Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
Nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito può valutare separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.
Nella liquidazione del danno biologico è scorretto qualsiasi criterio che faccia riferimento al reddito (reale o presunto) della persona danneggiata, e tra questi il criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC AB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GUAGGENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VENETA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo procuratore di direzione, Dr. Salvatore Passaro, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 6, presso lo studio dell'avvocato LUCIO MOSCARINI, che la difende unitamente agli avvocati MARIO DONZELLI, e PAOLO PAVESI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
D'ZZ IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2399/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/07/95; RG 1977/91. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ENRICO ROMANELLI;
udito l'Avvocato MOSCARINI LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del 1° e 2° motivo, accoglimento p.q.r. del 3°.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti notificati il 14 ed il 23 gennaio 1986 CU GA, premesso che il 18.12.1981 era stata investita da tergo da un'autovettura condotta dal proprietario D'ZE VI ed assicurata con la Veneta Assicurazioni S.p.A., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il D'ZE e detta società per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Resistevano in giudizio i convenuti.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 29.5.90 - 13.5.1991, dichiarata la responsabilità esclusiva del D'ZE, (e liquidati i danni in questione come segue: per danno biologico permanente la somma, già rivalutata, di £ 46.153.800; per danno biologico temporaneo la somma, già rivalutata, di £ 11.900.000; per danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. le somme, già rivalutate, di £ 3.400.000 in relazione al periodo di inabilità temporanea e di £ 6.000.000 in relazione al periodo di inabilità permanente;
ed infine, per esborsi la somma, già rivalutata, di £ 153.857) condannava i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di £ 67.607.657, oltre interessi legali su £ 15.453.857 dal 18.12.1981 al saldo e su £ 52.153.800 dal 26.6.82 al saldo.
Contro questa decisione proponevano appello i convenuti. Resisteva in giudizio l'appellata.
Con sentenza 28.6 - 28.7.95, la Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza determinava in complessive £ 29.400.000 il risarcimento spettante alla CU alla data di pronuncia della sentenza di primo grado e per l'effetto, riconosciuti gli interessi di legge a decorrere dal 29 maggio 1990 e sino all'effettivo saldo, condannava la stessa alla restituzione della somma in eccesso percetta e degli interessi di legge su tale somma maturati a far data dal di della percezione e sino all'effettivo saldo;
dichiarava compensate tra le parti la metà delle spese del giudizio di appello;
condannava gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle metà delle spese del grado. Nella motivazione detta Corte esponeva le seguenti argomentazioni. La resistenza genericamente attuata in primo grado dagli appellanti deve intendersi estesa sia all'an che al quantum e pertanto, se deve senz'altro escludersi che rivesta inammissibile carattere di novità la domanda di restituzione proposta a completamento della specifica richiesta di riforma, altrettanto deve affermarsi per quel che attiene alla concentrazione delle difese svolte in appello sulla sola contestazione dei criteri di liquidazione utilizzati dal primo giudice. Sicuramente errato e per eccesso risulta innanzitutto il criterio seguito per la liquidazione del danno derivante dalla lesione del c.d. "diritto alla salute". Anche a sottacere dell'arbitrarietà del ricorso alla liquidazione c.d. tabellare, dovrebbe non di meno rilevarsi che la liquidazione del risarcimento per tal verso concretamente accordata risulta fortemente condizionata dagli elementi correttivi di calcolo la cui introduzione non appare affatto giustificata dalle generiche considerazioni che il primo giudice ha ritenuto di svolgere quanto alla particolare afflittività del danno alla salute. Il riferimento ad un presunto reddito annuo dell'attrice di £ 25.200.000 non trova nessun riscontro negli atti di causa e nemmeno in un astratto criterio di valutazione. Ciò posto e considerato che all'epoca dei fatti l'infortunata aveva 33 anni d'età e che la riduzione della sua generica capacità psicofisica è stata accertata in misura nel complesso non superiore al 10% di quella originaria, deve necessariamente pervenirsi alla conclusione che il danno per tal verso patito dall'attrice, tenuto conto dei parametri di valutazione equitativa al proposito seguiti dalla prassi forense, avrebbe dovuto essere più congruamente determinato, sempre con riferimento al momento della liquidazione, in complessive £ 20.000.000. Lo specifico gravame deve quindi trovare accoglimento e la relativa statuizione deve essere riformata nel senso appena indicato. Egualmente fondata risulta anche la doglianza espressa in relazione alla liquidazione della somma di £ 11.900.000 a titolo di ristoro del danno biologico da inabilità temporanea. Nella riscontrata assenza della prova di un pregiudizio da lucro cessante doveva essere negato il diritto al ristoro del danno biologico conseguente all'inabilità temporanea essendo innegabile che quello viceversa accordato dal primo giudice trova ragione sistematica esclusivamente nell'inaccettabile presupposto logico che possa operarsi una netta distinzione fa le conseguenze che l'invalidità temporanea e permanente determinerebbero nel generale ed indivisibile fenomeno della compromissione del bene "salute". Il principio di recente elaborato dalla S.C. quanto all'incumulabilità anche per le obbligazioni di valore degli interessi compensativi con la rivalutazione della somma induce ad accogliere pienamente anche la censura formulata avverso il riconoscimento degli interessi di legge maturarti a decorrere dal di del fatto dannoso sulla somma viceversa liquidata con riferimento all'attualità. Il risarcimento spettante all'infortunata deve essere quindi determinato in complessive £ 29.400.000 da maggiorarsi di interessi di legge a decorrere però solo dalla data di pronuncia della sentenza impugnata. Contro questa decisione ricorre per cassazione la CU con tre motivi illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la Veneta Assicurazioni. Il D'ZE non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo motivo di ricorso la CU denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. ed omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. rilevando che le controparti, mentre innanzi al Tribunale avevano chiesto il rigetto della domanda, in secondo grado avevano chiesto la riduzione della somma liquidata e la condanna della CU a rifondere la differenza tra la somma percepita e quella più ridotte liquidata dalla Corte. