Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 1
La procura rilasciata per la fase cautelare e che contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, l'indicazione della sua validità oltre la fase cautelare, nonché la menzione delle fasi di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente, soddisfa l'esigenza che è alla base dell'art. 141 cod. proc. civ., il quale individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio che vada oltre la fase processuale nella quale viene compiuta.
Commentario • 1
- 1. Validità della procura sul precetto e sull’opposizione all’esecuzioneMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2002, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CANVASS ITALIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO HASSAN, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LORENZ Srl;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 21606/00 proposto da:
LORENZ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SANTO 2, presso l'avvocato SERGIO BARENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAIMONDO PUSATERI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CANVASS ITALIA Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 82/00 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 30/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Enrico Biamonti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale con l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CA Italia SR ricorreva ex art. 700 c.p.c. al tribunale di Bolzano per inibire alla OR SR ed a AF BI di produrre e commercializzare tavolette di cuoio contenenti raffigurazioni che, a suo dire, avevano realizzato la contraffazione di un suo prodotto. Invocava la tutela del diritto di autore e quella di cui all'art. 2598 c.c.. Resistevano gli intimati. Il G.I. con ordinanza respingeva la domanda nei confronti dello BI, negando la sussistenza del presupposto di applicazione della disciplina invocata costituito dal rapporto concorrenziale, e la accoglieva quanto ai profili di concorrenza sleale nei confronti della OR. La CA pertanto dava inizio al giudizio di merito, notificando la citazione introduttiva, quanto alla OR, presso il procuratore costituito nella fase cautelare.
Si costituiva il solo BI e la OR veniva dichiarata contumace. Quindi lo BI conciliava la propria controversia con la attrice ed il giudizio proseguiva tra le due società. All'esito della istruttoria il Tribunale accoglieva la domanda della CA Italia.
Proponeva appello la OR chiedendo che fosse dichiarato nullo il giudizio di primo grado per essere stata male notificata la citazione introduttiva al procuratore costituito di essa convenuta nella fase cautelare. Resisteva e spiegava appello incidentale la CA. La Corte di Trento accoglieva l'appello principale e dichiarava assorbita la doglianza incidentale. Riteneva, stante la diversità e la autonomia reciproca delle fasi processuali cautelare e di merito, che non potesse applicarsi alla specie la regola di cui al primo comma dell'art. 170 c.p.c.. Pertanto, poiché male era stata ritenuta la contumacia della OR, dichiarava nullo il giudizio del Tribunale, al quale rimandava il processo per l'esame delle domande. Ricorre per cassazione con un motivo la CA. Resiste e spiega ricorso incidentale la OR. Le parti hanno depositato memorie. CA ha depositato anche una nota di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I due ricorsi debbono essere riuniti.
2) Con l'unico motivo di ricorso la CA lamenta la violazione degli artt. 83, 141, 170 c.p.c.. Rileva infatti che la procura rilasciata dalla odierna resistente nella fase cautelare al proprio difensore conteneva una elezione di domicilio espressamente riferita anche all'eventuale prosieguo della vicenda nella fase di merito. Sostiene pertanto che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado doveva essere effettuata, come era avvenuto, presso il predetto domicilio e dunque che bene era stata ritenuta dal primo giudice la predetta contumacia. 1a) Osserva il collegio che, come il giudice di merito ha ritenuto, la fase cautelare dà luogo ad una fase di giudizio diversa ed autonoma rispetto a quello eventuale che si apre nella sede di merito. Essa tuttavia è strettamente connessa a quella di merito nei cui confronti svolge una funzione strumentale, sussidiaria e propedeutica (Cass. nn. 7630 del 1991 e 10363 del '97, tra le altre). Tale rapporto di interdipendenza comporta l'unicita' dell'intero giudizio che comprende le fasi stesse, con la conseguenza, come la giurisprudenza citata ha ancora chiarito, che introdotto il procedimento per la tutela cautelare di urgenza e poi instaurato quello di merito nel termine fissato dal giudice, la pendenza del giudizio petitorio ai fini della applicazione degli artt. 704 e 705 c.p.c. è determinata dalla notificazione del ricorso introduttivo della fase cautelare e non dalla notificazione dell'atto che introduce la fase di merito (ancora Cass. 10363 del '97). Parallelamente la giurisprudenza della cassazione riesaminava la norma dell'art. 83 c.p.c. e la questione dei limiti oggettivi della procura alle liti, con riferimento alla sua efficacia oltre il grado di giudizio per il quale risulta rilasciata. Puo' dirsi che a partire dalla decisione delle sezioni unite n. 5528 del 1991 si è andato affermando l'indirizzo secondo il quale la presunzione stabilita dall'ultimo comma della norma citata (la procura si intende conferita per un determinato grado soltanto del processo quanto nell'atto non è espressa volontà diversa), operi ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza senza alcuna altra indicazione. Invece se nel contesto dell'atto si precisa che la procura viene conferita per "il presente giudizio" o "causa" o "controversia" e simili, si deve intendere il conferimento relativo anche al secondo grado, facente parte appunto dello stesso giudizio o processo. Quanto al problema, collegato, della procura rilasciata per la fase cautelare, si può dire che lo sviluppo della questione ha portato a ritenere che la piena autonomia della fase cautelare rispetto a quella di merito non osta alla applicazione del criterio cennato, e che pertanto la procura rilasciata per la fase cautelare, purché faccia esplicito riferimento alla fase successiva ovvero per il suo contenuto, non si deve ritenere rilasciata solo per la predetta fase, ma si deve sempre intendere rilasciata anche per la eventuale fase di merito (vedi cass. nn. 3646 del 1996, 7700 del 1987, 3662 del 1995, 12769 del 1992, 2289 del 1994). Orbene nel caso di specie non solo non esistono limitazioni espresse all'uso nella fase di merito della procura rilasciata per la fase cautelare, ma di più, come rileva la ricorrente, essa prevede espressamente, ed a tal uopo contiene l'elezione di domicilio presso il difensore nominato, la sua validità oltre la fase cautelare, e menziona quella di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente. Tale volontà espressa, che il collegio ha potuto accertare essendo la Cassazione sulla questione relativa giudice del fatto, soddisfa la esigenza che è alla base dell'art. 141 c.p.c., che per l'appunto individua nella volontà della parte la legittimità di una elezione di domicilio che vada oltre la fase processuale nella quale viene compiuta.
Il motivo è pertanto fondato.
3) È assorbita da tale dichiarata fondatezza la doglianza espressa con il ricorso incidentale con la quale la OR lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ovvero il cattivo governo delle spese di lite.
4) Il ricorso principale deve essere accolto, mentre deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rimessa ad altro giudice di merito di secondo grado che deciderà dell'appello. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002