ascritti, di modo che la destituzione era da considerare correttamente irrogata.
Proponeva appello il CI, reiterando le censure circa la correttezza del procedimento disciplinare e deducendo l'eccessiva quantificazione del danno, nonché reclamando la limitatezza dei suoi poteri quale direttore dell'agenzia di Modena e la conoscenza - ed il conseguente implicito avallo avuti dalla sede regionale di Bologna circa la sua gestione del rapporto intrattenuto dall'agenzia cui era addetto con un imprenditore sottoposto a forte tensione debitoria, dal quale erano scaturiti gli addebiti disciplinari. Il Tribunale con sentenza del 15.10.98 rigettava l'appello. Il secondo giudice - per quanto qui interessa - riteneva che il potere disciplinare del datore potesse esplicarsi in un nuovo procedimento, ove il primo non fosse stato correttamente espletato per motivi formali, e che il secondo procedimento era stato tempestivamente avviato, essendo il lasso di tempo intercorso - tra il deposito della sentenza di annullamento della dispensa e l'inizio della nuova procedura - ragionevolmente determinato dalle esigenze di formazione della volontà negoziale dell'Istituto.
Nel merito il Tribunale riteneva provato l'addebito di aver adottato, nell'esercizio delle sue funzioni di vicedirettore della succursale di Modena, decisioni operative esorbitanti i suoi poteri, concedendo credito con garanzie non idonee a soggetti non affidabili ed, anzi, coinvolti in indagini penali, determinando danno economico all'Istituto. Inoltre, il CI, oltre ad esorbitare dai suoi poteri, aveva anche omesso di fornire alla filiale di Bologna, gerarchicamente sopraordinata, le necessarie informazioni circa i finanziamenti concessi, impedendo ogni controllo sullo svolgimento della sua attività.
Riteneva il Tribunale che non potessero trarsi argomenti in favore del CI dalla sentenza penale, che lo aveva assolto dal reato di concorso in truffa aggravata, in quanto dalla stessa emergeva che l'attore non andava immune da responsabilità di carattere professionale. Pur dovendosi escludere la responsabilità penale, emergeva, invece, una grave violazione funzionale dei doveri del dipendente, per aver egli riposto imprudente fiducia nella clientela affidata, il che giustificava la definitiva frattura del vincolo fiduciario con il datore di lavoro e la irrogazione della sanzione espulsiva.
Avverso questa sentenza propone ricorso il CI, cui risponde con controricorso il Banco di Sicilia s.p.a. Entrambe le parti hanno prodotto memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il CI deduce violazione del principio del ne bis in idem, nonché violazione dello statuto dei lavoratori e dell'art. 1372 c.c. in relazione al contenuto negoziale del regolamento per il personale, nonché carenza di motivazione, ritenendo che erroneamente sia stata ritenuta leqittima la rinnovazione del procedimento disciplinare. L'originario procedimento, infatti, era stallo dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 7 dello statuto e, pertanto, non avrebbe potuto essere rinnovato in relazione agli stessi fatti per irrogare una diversa sanzione.
Con il secondo motivo è ulteriormente dedotta violazione dell'art. 1372 c.c. in relazione al contenuto negoziale del regolamento per il personale, nonché carenza di motivazione. Si lamenta che la tempestività dell'apertura del secondo procedimento disciplinare sia stata valutata in relazione al periodo intercorso tra il deposito della sentenza che dichiarò la nullità del primo disciplinare e la nuova contestazione, e non in relazione al periodo intercorso tra quest'ultima e l'accadimento dei fatti, dato che la contestazione in funzione della destituzione avrebbe dovuto essere mossa fin dall'epoca in cui si verificarono i fatti e, comunque, non secundum litis, rispetto all'esito dell'impugnazione dell'originario provvedimento di dispensa.
Con il terzo motivo, viene dedotta violazione degli artt. 295 c.p.c., dell'art. 654 c.p.p., dell'art. 211 disp. att. c.p.p.,
nonché carenza di motivazione. Si lamenta che il Tribunale non abbia sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale in cui il CI era imputato, pur essendo a conoscenza che lo stesso era stato assolto in primo grado e che la sentenza era stata confermata in secondo grado, decidendo la causa senza conoscere la motivazione della Corte di appello. Ritenendo che tra l'accertamento dei fatti compiuto in sede penale e la rilevanza disciplinare degli stessi esistesse una oggettiva connessione, il ricorrente rileva che la mancata sospensione e la grave difformità dell'accertamento compiuto dal giudice del lavoro rispetto a quello compiuto dal giudice penale abbiano comportato violazione del principio di prevenzione del contrasto tra giudicati, integrando un vizio della sentenza "per inosservanza di un indispensabile antecedente logico". Con il quarto motivo è denunziata ulteriore carenza di motivazione e violazione dei principi in materia di corrispondenza tra richiesto e pronunziato, con violazione degli artt. 112 e segg. e 277 c.p.c. È censurata la sommarietà e l'incompletezza dell'esame delle circostanze poste a base del provvedimento di destituzione, in ragione dell'omessa valutazione (effettuata invece dalla Corte di appello penale) dell'assoluta mancanza di interesse personale del CI nella conduzione delle pratiche creditizie contestate e, in particolare, della circostanza che lo stesso aveva, con le sue denunzie, fatto emergere il sistema di truffe perpetrato dagli affidatari nei confronti della banca.
