Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10177
CASS
Sentenza 12 luglio 2002

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In tema di sospensione necessaria, l'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione del processo quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, postula non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso tale nesso tra il giudizio penale in cui si discuteva del concorso del dipendente di una banca con altri coimputati di vari reati e il giudizio di impugnazione del provvedimento disciplinare adottato sulla base di censure di carattere strettamente professionale , non essendo stato contestata al ricorrente la correità in truffa ai danni dell'istituto)

Commentario1

  • 1Sospensione del processo civile: serve pregiudizialità
    Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 26 agosto 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10177
Data del deposito : 12 luglio 2002

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