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 185 c.p., 2057, 2059, 1223 e segg. c.c. della legge n.1403 del 9 ottobre 1922 e dell'art 4 legge 26/02/1977 n.39, nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c. , esponendo le seguenti argomentazioni. La Corte ha omesso di motivare le ragioni della diversa valutazione del danno, limitandosi a considerazioni del tutto generiche e le è sfuggito il fatto che la ricorrente, al momento dell'incidente, aveva 28 anni e non 33; inoltre non ha tenuto conto della norma di cui sopra e della giurisprudenza in ordine al criterio di valutazione del danno liquidato dal Tribunale sulla base del criterio indicato dall'art. 4 L. 39/1977. "Parimenti è a dirsi per la quantificazione equitativa del danno da inabilità parziale. La quantificazione della Corte d'Appello in complessive L. 20.000.000.= è ingiustificata." Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1282 c.c. ed omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. lamentando che la Corte ha condannato i responsabili al pagamento degli interessi di legge a decorrere soltanto dalla data di pronuncia della sentenza impugnata, senza motivazione.
La doglianza concernente l'art. 345 c.p.c. è priva di pregio in quanto la decisione impugnata, sul punto in questione, appare non suscettibile di censure. Infatti, rispetto ad una contestazione totale dell'assunto di controparte (con conseguente richiesta di rigetto della domanda), una successiva riduzione della contestazione al solo quantum, con conseguente richiesta di riduzione della somma liquidata (e di restituzione di quanto versato in più), costituisce una istanza di contenuto minore e non diverso. Inoltre questa Corte Suprema ha più volte affermato il seguente principio di diritto:
"Non costituisce domanda nuova nel giudizio di appello la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ancorché il pagamento sia avvenuto spontaneamente" (v. tra le altre: Cass. 2639 del 10/03/1998). Le doglianze concernenti la liquidazione del danno vanno accolte solo per quanto di ragione. Infatti la tesi in diritto concernente l'art. 4 cit. deve ritenersi errata (il che priva di base anche tutte le ulteriori doglianze che presuppongono la sua fondatezza), dato che, come questa Corte Suprema ha più volte osservato, (v. tra le altre Cass. 5635/97 e Cass. 7977/97) "Poiché' il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la determinazione del danno alla salute, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del "valore umano" perduto, fatta attraverso la personalizzazione, quantitativa e qualitativa, di parametri, in linea di principio, uniformi per la generalità delle persone fisiche, indipendentemente dalle ripercussioni sulle capacità di guadagno del soggetto, con la conseguenza che non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 867 (convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39), il quale si riferisce - in realtà - al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito".
Con riferimento alle ragioni per cui la Corte d'Appello ha ritenuto di non poter liquidare il danno da invalidità temporanea, la ricorrente sia pure in termini estremamente sintetici, lamenta - evidentemente - che quanto esposto in sentenza circa la possibilità di liquidare il danno biologico da invalidità temporanea è affetto da vizio giuridico in relazione ai principi di diritto in tema di risarcimento del danno in questione. La doglianza appare fondata. Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato (v. fra le altre Cass. 3563 del 16/04/1996), contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, "È consentito al giudice del merito di liquidare il danno biologico valutando separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno". Con riferimento infine alle doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. occorre rilevare che in effetti la Corte, dopo aver criticato la liquidazione contenuta nella sentenza di primo grado, allorquando si è trattato di motivare la sua liquidazione, si è limitato in sostanza (dopo aver richiamato l'età dell'infortunata al momento dell'incidente, nonché la percentuale di invalidità) alle seguenti parole:".... tenuto conto dei parametri di valutazione equitativa al proposito seguiti dalla prassi forense...."; ha cioè esposto argomentazioni talmente sintetiche da essere oggettivamente insufficienti, sotto il profilo logico, a suffragare adeguatamente il suo convincimento. Dato che detta insufficienza investe l'intera motivazione sul punto, non appare necessario, esaminare anche le specifiche doglianze concernenti i singoli elementi di valutazione, come l'età dell'infortunata (che dovranno essere oggetto di nuovo esame da parte del Giudice di rinvio).
La doglianza concernente gli interessi appare fondata in quanto la Corte di merito, dopo aver citato "....Il principio di recente elaborato dalla S.C. quanto all'incumulabilità anche per le obbligazioni di valore degli interessi compensativi con la rivalutazione della somma....", ha poi omesso di adeguarsi integralmente al seguente principio (e di motivare inoltre adeguatamente in relazione all'applicazione dei criteri contenuti nel medesimo) enunciato da questa Corte Suprema (v. tra le altre Cass. 1712/95 e Cass. 3666/96): "Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuato "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio".
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e l'impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, e rimettendo a detto Giudice la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso a Roma il 15.5.1998.
Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1999.