Con il quinto motivo sono dedotti sotto diverso aspetto gli stessi profili di illegittimità di cui al precedente mezzo di impugnazione. Il Tribunale di Modena, infatti, non ha preso in considerazione la sanzione effettivamente irrogata della destituzione dall'impiego (prevista dall'art. 103, lett. e, reg. personale), ma quella della dispensa dal servizio (prevista dall'art. 117 dello stesso regolamento), incorrendo in un insanabile errore di rappresentazione dei fatti di causa. In particolare, non considerando l'elemento soggettivo del comportamento posto in essere dal CI, atteso che la dispensa è fondata sulla semplice caduta della fiducia dell'Istituto nei confronti del dipendente e che la destituzione è, invece, comminata sul presupposto di un grave abuso di fiducia ed un arbitrario esercizio di poteri.
Il sesto motivo deduce ancora carenza di motivazione, nonché ulteriore violazione degli artt. 112 e segg. e 277 c.p.c. e degli artt. 7 e 18 dello statuto dei lavoratori, in relazione all'illogicità delle motivazioni adottate a proposito della reiezione delle censure rivolte alla prima sentenza circa l'originario provvedimento di sospensione cautelare. Con il settimo motivo è dedotta carenza di motivazione per la mancata considerazione della modesta entità del danno arrecato all'Istituto. Con l'ottavo, infine, si lamenta l'omessa pronunzia circa il riconoscimento dei provvedimenti accessori previsti dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
Il ricorso non è fondato.
Originariamente il CI fu dispensato dal servizio ai sensi degli artt. 114/117 del regolamento del personale. Tale sanzione, tuttavia, fu dichiarata nulla dal RE, il quale ricondusse i fatti contestati nella fattispecie del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (sentenza 24.10.89). A seguito di tale pronunzia, l'Istituto di credito procedette, in data 29.1.91, alla contestazione dell'illecito disciplinare e, all'esito del procedimento, in data 6.8.91, irrogò la sanzione della destituzione dall'impiego, prevista dall'art. 103 del predetto regolamento del personale.
Con i primi due motivi si sostiene che, - in questa successione dei fatti, avrebbe errato il Tribunale a non ritenere illegittima la rinnovazione del disciplinare e tempestiva l'apertura del nuovo procedimento.
Al riguardo del rilevarsi che è principio consolidato che un licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (come nella specie, ove l'illegittimità derivava dall'omissione delle garanzie dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori) può essere rinnovato (con le prescritte modalità omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora sub iudice (cfr. Cass.
7.4.01 n. 5226, 24.12.97 n. 13042, 16.4.94 n. 3633). Tale rinnovazione costituisce il compimento di un negozio diverso dal precedente ed esula dallo schema dell'art. 1423 cod. civ. (che impedisce la sanatoria di un negozio nullo con effetto ex tunc, ma non comprime la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale), senza che possa costituire ostacolo a tale reiterazione la necessità della sussistenza del requisito della tempestività del recesso, dovendo questa essere esclusivamente riferita all'esigenza di correlare in modo inequivoco il provvedimento espulsivo alla causa posta a fondamento dello stesso, nonché al riscontro della insussistenza di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto (cfr. sentenza n. 5226 cit.). Inoltre, questa Corte ha più volte rilevato che il requisito dell'immediatezza della contestazione degli addebiti è posto a garanzia del lavoratore, onde consentirgli di predisporre adeguate risposte alla pretesa punitiva della controparte. Il ritardo della contestazione, quindi, può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove determini per l'incolpato una situazione tale che sia di ostacolo all'esplicazione di una difesa effettiva, nel qual caso il procedimento stesso si rivelerebbe non idoneo al perseguimento del fine di garanzia cui l'art. 7 dello statuto dei lavoratori è preposto. Inoltre, la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione imposto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970 non va valutata in astratto e con esclusivo riferimento al tempo trascorso dal fatto, ma va riscontrata in concreto in relazione al determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un effettivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore (sentenza n. 5226 cit., nonché le sentenze 10.11.97 n. 11095 e 19.1.98 n. 437). Il Tribunale si è attenuto a tali principi;
in particolare, in punto di tempestività, ritenendo, con accertamento di fatto logicamente coerente e insindacabile in sede di legittimità, che il lasso di tempo intercorso tra il deposito della sentenza di nullità e l'inizio del nuovo procedimento fosse ragionevolmente determinato dalle esigenze di formazione della volontà dell'Istituto, quale persona giuridica dotata di complessa struttura organizzativa. Infondato è anche il terzo motivo. L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la sospensione del processo civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, postula (in coerenza con l'obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati) non un mero collegamento fra due emanande statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, ma un vincolo di conseguenzialità, per cui l'altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in parte l'esito della causa da sospendere. Consegue, pertanto, la necessità di verificare di volta in volta, con analisi concreta, la sussistenza di detto rapporto di pregiudizialità, idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. (Cass. 29.5.00 n. 7057 e 24.5.00 n. 6792). Al di fuori di ogni obbligatorietà, pertanto, il disporre o meno la sospensione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass., S.u., 11.4.94 n. 3354). Il Tribunale si è posto il problema della compatibilità tra l'esito del giudizio penale (all'epoca era conosciuta solo la motivazione della sentenza di primo grado e, per stessa ammissione del ricorrente, il solo dispositivo di quella di secondo grado) e la controversia in atto, escludendone la rilevanza ex art. 652 c.p.p. (rectius 654), ritenendo: a) che la prova acquisita in sede penale non potesse formare oggetto di valutazione nel giudizio civile, b) che nella stessa sede era solo stato escluso il dolo del CI nel concorso con gli altri coimputati di vari e gravi reati, c) che rimaneva impregiudicato il giudizio sulle censure di carattere strettamente professionale rivolte dal datore di lavoro ed adombrate dallo stesso giudice penale. La terza valutazione è largamente prevalente sulle prime due, in quanto con essa il giudice di merito ha escluso che il giudizio formulato in sede penale possa riverberare il suo effetto su quello civile, atteso che l'illecito disciplinare contestato non era quello di essere stato correo di una truffa ai danni dell'Istituto, ma quello di aver mancato al fedele adempimento dei suoi doveri di ufficio.
