Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7632
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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In tema di risarcibilità del danno biologico, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse , è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis. In questo caso, la misura del danno dovrà essere determinata in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psicofisica subita dal soggetto per il periodo di tempo tra il verificarsi delle lesioni e il sopraggiungere della morte, per cui essa sarà correlata all'inabilità temporanea.

La liquidazione del danno morale deve essere effettuata dal giudice in via equitativa, e può legittimamente avere come base le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando in questo caso alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato in tal modo raggiunto venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a quantificazioni puramente simboliche o irrisorie, anche laddove queste costituissero il risultato massimo conseguibile derivante dall'applicazione delle c.d. tabelle.

Non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita", o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell'integrità fisica con verificarsi dell'evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto , che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste.

Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7632
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7632
Data del deposito : 16 maggio 2003

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