Sentenza 7 aprile 2001
Massime • 2
In tema di comportamenti del lavoratore costituenti giusta causa di recesso ed integranti altresì estremi di reato, il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, costituzionalmente sancito, concernendo le garanzie relative alla pretesa punitiva dello Stato, non può applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà non può ritenersi impedito per il solo fatto della pendenza di un giudizio penale sulle circostanze che hanno dato causa ad un addebito disciplinare, fino alla conclusione del giudizio medesimo.
Un licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma può essere rinnovato (con le prescritte modalità omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice"; tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 cod. civ. (che è norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto "ex tunc", non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale) senza che possa costituire ostacolo alla giuridica validità di una tale reiterazione la pur prescritta necessità della sussistenza del requisito della tempestività del recesso, dovendo questa essere esclusivamente riferita all'esigenza di correlare in modo inequivoco il provvedimento espulsivo alla causa posta a fondamento dello stesso, nonché al riscontro della insussistenza di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto, dovendosi peraltro sottolineare che la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione imposto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970 non va valutata in astratto e con esclusivo riferimento al tempo trascorso dal fatto, ma riscontrata in concreto in relazione al determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un effettivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATI SANTOJANNI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CITIBANK ITALIA SPA, ora BANCO AMBROSIANO VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITIELLO LUCIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1461/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/03/97 R.G.N. 827/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MARESCA per delega PULSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli IC RR impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli il 21 novembre 1990 dalla società Citibank Italia s.p.a. (ora Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.). Lamentava che il datore di lavoro aveva già adottato nei suoi confronti altro provvedimento espulsivo (in data 27 novembre 1988) che era stato dichiarato nullo per violazione dell'art.7 della legge n.300 del 1970 (sentenza del Pretore di Napoli confermata in appello). Deduceva, quindi, l'impossibilità di rinnovare un atto espulsivo già dichiarato illegittimo, la tardività della nuova contestazione dei fatti, l'inammissibilità del licenziamento per essere i fatti che vi avevano dato luogo ancora al vaglio del giudice penale, l'infondatezza, comunque, degli addebiti e chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il recesso, con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore, con sentenza del 28 luglio 1992, rigettava la domanda. Impugnata dal RR, la decisione del primo giudice è stata confermata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 12 marzo 1997, sulla base delle seguenti considerazioni.
Secondo il Tribunale il licenziamento poteva essere legittimamente reiterato dopo che il precedente era stato dichiarato nullo, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente. Non configurava violazione del principio della immediatezza il decorso di circa due anni tra la prima e la nuova contestazione, non avendo ciò comportato alcuna preclusione delle possibilità di difesa del lavoratore, posto che la NC aveva riproposto le contestazioni originariamente formulate e il Ferro si era giustificato riproducendo sostanzialmente quanto già dedotto in seguito alla prima procedura attivata nei suoi confronti. Le irregolarità contestate al lavoratore erano state ampiamente dimostrate e integravano condotta tale da legittimarne il licenziamento. Nè potevano incidere sulla autonoma valutabilità dei fatti addebitati al RR, sotto il profilo della loro rilevanza disciplinare, le sentenze penali di assoluzione intervenute sugli stessi fatti;
tra l'altro, tali pronunce avevano esplicitamente individuato nella condotta del lavoratore omissioni certe, identificandole nella violazione di obblighi di controllo e di informativa.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza il RR con tre motivi ai quali resiste il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione.