Di fronte a questa impostazione appaiono inconferenti le censure del ricorrente, che ci sarebbe pericolo di difformità tra l'accertamento compiuto dal giudice del lavoro e quello compiuto dal giudice penale, in quanto il fatto materiale considerato ed oggetto di accertamento da parte di quest'ultimo è quello contestato nel procedimento penale come fonte di illecito, mentre del tutto diversa è la fattispecie esaminata dal giudice del lavoro, che inerisce il rapporto fiduciario tra datore e dipendente. Conseguentemente, non esiste una posizione logica di pregiudizialità tra il processo penale e quello civile e la non sospensione di quest'ultimo giudizio è frutto del corretto esercizio della discrezionalità del giudice merito.
Passando al quarto motivo, osserva il Collegio che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, al pari della valutazione delle prove, del controllo della loro attendibilità e concludenza, della scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 30.10.98 n. 10896, 6.9.95 n. 9384, 20.6.95 n. 6956). Nella specie, pertanto, non possono essere accolte le censure, dedotte con il mezzo in esame, che il giudicante non avrebbe considerato alcuni elementi di convincimento a proposito del comportamento del CI, pur segnalati in corso di causa, in quanto le stesse, da un lato contestano l'attuazione concretamente fatta dal giudice della sua discrezionalità - che, per quanto sopra detto, essendo correttamente motivata, è incensurabile - e dall'altro si riferiscono a questioni attinenti il merito della controversia, risolvendosi in mera contestazione del giudizio di fatto espresso dal giudice.
È infondato anche il quinto motivo. Effettivamente il Tribunale nella sua motivazione ritiene che al CI fosse stata ascritta la violazione dell'art. 117 del regolamento, senza tener conto che la destituzione irrogata dall'Istituto di credito è regolata dagli artt. 103 e 104. A prescindere da tale imprecisione, tuttavia, detto giudice esplicitamente chiarisce che l'accertamento va compiuto a proposito dell'esistenza o meno di una grave violazione funzionale dei doveri facenti capo al dipendente, anche per mera imprudente fiducia riposta nella clientela affidata. In altre parole, il giudicante - secondo la via assunta dal contenzioso tra le parti fin dalla prima controversia. conclusasi con la declaratoria di nullità della dispensa - ha ricondotto tutta la fattispecie nell'ambito del concetto di giusta causa ed ha proceduto alla valutazione sulla base dell'art. 2119 del codice civile dei fatti addebitati al dipendente in sede disciplinare. Ciò comporta che l'imprecisione sopra indicata non ha influito sulla formulazione del giudizio finale di cessazione del vincolo fiduciario connesso alla posizione professionale del dipendente, che, per come indicato, si è svolto con riferimento ai fatti effettivamente contestati ed in relazione al grado di responsabilità richiesto fissato dalla norma per il rilievo della giusta causa.
Procedendo a trattazione congiunta dei motivi sesto, settimo ed ottavo, osserva il Collegio che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di valutare i mezzi di gravame ad essa sottoposti sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto in esame, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. I tre motivi ora menzionati sono formulati senza specifica indicazione del tenore delle censure mosse alla sentenza di merito, richiamandosi, per i primi due, in termini generici (mediante la sola indicazione delle pagine) l'atto di appello, e, per il terzo, una generica domanda "di riconoscimento dei provvedimenti accessori di cui all'art. 18 st. lav." che si assume dedotta in appello. Tale formulazione viola il principio della autosufficienza sopra riferito e comporta l'inammissibilità dei motivi in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 35.20 ed agli onorari in euro 4.000.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002