Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 4
In tema di risarcibilità del danno biologico, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse , è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis. In questo caso, la misura del danno dovrà essere determinata in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psicofisica subita dal soggetto per il periodo di tempo tra il verificarsi delle lesioni e il sopraggiungere della morte, per cui essa sarà correlata all'inabilità temporanea.
La liquidazione del danno morale deve essere effettuata dal giudice in via equitativa, e può legittimamente avere come base le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando in questo caso alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato in tal modo raggiunto venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a quantificazioni puramente simboliche o irrisorie, anche laddove queste costituissero il risultato massimo conseguibile derivante dall'applicazione delle c.d. tabelle.
Non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita", o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell'integrità fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto , che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste.
Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto.
Commentari • 26
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO ON - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DALLA COSTA AN, AN NG, DALLA COSTA AN, DU OM, AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO DAL LAGO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RAS SPA, corrente in AN, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dr. Andrea Cerretti e Dr. Mauro Zamboni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
TEDESCHI GIUSEPPE, STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE TEDESCHI SNC, MILANO ASSIC SPA (incorporante LA PREVIDENTE ASS.NI SPA), MAORET LUIGI, AUTOTRASP CHIARCOSSO SRL, CHIARCOSSO SANTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1771/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 4^ Civile, emessa il 17/05/00 e depositata il 18/10/00 (R.G. 2368/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. ON SEGRETO;
udito l'Avvocato Ugo DAL LAGO;
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS (per delega Avv. Giorgio SPADAFORA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28.11.1995, AL CO ON, IN GE, AL CO AN, SO OM, e IN AR, in proprio e IN EL e IN AR, quali eredi della madre ER AM, nonna di AL CO EG, esponevano che il loro congiunto AL CO EG, mentre percorreva il 13.4.1995, una via del centro abitato di Fara Vicentino, veniva in collisione con l'autovettura Mercedes condotta da DE EP, di proprietà dello studio tecnico di EP DE S.n.c. ed assicurata con La Previdente S.p.A., che, uscendo a retromarcia da un accesso privato, si immetteva con manovra di svolta a sinistra sulla pubblica via, intersecando la traiettoria di marcia del motociclista AL CO, che cadeva sulla carreggiata, finendo nella corsia opposta, ove veniva travolto dal semirimorchio di proprietà di SS Sandro, trainato dalla motrice condotta da AO IG e di proprietà dell'Autotrasporti SS S.r.l., assicurata con L'Italica S.p.A.; che il AL CO EG riportava lesioni gravissime e, sottoposto a vari interventi chirurgici, decedeva dopo 10 giorni.
Gli attori, pertanto, convenivano davanti al tribunale di Vicenza i vari suddetti convenuti per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, che quantificavano nell'importo complessivo di L.. 1.399.000.000.
Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell'1.7.1998, accertata l'esclusiva responsabilità del DE nella produzione dell'evento, condannava questi, lo studio tecnico di EP DE S.n.c. e La Previdente Assicurazioni, al risarcimento dei danni nella misura di L.. 246 milioni, già detratto l'acconto di L..
200 milioni versato dalla Previdente, oltre agli interessi legali. Rigettava la domanda
contro
AO IG e gli altri convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. Avverso questa sentenza proponevano appello gli attori. La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 18.2.2000, condannava DE, lo Studio DE S.n.c. e La Previdente al pagamento della residua somma di L.. 305 milioni, con gli interessi legali e rivalutazione, secondo i criteri ivi indicati.
Riteneva la corte di merito che il danno biologico iure hereditatis, richiesto dagli attori e riconosciuto dal tribunale, non poteva essere liquidato in complessive L.. 630.000 per giorni 10 di sopravvivenza della vittima e cioè nella misura di L.. 63.000 al giorno, come ritenuto dal primo giudice, tenuto conto che esso era massimo nella sua entità, avendo le lesioni portato a morte il ragazzo, nonostante la breve durata di giorni 10. Pertanto detto danno biologico veniva liquidato in L.. 62.500.000. Riteneva il giudice di appello che era equa la liquidazione del danno morale riportato dal ragazzo in detti 10 giorni, nella misura di L..