Con il primo e secondo motivo, trattati congiuntamente, il ricorrente deduce violazione dell'art. 1423 c.c. e dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al principio del "ne bis in idem" (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume che erroneamente e immotivatamente il giudice del merito ha ritenuto consentita al datore di lavoro la reiterazione del licenziamento, ponendosi una simile conclusione in contrasto con il principio generale di ogni ordinamento giuridico, in forza del quale non è possibile reiterare azioni e procedimenti che hanno gia formato oggetto di precedente azione o di giudicato. Cita a sostegno della propria tesi la sentenza di questa Corte n. 1218 del 1990, secondo la quale il licenziamento illegittimo per il mancato rispetto delle garanzie procedurali prescritte dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori non è suscettibile di convalida, ove ne sia accertata la nullità (art. 1423 c.c.). Aggiunge che, dichiarato nullo il licenziamento del 1988,
le sole contestazioni di addebito valide erano quelle poste a base del licenziamento del 1990; le stesse, peraltro, dovevano dal Tribunale essere considerate tardive in quanto formulate dopo due anni dal verificarsi dei fatti contestati e dopo che il lavoratore era stato reintegrato nel posto di lavoro, sia pure con l'esonero della prestazione lavorativa. Prosegue affermando che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato che la banca, con la contestazione iniziale, aveva con questo ottemperato al principio della immediatezza, ha poi ritenuto non in contrasto con l'art. 1423 cod.civ. l'inizio di un nuovo procedimento disciplinare, identico nel contenuto a quello precedente, nella pendenza del giudizio relativo alla legittimità di quest'ultimo.
I due motivi non sono fondati.
Ritenendo consentita la reiterazione del licenziamento sulla base dei medesimi addebiti disciplinari originariamente contestati, il Tribunale ha correttamente applicato principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che un licenziamento nullo per vizio di forma, in quanto intimato in violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, può essere rinnovato dal datore di lavoro, con le prescritte formalità omesse nella precedente intimazione, in base agli stessi motivi sostanziali determinativi dell'originario recesso, anche se non sia ancora avvenuta la reintegrazione del lavoratore ed anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice". Tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula, invero, dallo schema dell'art. 1423 cod.civ., essendo quest'ultima norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale, senza che possa costituire ostacolo alla giuridica validità di una tale reiterazione la pur prescritta sussistenza del requisito della tempestività del recesso, la quale va, infatti, esclusivamente riferita alla necessità di correlare in modo inequivoco il provvedimento espulsivo alla causa posta a fondamento dello stesso nonché al riscontro della insussistenza di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto (vedi, tra tante, Cass. 9 agosto 1990 n. 8106, 16 aprile 1994 n. 3633, 6 settembre 1995 n. 9386, 24 dicembre 1997 n. 13042, 27 giugno 1998 n. 6396, 23 giugno 1999 n. 6408). Con tale consolidato orientamento non si pone in contrasto la sentenza di questa Corte richiamata dal ricorrente(n. 1218, recte 11218, del 21 novembre 1990), la quale ha, anch'essa, ritenuto possibili la rinnovazione del licenziamento inefficace e la comunicazione da parte del datore di lavoro di un nuovo recesso con effetto "ex nunc", solo escludendo che il licenziamento illegittimo per violazione delle prescrizioni dell'art. 7 St. lav. sia suscettibile di successiva convalida mediante un secondo atto di recesso.
ciò posto, e con riguardo alla prospettata violazione del principio della immediatezza, dedotta dal ricorrente sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - e dunque quale vizio procedimentale ostativo all'esercizio del diritto di difesa garantito da questa norma - si osserva che un tale vizio può essere prospettato solo in relazione ad un effettivo ostacolo che impedisce un'adeguata difesa dell'incolpato (da ultimo, , Cass. 15 ottobre 1998 n. 10204, 2 novembre 1998 n. 10940, 22 aprile 2000 n. 5308, 26 maggio 2000 n. 6925, 9 novembre 2000 n. 14551). Anche sotto questo profilo nessuna censura può muoversi alla impugnata sentenza, la quale ha accertato la mancata lesione del diritto di difesa non già avendo riguardo alle contestazioni originariamente formulate (per il che neppure sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione), bensì considerando il periodo di tempo trascorso tra la prima e la seconda procedura e sottolineando come un tale intervallo temporale non avesse comportato, per il lavoratore, alcuna preclusione o diminuzione delle possibilità di difendersi, dal momento che la banca aveva articolato le sue contestazioni riproponendo quelle originariamente formulate, mentre il RR aveva riprodotto sostanzialmente le giustificazioni già presentate in seguito alla prima procedura attivata nei suoi confronti.
