Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 101
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito può valutare separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.

Nella liquidazione del danno biologico è scorretto qualsiasi criterio che faccia riferimento al reddito (reale o presunto) della persona danneggiata, e tra questi il criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 101
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

    Testo completo