30 milioni, già liquidata dal tribunale;
riliquidava il danno morale subito dai prossimi congiunti nella misura complessiva di L. 326 milioni, e rigettava l'appello degli attori avverso la condanna al pagamento delle spese in favore di AO, SS, Autotrasporti SS e l'Italica S.p.A., poiché gli attori erano soccombenti rispetto agli stessi, in cui favore condannava gli appellanti anche al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori.
Resiste con controricorso esclusivamente la RAS S.p.A., incorporante l'Italica S.p.A..
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Non si sono costituiti gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riguardo al risarcimento del danno da morte.
Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'irrisarcibilità a norma dell'art. 2043 c.c. del danno da morte. Ritengono i ricorrenti che, costituendo il diritto alla vita il massimo diritto inviolabile dell'uomo, a norma dell'art. 2 della costituzione, nonché dei trattati internazionali ratificati dall'Italia ed ai quali il nostro ordinamento si deve necessariamente armonizzare a norma dell'art. 10 Cost., la perdita della vita va necessariamente risarcita a norma dell'art. 2043 c.c. per la lesione in sè e non per le conseguenze negative, patrimoniali, non patrimoniali o esistenziali.
1.2. In ogni caso lamentano i ricorrenti che, essendo intervenuta la morte, come conseguenza delle lesioni causate dal fatto illecito, dopo 10 giorni, il diritto al risarcimento del danno biologico era ormai interamente entrato nel patrimonio della vittima EG dalla CO e che pertanto poteva essere domandato per l'intero dai suoi eredi, attuali ricorrenti.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che, quindi, vada rigettato.
Infatti la domanda di risarcimento del danno "da perdita del diritto alla vita" subito dal de cuius e da questi trasmesso agli eredi è infondata.
Infatti come questa Corte ha più volte rilevato in tema di danno biologico, richiesto iure hereditatis, ma il discorso è identico per la richiesta di danno da perdita del diritto alla vita, detto anche danno tanatologico, la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cass. 25 febbraio 2000, n. 2134; Cass. 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass. 20 gennaio 1999, n. 491; Cass. 10 settembre 1998, n. 8970; Corte Cost. n. 372/1994).
2.2. Per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente (Cass 14 febbraio 2000, n. 1633): infatti, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, è impossibile un risarcimento per equivalente, che operi quando tale persona abbia cessato di esistere.
2.3. Inoltre, attraverso questa via, tenuto conto che il soggetto che perde la vita non è in grado di acquistare un diritto risarcitorio, perché finché è in vita non vi è perdita e quando è morto da una parte non è titolare di alcun diritto e dall'altra non è in grado di acquistarne, si finirebbe per assegnare alla tutela dell'art. 2043 c.c. una funzione solo sanzionatrice (o di pena privata), mentre pacificamente la sua funzione è quella risarcitoria.
2.4. Nè si può ritenere, come sostengono i ricorrenti, che il predetto orientamento si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, con la Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo del
4.11.1950, con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948, con il Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 16.12.1966, tutti ratificati dall'Italia, con apposite leggi.
Infatti, a parte il rilievo che detto orientamento è stato fatto proprio dalla Corte Cost. con sentenza n. 372/1994, va osservato che il sistema risarcitorio non è l'unico mezzo di tutela e che nel nostro ordinamento il diritto alla vita è ampiamente tutelato in sede penale (ex multis, artt. 575 e 589 c.p.) e la sanzione penale è la massima forma di reazione dell'ordinamento ad un illecito.
2.5. Non esistono dunque nel nostro ordinamento ne' lacune ne' contrasti con l'ordinamento comunitario;
e ciò a prescindere dalla risolutiva osservazione che il giudice nazionale può disapplicare norme interne in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma non può "creare in via interpretativa" norme attributive di diritti, se questi non siano previsti da fonti comunitarie ad efficacia orizzontale.
3.1. Infondata è anche la seconda censura secondo cui, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo (dieci giorni) tra il fatto illecito (sinistro stradale) ed il decesso della vittima, il diritto al risarcimento del danno biologico sarebbe entrato per intero nel patrimonio del de cuius e non limitatamente a detto periodo, con la conseguenza che esso passerebbe per intero nel patrimonio degli eredi.
Infatti, come questa corte ha già affermato, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131;
Cass. 26 settembre 1997, n. 9470).
3.2. Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) nel caso in cui il decesso è conseguenza delle lesioni, non è corretto perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso. Poiché, secondo i più recenti orientamenti, anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media.
3.3. Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.
Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medicolegale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.
Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce .(e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.
3.4. Ovviamente, come correttamente ha effettuato la Corte di merito, la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.
Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cd. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cd. "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 11.11.1996,
n. 9835, Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass. 14.5.1997,n. 4236). La peculiarità del "danno biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo.
3.5. Qui non si vuole far rientrare - per così dire - dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta (il danno tanatologico). L'evento morte non rileva di per sè ai fini del risarcimento, per tutte le ragioni suddette, mentre rilevano esclusivamente due fattori: l'entità della perdita subita (per effetto della lesione al bene salute) ed il tempo di durata di detta perdita. Mentre il fattore tempo è circoscritto necessariamente al periodo tra l'evento lesivo e la morte successiva conseguente, per cui se esso è pari o prossimo allo zero, finisce per azzerare il risultato finale risarcitorio, il fattore della lesione del bene salute va valutato nella sua espressione massima, per entità ed intensità, avendo essa avuto come esito la morte.
È "lapalissiano" che la morte (id est: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita, ma è altrettanto "lapalissianò' che nessun danno alla salute è più' grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede.
In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, come nel caso dell'inabilità temporanea assoluta, cui consegue la guarigione, ovvero una stabilizzazione dei postumi, sia pure nella stessa entità, in quanto sotto il profilo dell'entità, il limite massimo ovviamente non può essere superiore alla misura del 100%. Ciò che fa la differenza è che il danno biologico terminale è più intenso perché l'aggressione subita dalla salute dell'individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita.
In altri termini nel danno biologico terminale anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa- La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non "migliora") ne' si stabilizza, ma degrada verso la morte: quest'ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute, per i motivi sopra detti, ma non la "discesa" verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita. Anche se si utilizza la nozione giuridica (e non medicolegale) di danno alla salute, che non si limita a postulare in via logica la vita futura, ma si manifesta ed esiste solo all'interno di quella vita, immersa in essa in termini di minore qualità esistenziale, anche la perdita di quest'ultima estrema attitudine della salute rende più intenso quel minus esistenziale che accompagna la residua vita della vittima, anche se è chiaro che detto danno cessi con il decesso.
3.6. In effetti il limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di invalidità, da una parte comporta la violazione del principio sopra detto in tema di necessaria "personalizzazione" di detti criteri, conformandoli alla peculiarità del caso concreto (e nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte), e dall'altra finisce per porsi in contrasto logico-argomentativo, con quanto ormai pacificamente ammesso in sede di liquidazione di danno morale.
Anzitutto anche il danno morale da lesione, cui sia conseguita la morte, presuppone l'esistenza in vita del soggetto leso per un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (Cass. 25.2.1997, n. 1704; Cass. 6.10.1994, n. 817 7). Ciò significa da una parte che non è concepibile, per le ragioni già esposte in tema di danno biologico, un danno morale da morte iure proprio del soggetto, allorché il decesso sia immediatamente (o quasi) conseguente alla lesione, e dall'altra che anche nella liquidazione del danno morale il fattore "tempo di durata" del danno morale hà una sua incidenza: una cosa è che il "patema d'animo" duri per qualche giorno o mese ed una cosa è che esso duri tutta la restante vita.
La giurisprudenza di merito utilizza in modo prevalente il criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico. Ciò è stato ritenuto non di per sè illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali conseguenziali correttivi in aumento o in diminuzione. Il criterio, infatti, è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del "valore del punto di invalidità" ed è quindi volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato. Il dichiarato ricorso a tale criterio è pertanto legittimo solo ove il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo specifico l'oggetto della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo (Cass. 19.1.1999, n. 475; Cass. 18.2.2000, n. 10725;
Cass. 29.5.1998,n. 5366). Il riferimento all'entità oggettiva del danno può essere tradotto , operativamente, nella regola per cui il danno morale derivante da una grave invalidità (tanto più se conduca a morte il soggetto) non può essere liquidato con somme irrisorie. A tal fine il giudice di merito, al cui prudente criterio equitativo è rimessa la liquidazione, deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento. Ne consegue che è censurabile l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ogni volta che la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dallo stesso giudice accertate (Cass. 21 maggio 1996, n. 4671;
Cass. 2 marzo 1998, n. 2272) . Orbene, una volta ritenuto che la liquidazione del danno morale, per quanto possa legittimamente avere come base di partenza le tabelle di liquidazione del danno biologico ed essere, quindi, valutata in termini di frazione del danno biologico (generalmente da un quarto alla metà), e che, tuttavia, il risultato - così raggiunto - deve poi essere personalizzato, con riferimento al caso concreto ed all'entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni simboliche o irrisorie (ove anche esse costituissero il risultato massimo conseguibile dall'applicazione delle ed. tabelle), non si giustifica un iter argomentativo diverso in ipotesi di danno biologico da inabilità temporanea assoluta, esitata nella morte.