Nè può ipotizzarsi, nella specie, una violazione del principio della immediatezza sotto il diverso profilo della ritardata reazione del datore di lavoro rispetto all'epoca in cui ebbero a verificarsi i fatti oggetto di addebito disciplinare.
Come già accennato, la necessaria sussistenza del requisito della tempestività del recesso non può costituire ostacolo alla reiterazione di un licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma. In un caso del genere. quindi, la tempestività va riferita alle vicende che hanno imposto il rinnovo - cioè all'accertamento della illegittimità del recesso - ed alla mancanza di inerzia del titolare del potere disciplinare nel corso di tali vicende, nel senso dell'adozione, da parte sua, di un comportamento che ne dimostri il permanente interesse ad esercitare la facoltà di porre fine al rapporto(vedi Cass. 6 settembre 1995 n. 9386, 23 giugno 1999 n. 6408 cit.).
E che, nella fattispecie controversa, la violazione del principio della immediatezza sotto il ricordato profilo, non sia ravvisabile risulta da dati pacifici in causa, certo essendo che la NC ebbe a intimare il nuovo licenziamento subito dopo il deposito della sentenza di secondo grado che confermava la declaratoria della nullità di quello inizialmente intimato, salvo ad adottare nel frattempo - per come ammette lo stesso lavoratore ricorrente - la misura cautelativa consistente nell'esonerare il RR dalla prestazione lavorativa.
Nel terzo motivo, con denuncia di violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in riferimento al r.d. 3 marzo 1934 n. 383, assume il ricorrente che, avendo la NC sporto denuncia in sede penale per gli stessi fatti contestati con l'atto di licenziamento, l'accertamento e la valutazione di tali fatti competeva al magistrato penale;
e ciò avrebbe privato il datore di lavoro del potere di recedere dal rapporto, consentendogli, al limite, solo l'adozione di provvedimenti cautelativi, come la sospensione prevista dall'art. 57 del CCNL del 27 ottobre 1987, al pari di quanto espressamente previsto per i pubblici dipendenti con norme da ritenere estensibili anche ai dipendenti di aziende private.
Anche questo motivo è da rigettare.
Premesso che le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, per la loro specialità, non sono estensibili, in mancanza di esplicito richiamo legislativo o contrattuale, al rapporto di lavoro subordinato privato, osserva la Corte che il ricorrente si è limitato a richiamare una norma del contratto collettivo di settore - la quale imporrebbe al datore di lavoro di attendere l'esito del procedimento penale sui fatti oggetto di addebito disciplinare prima di procedere al licenziamento, consentendogli solo di avvalersi dell'istituto della sospensione cautelare - senza, tuttavia, formulare nessuna censura in ordine alla mancata applicazione o, comunque, alla non corretta interpretazione di tale norma contrattuale da parte del giudice di secondo grado, davanti al quale neppure risulta che la relativa questione sia stata dedotta. Il che rende la prospettazione della questione stessa inammissibile in questa sede, risolvendosi l'esame del contenuto di una disposizione di un contratto collettivo di diritto comune, qual è quella invocata, in un accertamento di fatto che non è consentito al giudice di legittimità.
Peraltro, in mancanza di specifiche previsioni normative, anche di origine negoziale, limitative del potere di licenziamento, un principio generale di necessario differimento della contestazione o dell'ulteriore corso del procedimento disciplinare all'esito del giudizio penale non può ricavarsi dall'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, costituzionalmente sancito, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può, quindi, applicarsi, in via analogica od estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa (o giustificato motivo) in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa, altresì, integrare gli estremi di un reato;
con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà non può ritenersi impedito per il solo fatto della pendenza di un giudizio penale sulle circostanze che hanno dato causa ad addebito disciplinare e fino alla conclusione del giudizio stesso (vedi Cass. 29 aprile 1988 n. 3243). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in lire 43.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2001