3.7. Nella fattispecie, quindi, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che sussistesse esclusivamente un danno biologico da invalidità assoluta temporanea di giorni 10, ma, tenuto conto che lesioni avevano portato a morte il soggetto di anni 17 nell'arco di 10 giorni, ha liquidato il danno biologico nella misura di L.. 6.250.000 per ciascun giorno, a fronte di L..63.000 al giorno, liquidate dal primo giudice per il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, su base tabellare.
Entrambi i giudici hanno ritenuto che il danno biologico fosse relativo ad un'inabilità temporanea assoluta e che quindi avesse un'entità del 100%, ma il secondo giudice ne ha colto correttamente anche l'intensità, non potendo considerarsi eguali il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, in un soggetto che all'esito recuperi completamente o parzialmente ovvero si stabilizzi, rispetto a quello sofferto da un soggetto che, per effetto delle stesse lesioni che hanno causato il danno biologico da inabilità assoluta temporanea, deceda.
Così operando il giudice di appello non ha creato una nuova categoria di danno alla persona, posta "a cavallo" tra il danno tanatologico (da escludersi) ed il danno biologico, ma sempre rimanendo in quest'ultimo, e cioè con riferimento al solo periodo di tempo in cui il soggetto leso è rimasto in vita, ha provveduto alla "personalizzazione" dei valori monetari espressi dalle "tabelle" per l'inabilità assoluta (L.. 63.000 giornalieri), aumentandoli secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto di un danno alla salute, che fu anche così intenso e grave da condurre il soggetto verso la morte.
Oltre questo limite non è legittimo andare, per cui il motivo di ricorso, con cui viene richiesto il risarcimento del danno da perdita della vita, va rigettato.
4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riguardo al risarcimento del danno patrimoniale.
Ritengono i ricorrenti che la liquidazione del danno morale della vittima del sinistro, EG AL CO, effettuata dal tribunale in L.. 30 milioni è irrisoria, tenuto conto delle indicibili sofferenze patite dallo stesso, rimasto cosciente, fino all'exitus;
che erratamente il giudice di appello si è fatto condizionare dalla brevità di dette sofferenze;
che la somma in questione è la stessa liquidata dal tribunale, che pure aveva liquidato a titolo di danno biologico della vittima solo L.. 630.000; che detta somma è irrisoria.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
A tal fine va ricordato che, pur essendo rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuarne la valutazione, delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto (Cass. 6.10.1994,n. 8177;
Cass. 26.2.1996, n. 1474).
5.2. Richiamati i principi già esposti in tema di liquidazione di danno morale al punto 3.6. nella fattispecie il giudice di appello ha fatto esatta applicazione di questi principi.
Infatti, proprio tenendo conto della gravita assoluta delle lesioni subite dalla vittima, la corte territoriale ha aumentato di circa 10 volte il valore del danno biologico giornaliero, secondo la misura tabellare, e poi ha calcolato il danno biologico nella frazione di circa la metà di detto danno biologico, ritenendo che la somma liquidata di L.. 3 0 milioni fosse equa in relazione alle gravi sofferenze patite dalla giovane vittima e - tuttavia- anche della relativa brevità temporale delle stesse.
6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., con particolare riguardo all'errata applicazione del principio della soccombenza.
Assumono i ricorrenti, che, pur avendo essi richiesto nel giudizio di appello che il DE, lo Studio tecnico di EP DE s.n.c. e la AN Assicurazioni fossero condannati a manlevarli di quanto fossero stati chiamati a pagare agli altri convenuti (AO, Autotrasporti SS S.r.l., Sante SS e la RA S.p.A.), il rigetto di detta richiesta non era stato motivato. Assumono i ricorrenti che, se la Corte avesse correttamente applicato il principio della soccombenza, avrebbe dovuto rilevare che anche il DE e la AN avevano avanzato in sede di conclusioni di primo grado la domanda di accertamento della responsabilità concorrente del AO e conseguentemente quella gradata di sentirsi condannare (essi DE, studio tecnico e AN Assicurazioni) solo in proporzione all'accertata percentuale di colpa.
7. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti, premesso che gli stessi ricorrenti assumono che la richiesta avanzata alla corte di appello era quella di manleva da parte dei convenuti DE e AN Assicurazione di quanto dovuto a titolo di spese processuali al gruppo di convenuti assolti (AO, RA ed altri), va osservato che su detta richiesta di manleva la corte di merito non si è assolutamente pronunciata, limitandosi a pronunciare la condanna degli attori alle spese processuali del doppio grado di giudizio, sostenute da questo secondo gruppo di convenuti.
Ne consegue che, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della proposta domanda di manleva e dalla sua ammissibilità in grado di appello, non essendosi la corte pronunciata su detto motivo di appello, la censura poteva essere avanzata solo come violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, Cass. 9.4.1990, n. 2940; Cass. 27.3.1993,n. 3665). Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996,n. 8468).
8. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riguardo all'errata applicazione di norme di diritto. Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha completamente sorvolato sulla norma di cui all'art. 92 c.p.c., che prevede esplicitamente la possibilità di compensare le spese processuali, esistendo giusti motivi;
che nella fattispecie andavano compensate le spese del doppio grado di giudizio tra essi attori ricorrenti ed i convenuti AO, RA ed altri, poiché nel momento in cui essi attori proposero la domanda, risultava che la condotta del AO non era stata ininfluente nell'incidente de quo, essendo stata provocata fisicamente la morte dall'automezzo del AO (per quanto poi la sua condotta sia risultata successivamente incolpevole), e risultando pendente all'epoca della citazione un giudizio penale nei confronti non solo del DE, ma anche del AO.
9. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11.11. 1996, 9840). Nella fattispecie, nell'ambito del rapporto processuale tra gli attori ed il secondo gruppo di convenuti (AO, RA ed altri), i primi sono risultati soccombenti, essendo stata rigettata la domanda la loro domanda nei confronti dei secondi, per cui non risulta violato il suddetto principio di diritto.
10. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riguardo all'eccessiva liquidazione delle spese del giudizio di appello.
Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha liquidato a IG AO ed ai suoi responsabili civili L.. 3.800.000 per diritti e L..
10.000.000 per onorari, in maniera eccedente a quanto previsto dalla tabella professionale, tenuto conto che il valore dell'appello, avente ad oggetto le sole spese processuali di primo grado, era pari a E. 14.800.000, per cui, anche applicando nel massimo l'importo per ogni voce tariffaria, nella fattispecie, gli onorari non potevano superare L.. 6.270.000.
11.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va, infatti, osservato che la parte che intende impugnare per Cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo" (Cass. 25 maggio 2000, n. 6864 ; Cass. 8 settembre 1986, n. 5480). 11.2. Nella fattispecie, quanto all'assunta violazione delle tariffe professionali, in tema di diritti, il motivo di ricorso è inammissibile, poiché non sono riportate le varie voci tariffarie che si assumono violate.
11.3. Quanto agli onorari, il motivo di ricorso è infondato. Infatti, pur indicando i ricorrente le varie voci e rilevando - sia pure a titolo esemplificativo - che l'importo massimo degli onorari, per le voci considerate, era pari a L.. 6.270.000, a fronte della somma di L.. 10 milioni fissata dalla corte territoriale per il giudizio di secondo grado, non tiene conto che, a norma dell'art. 5 delle tariffe professionali (tutte identiche in merito a questo specifico punto), l'avvocato che assista o difenda più' persone, aventi la stessa posizione processuale, ha diritto ad un aumento per ogni parte del 20%.
Da ciò consegue che, poiché i convenuti, delle cui spese processuali si discute, nella fattispecie erano 4 (AO IG, SS Sante, Autotrasporti SS S.r.l. ed Italica S.p.A.(incorporata dalla RA S.p.A.) calcolato il suddetto aumento, la somma liquidata dalla corte di appello (L.. 10 milioni) rimane inferiore rispetto a quella che si ottiene aumentando lo stesso importo indicato dai ricorrenti con le suddette varie percentuali del 20%.
15. Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003